Pronuncia 298/1993 — Rel. Renato Granata
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 3, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1992 dal Pretore di Trapani - sezione distaccata di Alcamo nel procedimento civile vertente tra Catalano Giuseppe ed altre e Gruppuso Giuseppe, n. q. di curatore del fallimento di Calamia Rocco, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;
Il pretore adito ha sollevato, con ordinanza del 16 ottobre 1992, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 51, n.
3, c.p.c. - in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 Cost. - nella parte in cui non prevede la possibilità di valutare la manifesta inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda proposta nei confronti di un giudice prima che sia operante per questo l'obbligo di astensione.
Ad avviso del pretore rimettente l'automaticità dell'obbligo di astensione espone il giudice ad iniziative giudiziarie strumentalmente preordinate ad ottenere la sostituzione del giudice non gradito ed inoltre può determinare gravi difficoltà organizzative dell'intero ufficio. Tali inconvenienti non sussistono nell'ipotesi di azione diretta a far valere la responsabilità civile del magistrato per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni giacché (oltre alla esclusiva legittimazione passiva dello Stato) è prevista (dalla legge 13 aprile 1988 n. 117) una valutazione preliminare in camera di consiglio sulla non manifesta infondatezza della domanda; invece nessuna analoga valutazione è prevista in tutti i casi in cui il giudice sia stato citato in giudizio per fatti che non attengono all'esercizio della giurisdizione ovvero - come nella specie - sia stato citato, ancorché per fatti riguardanti l'attività giurisdizionale, innanzi ad un organo giudiziario non previsto dalla speciale normativa in materia (legge n. 117/88 cit.).
Pertanto - conclude il giudice rimettente - la norma censurata confliggerebbe con i principi dell'indipendenza e della autonomia della funzione giurisdizionale (art. 101 Cost.), peraltro ostacolando la funzione di autogoverno della magistratura per ciò che attiene alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio (art. 105 Cost.); violerebbe il principio di non irragionevolezza (art. 3 Cost.); comprometterebbe il buon andamento dell'amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.).
Osserva poi che il procedimento di astensione ha carattere amministrativo e ad esso le parti rimangono estranee, laddove un sub-procedimento di delibazione della fondatezza o ammissibilità della domanda proposta dal (o nei confronti del) magistrato non potrebbe non coinvolgere la posizione delle parti stesse della causa "pregiudicante".
117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati e richiamata dal giudice rimettente. Le situazioni non sono comparabili perché la previa delibazione ivi prevista circa la eventuale inammissibilità per manifesta infondatezza della domanda di risarcimento dei danni assertivamente provocati nell'esercizio della attività giurisdizionale trova la sua ragione d'essere nella peculiare ed autonoma esigenza di evitare che la possibilità di un indiscriminato ingresso di pretese risarcitorie (seppur nei confronti dello Stato, ma con azione di rivalsa nei confronti del giudice) induca remore o timori nell'esercizio dell'attività giurisdizionale per il rischio di azioni temerarie od intimidatorie (sent. n. 468 del 1990).
Non di meno però deve riconoscersi che esiste un qualche rischio di strumentalizzazione dell'ipotesi di astensione obbligatoria in esame, non sufficientemente bilanciato dalla possibilità di qualificare un tale comportamento vuoi come violazione del dovere di lealtà processuale delle parti (art. 88 c.p.c.), vuoi come condotta non conforme alla deontologia professionale forense e quindi suscettibile di sanzioni disciplinari; rischio che ridonderebbe - pur senza considerare la possibile incidenza sul principio del giudice naturale, in quanto non evocato dal giudice rimettente - in vulnerazione dei principi di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale, nonché di buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Ma la costruzione di una fase di delibazione preliminare analoga a quella prevista per l'ipotesi della ricusazione è compito del legislatore che nella sua discrezionalità può variamente disegnarla sia in ordine all'atto di impulso, sia al procedimento e all'individuazione del giudice competente ad operare tale delibazione, sia all'idoneità, o meno, di tale fase incidentale a sospendere il giudizio.
L'ordinanza di rimessione chiede quindi alla Corte una pronuncia additiva che non si presenta affatto a rime obbligate essendo plurime le ipotesi di disciplina del meccanismo di preventiva valutazione della causa manifestamente infondata, preordinata a precostituire un motivo di astensione o ricusazione del giudice; sicché la questione di costituzionalità va dichiarata inammissibile.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 3, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 della Costituzione, dal Pretore di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA