Pronuncia 393/1993 — Rel. Giuliano Vassalli
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444 del codice di procedura penale e 164 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1992 dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati - nel procedimento penale a carico di Catoni Mario, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), che conferisce al giudice il potere di sospendere il processo al fine di valutare la personalità dell'imputato;
Considerato che il mutamento del quadro normativo evocato dall'Avvocatura (decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 1993, n. 222) non presenta dirette interferenze con le disposizioni oggetto di impugnativa né appare essere in alcun modo satisfattivo del petitum che il giudice a quo fa mostra di perseguire, sicché difettano nella specie i presupposti per assoggettare a nuovo esame del rimettente la rilevanza delle questioni sottoposte allo scrutinio di questa Corte; che la questione sub a) è manifestamente inammissibile, in quanto la evidente eterogeneità delle situazioni poste a raffronto impedisce di ritenere soluzione costituzionalmente imposta, alla stregua dei parametri invocati, quella di estendere agli imputati tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di recupero, un istituto tipico ed esclusivo del processo minorile quale è quello previsto dall'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, cosicché qualsiasi diversa opzione in proposito non può che essere frutto delle scelte discrezionali riservate al legislatore; che per analoghi rilievi questa Corte (v. ordinanza n. 100 del 1992) ha già dichiarato manifestamente inammissibile la questione sub b) e che pertanto identica pronuncia deve adottarsi in merito alla questione qui proposta, non adducendo il rimettente argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati; che in merito alla questione sub c) questa Corte ha in più occasioni affermato che, fondandosi il beneficio della sospensione condizionale della pena su una "prognosi di ravvedimento", è del tutto "coerente non consentire la sospensione in caso di recidiva plurima al fine di non contraddire l'anzidetto giudizio "che diverrebbe sempre meno plausibile, una volta che si andasse oltre la recidiva primaria" (v. sentenze n. 361 del 1991 e n. 133 del 1980), sicché, non prospettando il giudice a quo temi diversi da quelli già esaminati, l'ultima delle questioni proposte deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara:
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA