Pronuncia 261/1993 — Rel. Giuliano Vassalli
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 14 ottobre 1992 dalla Corte di Appello di Bologna - Sezione per i minorenni nei procedimenti penali a carico di Montanari Barbara e Braghieri Ivan, rispettivamente iscritte ai nn.
17 e 18 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione di Braghieri Ivan, rappresentato dai genitori esercenti la potestà nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
Uditi l'avvocato Davide Fratta per Braghieri Ivan e l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
32, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni), nella parte in cui prevede che il Giudice per l'udienza preliminare possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, decidendo allo stato degli atti.
Osserva il giudice a quo che la sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale implica che gli atti assumono "definitivo rilievo probatorio" non a seguito di un accordo tra le parti, ma in virtù di una delibazione del giudice che non può essere rimossa dall'imputato, il quale rimane quindi privo di ogni strumento per introdurre nuovi mezzi di prova al fine di contrastare le risultanze così "cristallizzatesi".
Né a tal fine può soccorrere il rimedio dell'appello, in quanto, essendo la relativa decisione ugualmente adottata allo stato degli atti e poiché è comunque escluso l'esito dibattimentale nel caso di appello del solo imputato, il diritto di difesa non può ritenersi esercitato in quello che non può essere considerato "un vero e proprio giudizio di primo grado".
Tale preclusione di attività probatoria si risolve, dunque, per il giudice a quo, in una "rilevantissima compressione del diritto di difesa" che assume rilevanza decisiva nel caso del perdono giudiziale, giacché questo "presuppone il positivo accertamento del reato e della sua riconducibilità alla condotta dolosa o colposa dell'imputato".
Nella memoria si è altresì osservato che la disposizione denunciata vulnera anche il principio di uguaglianza, in quanto nei confronti degli imputati minorenni "sarebbe preclusa quella ampia possibilità di difesa che è invece riservata "agli adulti" dalla normativa del giudizio avanti al giudice per le indagini preliminari e del conseguente giudizio di primo grado".
Rileva a tal proposito il giudice a quo che la sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale si inquadra nel modello offerto dall'art. 425 del codice di procedura penale, con la conseguenza che l'appello dell'imputato è disciplinato dall'art. 428 dello stesso codice. Da ciò scaturisce che la pronuncia che il giudice adotta all'esito dell'udienza preliminare "cristallizza" il materiale probatorio raccolto, senza che all'imputato siano offerti strumenti per dedurre elementi di prova contraria a quelle risultanze. D'altra parte, anche in fase di gravame la decisione assume le caratteristiche di una pronuncia emessa allo stato degli atti, giacché non è consentito al giudice di appello operare "un ampliamento del costituto istruttorio" sulla base del quale il giudice della udienza preliminare ha adottato la propria sentenza; cosicché, osserva il rimettente, essendo escluso l'epilogo dibattimentale nel caso in cui l'appello sia stato proposto dal solo imputato, questi viene privato del diritto di difesa, essendo mancato "un vero e proprio giudizio di primo grado". La compressione di tale diritto, conclude il giudice a quo, assume poi una "decisiva rilevanza" nel caso della concessione del perdono giudiziale, in quanto, a differenza di altre cause che legittimano l'adozione della sentenza di non luogo a procedere, la concessione di quel beneficio "presuppone il positivo accertamento del reato e della sua riconducibilità alla condotta dolosa o colposa dell'imputato".
Nel merito, la questione è infondata. Questa Corte, infatti, chiamata a pronunciarsi su questione analoga (v. sentenza n.
77/1993), ha avuto modo di affermare che, alla stregua delle previsioni dettate dall'art. 3, lettera l), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, l'istituto della opposizione è stato delineato dal legislatore delegante quale rimedio "inteso a consentire l'accertamento dibattimentale nelle ipotesi in cui la pronuncia del giudice della udienza preliminare contiene un enunciato in punto di responsabilità che la parte deve avere la facoltà di rimuovere per poter esercitare appieno il proprio diritto alla prova". Da ciò si è tratto il corollario "che il diritto a proporre l'opposizione deve essere riconosciuto non solo quando la pronuncia sulla responsabilità è coessenziale alla sentenza che definisce l'udienza preliminare, come nel caso della condanna, ma anche quando la responsabilità dell'imputato è ontologicamente presupposta, come nel perdono giudiziale, ovvero, infine, è logicamente postulata, come nella ipotesi di sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità a norma dell'art. 98 del codice penale". Tali rilievi hanno dunque comportato la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato, restando così assorbita nella statuizione della Corte proprio l'ipotesi della concessione del perdono giudiziale che forma oggetto della specifica questione sollevata dal giudice a quo. Al minorenne nei confronti del quale viene pronunciata sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, è così offerta la possibilità di rimuovere, attraverso l'opposizione, la pronuncia adottata in sede di udienza preliminare e dar corso alla celebrazione del dibattimento, nel cui ambito è posto in condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto alla prova. Resta, pertanto, integralmente soddisfatto il petitum che il rimettente mostra di perseguire, giacché la lamentata compressione del diritto di difesa che scaturirebbe dalla assenza di "un vero e proprio giudizio di primo grado" trova, invece, immediato ristoro attraverso il rimedio della opposizione.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di Appello di Bologna - Sezione per i minorenni, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA