Pronuncia 297/1993 — Rel. Renato Granata
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1992 dal T.A.R. per la Sardegna nel procedimento civile vertente tra Fasciolo Giovanni Battista contro la U.S.L. n. 18 di Senorbi, iscritta al n. 764 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;
Con delibera del Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 18 di Sernobi veniva dichiarata ( ex art. 14 della legge n. 475 del 1968) la decadenza di Fasciolo Battista dall'autorizzazioneall'esercizio di titolare in gestione provvisoria della sede farmaceutica del Comune di Pimentel per essere passata in giudicato una sentenza di condanna penale con pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di due anni e sei mesi. Tale provvedimento veniva impugnato, con ricorso al T.A.R. per la Sardegna, dal Fasciolo, tra l'altro, perché l'Amministrazione non gli aveva dato la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni prima della sua emanazione.
Il T.A.R. adito - esclusa l'ipotesi del reato di carattere politico che lo stesso cit. art. 14 prevede come condizione negativa per l'emissione del provvedimento - ritiene irrilevante il fatto che il ricorrente non sia stato posto in grado di esporre le proprie argomentazioni difensive prima dell'emanazione del provvedimento sanzionatorio, atteso l'effetto automatico della decadenza stessa; solleva però (con ordinanza del 7 aprile 1992) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14 cit. per contrasto "con il principio della graduazione della sanzione disciplinare" e con l'art. 3 Cost.
Osserva in particolare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 971 del 1988, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 del testo unico per gli impiegati civili dello Stato nella parte in cui prevedeva automaticamente la decadenza dai pubblici uffici come conseguenza penale di specifici reati, ha escluso che l'amministrazione possa comminare sanzioni disciplinari "senza alcun adeguamento al caso concreto", sicché la tendenza dell'ordinamento risulta essere quella di estendere anche alle sanzioni disciplinari l'applicazione del principio della gradualità della pena in funzione della concreta gravità del fatto commesso.
Nella specie invece - rileva il T.A.R. rimettente - l'art. 14 censurato prevede l'automatica decadenza dall'autorizzazione all'esercizio (anche provvisorio) di una farmacia per effetto di condanna penale che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero dalla professione. Ritiene poi che l'art. 14 contrasti con l'art. 3 cost. per disparità di trattamento tra farmacisti privati rispetto a quelli "pubblici", per i quali è prevista la destituzione di diritto soltanto in caso di condanna per specifici delitti che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; non sussiste invece alcuna ragione giustificatrice per disciplinare in modo differente il sistema delle sanzioni dei farmacisti secondo che questi operino privatamente o in strutture pubbliche.
Successivamente il legislatore, nel dettare norme di riordino del settore farmaceutico (legge 8 novembre 1991 n. 362), ha modificato - ed in parte abrogato - le disposizioni della legge n. 475/68, lasciando però inalterata la formulazione dell'art. 14 cit.
La censura di illegittimità costituzionale riguarda dunque unicamente l'aspetto sostanziale, mirando l'ordinanza del giudice rimettente ad introdurre una valutazione discrezionale dell'Amministrazione che consenta di "graduare" la sanzione all'addebito.
Tale principio però è stato sempre affermato nel contesto di sistemi, variamente articolati, di sanzioni disciplinari afferenti ad un rapporto di lavoro ovvero all'esercizio di un'attività professionale. In siffatto contesto, che vede una pluralità di sanzioni disciplinari graduate secondo la gravità dell'addebito (sicché si va dalla mera censura alla destituzione dall'impiego ovvero alla radiazione dall'albo professionale), la sanzione automatica rivela la sua intrinseca irragionevolezza perché non consente il giusto ed adeguato proporzionamento della sanzione all'addebito.
Nella fattispecie invece non vi è una vera e propria sanzione disciplinare, né è riscontrabile un complesso di misure afflittive, di minore gravità rispetto alla decadenza, in relazione alle quali valutare l'eventuale maggiore o minore adeguatezza rispetto al fatto addebitato.
Vi è invece, da una parte, un rapporto autorizzatorio (all'esercizio della farmacia) che non radica alcun potere disciplinare, ma di mera vigilanza; v'è, dall'altra, la previsione (indiretta) di un requisito soggettivo per la prosecuzione del rapporto stesso. Previsione - questa - che si appalesa affatto ovvia nel caso in cui la condanna penale abbia comportato l'interdizione dalla professione non potendo più il soggetto autorizzato proseguire nell'esercizio della professione interdetta (nella specie di farmacista) tanto che l'art. 30 c.p. espressamente prevede in generale che dall'applicazione della suddetta pena accessoria consegua la "decadenza" dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione o licenza. E previsione che si appalesa altrettanto non irragionevole anche nel caso di applicazione della pena accessoria dell'interdizione (perpetua o temporanea) dai pubblici uffici, rispetto al quale la parallela prescrizione di un siffatto requisito soggettivo negativo trova giustificazione nella valutazione con cui il legislatore, non travalicando dalla sua discrezionalità, ha ritenuto che la mancanza di determinate condanne penali costituisca presupposto di idoneità per la prosecuzione nell'attività (autorizzata) di esercizio della farmacia (e non è superfluo ricordare che in generale l'interdizione dai pubblici uffici già priva il condannato, ex art. 28 c.p., di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio).
In mancanza quindi di una sanzione disciplinare nella fattispecie contemplata dalla norma censurata non è evocabile la citata giurisprudenza della Corte sul principio di proporzione; con la conseguenza che la censura del giudice rimettente non è fondata perché dalla mancanza di un requisito soggettivo per la prosecuzione del rapporto autorizzatorio il legislatore può legittimamente far discendere la decadenza dal rapporto stesso non essendo ipotizzabile una maggiore o minore "gravità" di tale mancanza in modo da dover proporzionare ad essa la reazione dell'ordinamento e da richiedere una graduazione come nell'ipotesi di vere e proprie sanzioni disciplinari.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione del T.A.R. per la Sardegna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA