Pronuncia 2/1994 — Rel. Cesare Mirabelli
ha pronunciato la seguente nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di referendum popolare, dichiarate legittime dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 1993, per l'abrogazione:
Viste le ordinanze del 1 dicembre e del 22 dicembre 1993 e del 4 gennaio 1994 con le quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha integrato i quesiti referendari rispettivamente sub 2) e 3), sub 1) e sub 2) e 3);
Uditi, nella camera di consiglio del 30 dicembre 1993 e del 10 gennaio 1994, il Giudice relatore Ugo Spagnoli per i giudizi sull'ammissibilità delle richieste di referendum iscritti ai nn. 63 e 64 del registro referendum ed il Giudice relatore Cesare Mirabelli per il giudizio sull'ammissibilità della richiesta iscritto al n. 65 dello stesso registro;
Uditi, per i comitati promotori, l'avvocato Massimo Luciani (per i giudizi sull'ammissibilità delle richieste di referendum iscritti ai nn. 63 e 64 del registro referendum) e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto (per il giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum iscritto al n. 65 dello stesso registro) nella camera di consiglio del 30 dicembre 1993 e nuovamente l'avvocato Massimo Luciani nella camera di consiglio del 10 gennaio 1994;
1.1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, esaminata la richiesta di referendum popolare presentata da Roberto Musacchio, Davide Pedron e Stefano Semenzato, concernente l'abrogazione dell'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386 (Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica), convertito in legge con la legge 29 gennaio 1992, n. 35, verificata la regolarità della richiesta, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1993 l'ha dichiarata legittima.
1.2. - L'Ufficio centrale ha esaminato anche la richiesta di referendum popolare presentata da Massimo Giancarlo Stroppa, Marco Lombardi, Vincenzo Miliucci e Angiolino Mazzieri, concernente l'abrogazione dell'intero testo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché la proposta di referendum popolare, presentata dagli stessi promotori, relativa all'abrogazione del medesimo decreto legislativo n. 503 del 1992, "limitatamente alle seguenti parti:
Con una prima ordinanza del 1 dicembre 1993 l'Ufficio centrale per il referendum ha dichiarato che i due quesiti relativi al riordino del sistema previdenziale debbono intendersi estesi alle modificazioni apportate all'art. 3, primo e quarto comma, e all'art.
7, primo comma, del decreto legislativo n. 503 del 1992, e a quest'ultimo nel suo complesso, ad opera dell'art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, giacché la nuova normativa introduce un criterio di calcolo della retribuzione pensionabile che modifica quello previsto dal precedente decreto ed incide in senso riduttivo sulla misura di una quota della pensione rispetto a quella determinabile in base al sistema normativo previgente. Di conseguenza lo stesso Ufficio ha integrato la formulazione dei due quesiti aggiungendo al testo originario di essi le parole "e l'art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373 (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante calcolo delle pensioni per i nuovi assunti)".
Con una successiva ordinanza del 9 dicembre 1993 l'Ufficio centrale per il referendum, verificata le regolarità di entrambe le richieste, le ha dichiarate legittime.
In particolare le difese dei promotori ritengono che le proposte referendarie non riguardano leggi di bilancio o disposizioni comunque produttive di effetti strettamente connessi all'ambito di operatività delle leggi di bilancio. Il divieto di sottoposizione a referendum della legge di bilancio non potrebbe implicare la sottrazione a referendum di qualsiasi legge che determina entrate dello Stato o che esercita un'influenza sulla finanza pubblica, perché una tale interpretazione sposterebbe troppo lontano il limite dell'art. 75 della Costituzione, fino quasi a rendere impossibile l'effettuazione di referendum. Richiamati i principi espressi da questa Corte nelle sentenze n. 16 del 1978 e n. 35 del 1985, i promotori osservano che le leggi di bilancio hanno una loro precisa e specifica individualità e si caratterizzano per aspetti procedurali e sostanziali del tutto peculiari. Rilevano inoltre che il documento di bilancio è sottratto a referendum perché è impossibile privare la pubblica amministrazione del documento finanziario su cui si basa la vita dello Stato; non è così per la legislazione sostanziale che permette la formazione del documento contabile, sia essa contenuta nella legge finanziaria o in altra legge, che ha riflesso sulle scelte economiche o sulla manovra finanziaria del Governo.
6.1. - Con ordinanza del 4 gennaio 1994 l'Ufficio centrale ha rilevato che con l'art. 11, nono, decimo, ventiquattresimo e trentottesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 357 (Interventi correttivi di finanza pubblica), erano stati rielaborati o modificati, rispetto al testo originario del decreto legislativo n.
503 del 1992: a) l'art. 10, sesto comma, in materia di cumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo; b) l'art. 10, ottavo comma, in tema di maturazione del diritto per l'applicazione della previgente normativa se più favorevole; c) l'art. 17, primo comma, in ordine alla esclusione dei corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto dalla base imponibile per il computo dei contributi previdenziali ed assistenziali; d) l'art. 4, primo comma, lett. b), e secondo comma, in tema di limitazioni per la integrazione al trattamento minimo delle pensioni. Lo stesso Ufficio ha quindi disposto che i quesiti referendari in materia previdenziale siano ulteriormente integrati nel modo seguente: " a) quello di cui alla richiesta di abrogazione totale del decreto legislativo n. 503/92, con la riformulazione dell'intero quesito nei seguenti termini: 'Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 (Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici), come modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nonché l'art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n.
373?'; b) quello di cui alla richiesta abrogativa di singole disposizioni del decreto 503/92, inserendo dopo le parole: 'articolo 4 (requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo)' le parole: 'come modificato dal comma 38 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537'.".
6.2. - La difesa dei presentatori delle proposte referendarie in materia previdenziale ha depositato un'ulteriore memoria illustrativa, nella quale deduce che la normativa sottoposta a referendum, anche dopo le modifiche ad essa apportate dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993, non può essere assimilata alle leggi di bilancio. Tali conclusioni sono state ribadite, per i promotori, dall'avvocato Massimo Luciani nella camera di consiglio del 10 gennaio 1994.
L'articolo dell'atto avente forza di legge, del quale si propone l'abrogazione, concerne l'alienazione o la gestione di beni patrimoniali dello Stato, e dispone che esse possano essere attuate anche previo conferimento a società con capitale misto, le quali anticipano su apposito capitolo al bilancio dello Stato, in acconto, il 50 per cento dei proventi che si prevede derivino dalle alienazioni e dalle gestioni.
Lo stesso articolo istituisce gli organi preposti a sovraintendere all'attuazione dei programmi di gestione e vendita (Comitato di ministri), a vigilare sulle relative procedure (Comitato tecnico), ad adottare gli atti, anche integrativi degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali, necessari per la valorizzazione dei beni immobili (conferenza dei rappresentanti dello Stato e degli enti pubblici, compresi gli enti locali, interessati).
Due specifiche disposizioni prevedono che i proventi delle alienazioni siano versati al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 1992 e che la legge finanziaria determini gli importi annualmente acquisibili in dipendenza delle alienazioni.
La modifica introdotta con il decreto-legge n. 8 del 1993, alla quale è stato esteso il quesito referendario, dispone che per gli interventi che richiedono la partecipazione di enti locali sia rispettata, e non derogata secondo la previsione precedente, la disciplina dettata per gli accordi di programma dall'art 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Il decreto legislativo n. 503 del 1992, in parte modificato dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993, è nel suo complesso diretto, in conformità all'art. 3 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, a ridurre le prestazioni pensionistiche e ad attenuare l'onere finanziario della previdenza pubblica. Le ragioni e gli scopi dell'intervento legislativo sono così enunciati dalla stessa legge di delega: stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo; garantire l'omogeneità dei trattamenti pensionistici obbligatori; favorire la costituzione di forme di previdenza complementare a carattere privatistico.
Le misure a tal fine introdotte consistono: nell'innalzamento dell'età pensionabile (articoli 1 e 5); nell'elevazione del limite di età per la prosecuzione facoltativa del rapporto di lavoro nel settore privatistico (articolo 1); nell'innalzamento del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia (articoli 2 e 6) e di anzianità (articolo 8); nell'introduzione di più sfavorevoli criteri di determinazione della retribuzione pensionabile (articoli 3 e 7); in restrizioni alla cumulabilità della pensione con redditi di lavoro dipendente o autonomo (articolo 10); nella prescrizione, per il diritto all'integrazione al minimo, di requisiti collegati anche al reddito del coniuge (articolo 4); nella estensione dell'istituto del "tetto pensionabile" (articolo 12); nella riduzione di frequenza degli aumenti a titolo di perequazione automatica (articolo 11); nella riduzione dei periodi di contribuzione figurativa utili ai fini della pensione di vecchiaia (articolo 15).
Il decreto contiene anche altre disposizioni di diverso tenore: attenuazione dei limiti al cumulo tra pensione e retribuzione per i lavoratori privati (articolo 10); variazione in aumento delle aliquote di rendimento pensionistico delle retribuzioni superiori al "tetto pensionabile" (articolo 12); facoltà di riscatto dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro per gravidanza o puerperio e per assistenza a familiari disabili e accredito figurativo dei periodi di gravidanza e puerperio per i quali è prevista l'astensione obbligatoria dal lavoro, anche se intervenuti al di fuori di un rapporto di lavoro (articolo 14).
L'art. 2 del decreto legislativo n. 373 del 1993, emanato in attuazione dell'art. 3, lett. o), della legge n. 421 del 1992, introduce a sua volta un criterio di calcolo della retribuzione pensionabile modificativo di quello previsto dal decreto n. 503 del 1992, perché determina la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 in base alla media delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione assicurativa riferita all'intera vita lavorativa.
Si deve pertanto fare riferimento, quanto all'attuale assetto delle leggi di bilancio dello Stato, alla disciplina dettata dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), con le modifiche ad essa apportate con la legge 23 agosto 1988, n. 362.
In particolare l'art. 1- bis di tale legge, nell'indicare gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio, comprende, tra i documenti normativi concernenti l'entrata e la spesa impostati secondo il metodo della programmazione finanziaria, la legge di approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, nonché la legge finanziaria. La stessa disposizione menziona nello stesso ambito i documenti di programmazione (quello di programmazione economico-finanziaria e la relazione previsionale programmatica) ed i disegni di legge collegati.
La nuova articolazione della disciplina di bilancio si compone di una pluralità di provvedimenti legislativi, tra loro complementari e concorrenti. Essa persegue, tra le altre, la finalità di meglio programmare, definire e controllare le entrate e le spese pubbliche per assicurare l'equilibrio finanziario e la sostanziale osservanza, in una proiezione temporale che supera l'anno, dei principi enunciati dall'art. 81 della Costituzione.
In questo contesto si collocano non solo la legge di bilancio, intesa come approvazione del bilancio annuale e pluriennale, ma anche la legge finanziaria, che, nell'attuale disciplina, definisce le compatibilità economiche, le grandezze finanziarie e le determinazioni quantitative, per gli anni considerati, degli stanziamenti o delle riduzioni di spesa.
A questi atti (bilancio annuale e bilancio pluriennale, legge finanziaria), nel loro attuale contenuto tipico, deve intendersi riferita la sottrazione a referendum popolare, disposta dall'art. 75 della Costituzione, delle leggi di bilancio.
La Corte ha ritenuto, sin dalla sentenza n. 16 del 1978, che la interpretazione letterale delle cause di inammissibilità testualmente descritte nell'art. 75 della Costituzione deve essere integrata "da un'interpretazione logico-sistematica, per cui vanno sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa".
A tale principio dovrà farsi ricorso per valutare, nei singoli casi, se le leggi che assumono funzione di provvedimenti collegati alla legge finanziaria, al di là della loro qualificazione formale, di per sé non idonea a determinare effetti preclusivi in relazione alla sottoponibilità a referendum, presentino "effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività" delle leggi di bilancio, da essere sottratte a referendum, diversamente dalle altre innumerevoli leggi di spesa. Questo stretto collegamento si può ritenere sussista se il legame genetico, strutturale e funzionale con le leggi di bilancio sia tale che le norme sostanziali collegate incidano direttamente sul quadro delle coerenze macroeconomiche e siano essenziali per realizzare l'indispensabile equilibrio finanziario. Si tratta di leggi che non si limitano a porre discipline ordinamentali prive di diretti effetti finanziari ma che, incidendo in modo rilevante nell'ambito di operatività delle leggi di bilancio, non sono suscettibili di valutazioni frazionate ed avulse dal quadro delle compatibilità generali, quali inevitabilmente risulterebbero da una determinazione referendaria che si esprime su di un solo elemento del quadro complessivo.
Il documento di programmazione economico-finanziaria, che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale 1992-1994 (art. 3 della legge 5 agosto 1978, n.
468, come sostituito dall'art. 3, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 362), indica la vendita dei beni patrimoniali dello Stato come un punto qualificante dell'azione di risanamento della finanza pubblica e richiede, per il conseguimento degli obiettivi programmati, l'approvazione delle disposizioni concernenti la gestione produttiva di beni immobili dello Stato, che erano contenute in un disegno di legge di accompagnamento della legge finanziaria del 1990.
La relazione previsionale e programmatica per il 1992, nel rendere esplicite le compatibilità tra il quadro economico, l'entità e la ripartizione delle risorse e gli impegni finanziari previsti nei bilanci pluriennali dello Stato (art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n.
Le enunciazioni dei documenti di programmazione sono puntualmente rispecchiate nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 (legge 31 dicembre 1991, n. 416), che alla Tabella n. 1 dello stato di previsione dell'entrata, al titolo III, vede inserito il capitolo 4010 con un importo, sia di competenza che di cassa, di 15 mila miliardi. Inoltre lo stesso capitolo è stato espressamente istituito, per l'imputazione delle entrate derivanti dalla vendita di beni disponibili del patrimonio dello Stato situati in Italia (locuzione che costituisce la denominazione del capitolo 4010), con il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1990 (legge 27 dicembre 1989, n. 409), nel quale peraltro non risulta quantificata alcuna somma in entrata, ma indicato il capitolo solo "per memoria".
Il nesso che lega le disposizioni oggetto del quesito referendario e le immediate esigenze finanziarie e di bilancio dello Stato è sottolineato dalle stesse discussioni parlamentari, in sede di conversione del decreto-legge in questione. Anche le posizioni più critiche delle procedure e delle modalità con le quali il provvedimento si articola ne sottolineano la funzione finanziaria, pur contestandone la previsione di gettito, che successivamente, nel bilancio di assestamento, è stata ridimensionata, con una entrata definita in 8 mila miliardi (legge 23 ottobre 1992, n. 419). Risulta dunque evidente che le disposizioni legislative oggetto della richiesta di referendum sono collegate in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi di bilancio, che la preclusione, prevista dall'art. 75 della Costituzione per queste ultime, si estende necessariamente, secondo i principi enunciati dalla Corte, anche ad esse.
La richiesta di sottoporre a referendum le norme concernenti l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato deve essere pertanto dichiarata inammissibile.
Le due richieste, che riguardano con diversa ampiezza lo stesso atto avente forza di legge, presentano le medesime implicazioni in ordine alla incidenza sulle leggi di bilancio.
Il decreto legislativo oggetto delle richieste referendarie trova preannuncio, nel suo contenuto, nel documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 1992-1994, nel contesto degli interventi destinati ad incidere sulle spese, determinandone il ridimensionamento ed il controllo nel comparto, tra gli altri, della previdenza. In particolare la revisione del sistema pensionistico, per le immediate finalità finanziarie enunciate dal documento programmatico, è delineata secondo principi che risultano poi trasfusi nella legge di delega n. 421 del 1992. Quest'ultima, come precisa la relazione che accompagna il disegno di legge, tende tra l'altro alla stabilizzazione del sistema per dare sicurezza ai pensionati attuali e futuri sulla tenuta finanziaria del sistema stesso; attua inoltre l'indirizzo della stabilizzazione della spesa in percentuale del prodotto interno lordo.
La legge finanziaria per il 1993 (legge 23 dicembre 1992, n. 500) comprende espressamente tra i provvedimenti collegati la delega per la razionalizzazione e revisione della disciplina in materia di previdenza, considerandone gli effetti ai fini dell'equilibrio finanziario e di bilancio.
Gli effetti dell'atto legislativo oggetto delle richieste referendarie risultano strettamente collegati nel tempo all'ambito di operatività delle leggi di bilancio, come sottolinea anche il documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 1993-1995, il quale indica le riduzioni di spesa determinate dalla legge delega in materia di previdenza tra quelle dirette ad assicurare l'azzeramento del disavanzo corrente.
Si deve infine ricordare che i due quesiti referendari sono stati integrati, estendendoli alle modificazioni apportate dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), i cui effetti incidono direttamente sulla operatività della legge finanziaria per il 1994 (legge 24 dicembre 1993, n. 538), che comprende gli interventi correttivi in questione ai fini dell'equilibrio finanziario e di bilancio.
Risulta esistere quindi, anche in questo caso, quello stretto collegamento delle disposizioni legislative oggetto dei quesiti referendari con le leggi di bilancio, tale da escludere l'ammissibilità delle richieste di referendum.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare:
Richieste dichiarate legittime, con ordinanza del 9 dicembre 1993, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1994.
Il presidente: CASAVOLA Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA