Pronuncia 268/1993 — Rel. Cesare Mirabelli
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Fondo pensioni del personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) contro Giorgio Albanese, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione del Fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E.;
Udito nell'udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;
Udito l'avv. Marcello De Cesaris per il Fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E.
La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio proposto dal Fondo pensioni del personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) contro Giorgio Albanese, giudizio diretto ad ottenere l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto la domanda dell'ente di risoluzione del contratto di locazione (per avere il conduttore adibito l'immobile ad uso diverso da quello pattuito), perché era già decorso il termine di tre mesi (previsto dall'art. 80, primo comma, della legge n. 392 del 1978) da quando il locatore aveva avuto conoscenza del mutamento di destinazione dell'immobile. La domanda di risoluzione del contratto sarebbe stata tempestiva, se il termine in questione fosse assoggettato alla sospensione nel periodo feriale.
Il giudice rimettente ricorda che la Corte costituzionale ha già affermato (esaminando il termine di decadenza stabilito dall'art.
1137 del codice civile per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea dei condomini) che la sospensione dei termini nel periodo feriale, disciplinata dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, si impone quando agire in giudizio nel termine previsto costituisca, per il titolare, l'unico rimedio per far valere un suo diritto (sentenza n. 49 del 1990).
Ad avviso del giudice rimettente questo principio deve trovare applicazione anche al termine previsto per la risoluzione del contratto di locazione (se il conduttore adibisca l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito), che può essere fatta valere solo mediante la proposizione di una domanda giudiziale. La brevità del termine per agire renderebbe particolarmente difficile, per chi intenda esercitare tale diritto, munirsi nel periodo feriale della necessaria difesa tecnica. Se la sospensione del decorso del termine non fosse estesa anche a questo caso, sarebbe menomato il diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dall'art. 24 della Costituzione.
24 della Costituzione.
L'illegittimità costituzionale è stata dunque dichiarata solo quando il termine di decadenza, che presentava le caratteristiche sopra descritte, non era stato considerato soggetto, quanto alla sospensione feriale, alla disciplina dei termini processuali.
Si deve pertanto constatare come sia divenuta dominante, anche nella giurisprudenza relativa al processo civile, una lettura della disposizione sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale che offre una più ampia e comprensiva nozione di termine processuale, tale da non limitarne la portata nell'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, ma idonea invece a comprendere il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso.
Questa nuova lettura della disposizione ha portato la Corte di cassazione ad affermare che è soggetto alla sospensione nel periodo feriale il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2527 del codice civile, a pena di decadenza e senza rimedio alternativo, per l'impugnazione giudiziale della delibera di esclusione del socio dalla cooperativa.
Si è, quindi, in presenza di una ricostruzione del sistema normativo che adegua la lettura della disposizione denunciata al principio costituzionale di garanzia del diritto di agire in giudizio. Ne risulta una interpretazione del tutto appropriata anche al termine di tre mesi previsto dall'art. 80 della legge n. 392 del 1978 per la domanda giudiziale che il locatore può proporre come unico strumento per chiedere, evitando la decadenza, la risoluzione del contratto, quando il conduttore abbia adibito l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito.
La corretta interpretazione della disposizione denunciata, nei sensi sopra indicati, consente di ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA