Pronuncia 208/1994 — Rel. Giuliano Vassalli
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1993 dal Pretore di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve nel procedimento penale a carico di Iaiunese Armando, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
Nel riportarsi alle considerazioni svolte dal Tribunale di Savona in analoga ordinanza rimessiva (R.O. 674 del 1991), il giudice a quo rileva come nella specie la restituzione atti disposta in quella occasione dalla Corte (ord. 108 del 1993) - fondata sulle modifiche nel frattempo subite dall'art. 500 del codice di procedura penale ad opera della sentenza n. 24 (recte: 255) del 1992 e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 - non possa essere utilmente invocata, giacché sulla rilevanza della questione non interferiscono le segnalate modifiche normative non sussistendo i presupposti per ritenere pienamente utilizzabili, ai fini della decisione, le dichiarazioni precedentemente rese dai testimoni sospettati di falsità.
Nel merito, il giudice a quo, dopo aver rilevato come fosse consona al principio del libero convincimento del giudice la disciplina dettata dall'art. 458 del codice abrogato, osserva che l'impossibilità di sospendere il dibattimento impedisce al giudice di porre a fondamento della propria decisione una serena ricostruzione dei fatti sulla base di prove ritenute attendibili, così compromettendosi il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge in quanto si finisce per imporre l'obbligo di definire il giudizio sulla base non di una prova, ma di un fatto penalmente illecito, quale è la falsa testimonianza.
Se, dunque, nel precedente come nell'attuale sistema la delibazione sulla falsità delle dichiarazioni testimoniali deve comunque formare oggetto di apprezzamento incidenter tantum da parte del giudice chiamato a celebrare il dibattimento nel corso del quale la testimonianza è resa, e se, ancora, l'eventuale giudicato sulla falsità non può in ogni caso fare stato in quel procedimento, nessun tipo di compressione subisce l'invocato parametro, proprio perché il giudice non è tenuto in alcun modo a decidere sulla base di prove da lui per avventura ritenute false, ma a provvedere in conformità alle regole di utilizzazione e valutazione probatoria che il codice di rito puntualmente traccia. Ritenuta dunque "inattendibile" una determinata ricostruzione dei fatti, il giudice non potrà che trarne le relative conclusioni, senza che queste possano in alcun modo ritenersi "assoggettate" ad una prospettazione contraria al vero.
Ciò che il rimettente sollecita è, quindi, una pronuncia volta a consentire null'altro che la riproduzione del potere sospensivo che l'abrogato codice prevedeva in caso di falsa testimonianza: un potere, questo, che peraltro il giudice a quo esalta sul limitato presupposto che lo stesso rappresenterebbe strumento idoneo a consentire, "proprio sotto il profilo, per così dire psicologico", la formazione di un corretto giudizio. Un profilo, dunque, metagiuridico, e come tale estraneo non soltanto al tessuto del sistema, ma, ciò che più conta, al parametro costituzionale di cui si assume la lesione.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo comma, del codice di procedura penale, dal Pretore di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve, con ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA