Pronuncia 434/1993 — Rel. Renato Granata
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1993 dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra la società Medusa s.n.c. e la società Gramour s.a.s. iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel giudizio civile promosso dalla società Medusa s.n.c. (con sede in provincia di Rimini) nei confronti della società Glamour s.a.s. (con sede in provincia di Perugia) - rimasta contumace
Considerato che la prescrizione (contenuta nell'art. 38 c.p.c. nel testo originario prima della novella di cui all'art. 4 legge 26 novembre 1990 n. 353) della non rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale del giudice adito fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. è stata già sottoposta al vaglio di questa Corte che, con sentenza n. 251 del 1986, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 24, comma 2, e 25, comma 1, Cost.; che in relazione ai medesimi parametri la questione è manifestamente infondata atteso che il giudice rimettente non allega argomenti nuovi e diversi da quelli già esaminati dalla Corte; che altresì manifestamente infondata è la questione di costituzionalità riferita all'art. 97 Cost., parametro questo che riguarda anche gli organi dell'amministrazione della giustizia, ma che è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale "nel suo complesso ed in relazione ai diversi provvedimenti che nel contesto di tale esercizio possono o devono essere adottati" (v. da ultima, sent. n. 376/93); che comunque l'inconveniente, lamentato dal giudice rimettente, ha una ricorrenza casuale che incide indifferenziatamente su tutti gli uffici giudiziari non esponendone alcuno ad un particolare rischio di sovraccarico;
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24, comma 2, 25, comma 1, e 97 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza trascritta in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA