Pronuncia 308/1994 — Rel. Giuliano Vassalli
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 212, 147 e 146 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1992 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Ulargiu Ruggero, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
Compromessi sarebbero anche gli artt. 32 e 27 della Costituzione, in quanto, afferma il giudice a quo, la gerarchia di valori che sta al fondo della recente scelta legislativa, fa sì che anche la pretesa di eseguire le misure di sicurezza detentive debba essere subordinata alla tutela della salute e al senso di umanità che deve ispirare l'esecuzione delle misure stesse.
Accanto alla violazione del principio di uguaglianza, il giudice a quo ravvisa, poi, altri due profili di illegittimità costituzionale.
Partendo infatti dalla premessa che la pretesa punitiva resta subordinata alla tutela della salute e al senso di umanità, ove determinate patologie si pongano in termini di non compatibilità con la esecuzione della pena, la mancata estensione agli internati delle previsioni dettate per i condannati viene a compromettere, da un lato, il fondamentale diritto dell'individuo alla tutela della salute e, dall'altro, il senso di umanità "che deve informare ogni forma di esecuzione restrittiva, prescindendo dall'esser sottoposto a pena o misura di sicurezza".
A fronte, infatti, dei connotati di estrema gravità che il triste fenomeno dei malati di AIDS già presenta in sé e per sé, questa Corte ha osservato come al fondo della nuova ipotesi di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena fosse rinvenibile una esigenza del tutto eccezionale, avendo il legislatore inteso porre rimedio a "situazioni di estrema drammaticità", quali sono quelle che scaturiscono dalla particolare rilevanza che il problema della infezione da HIV riveste all'interno della popolazione carceraria, "essendo il carcere un luogo in cui si trova concentrato un alto numero di soggetti a rischio" (XI Legislatura, Atto Senato, n. 1240).
Considerata, dunque, la finalità che la norma è chiamata a svolgere nel sistema, si è osservato come non sia tanto il bene della salute del singolo condannato a venire in discorso, quanto, piuttosto, la salvaguardia della sanità pubblica nel particolare consorzio carcerario, cosicché, e di riflesso, l'incompatibilità normativa con la condizione di detenuto, che la novella ha introdotto per coloro che risultino portatori di quella specifica malattia, non si fonda "sulla presunzione ex lege che l'esecuzione della pena realizzi un trattamento contrario al senso di umanità, ma si proietta sul diverso versante della tutela di quanti potrebbero patire pregiudizio ove la pena venisse immediatamente eseguita".
Il nucleo delle recenti disposizioni che il giudice a quo evoca a modello, e sulla cui base fonda le dedotte censure di incostituzionalità per "omissione", viene quindi a coagularsi attorno ad un binomio costituito in via esclusiva dai due termini "carcere-malati di AIDS'; un binomio, questo, che il legislatore ha inteso scindere in forza di una opzione che, a sua volta, trae alimento da un presupposto di fatto non valutabile in astratto: vale a dire l'eccezionale situazione di pericolo per la salute pubblica nel contesto delle carceri dovuta a due fenomeni di "concentrazione" fra loro interagenti, quali sono, da un lato, l'alto numero di detenuti all'interno degli istituti e, dall'altro, la massiccia presenza, fra questi, di soggetti a rischio. È evidente, allora, che una disciplina che assume i connotati sostanziali di ius singulare non possa fungere da adeguato termine di raffronto per omologare ad essa situazioni che non presentino gli identici presupposti di fatto, perché, così operando, la fattispecie omologata finirebbe ineluttabilmente per svolgere nel sistema una funzione diversa da quella propria della norma cui essa si sovrappone. Il che, se può ritenersi non incompatibile con la sfera della discrezionalità legislativa, fuoriesce con certezza dai poteri spettanti a questa Corte, posto che una eventuale pronuncia additiva che determinasse le conseguenze di cui si è detto non si limiterebbe ad adeguare l'ordinamento secundum Constitutionem, ma creerebbe un novum con effetti invasivi rispetto alle scelta che soltanto il legislatore è abilitato a compiere.
Risultando, quindi, fra loro eterogenei i presupposti e le finalità che sostengono, da un lato, l'istituto del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena nei confronti degli ammalati di AIDS e, dall'altro, l'identica disciplina che il rimettente mira ad estendere nei confronti degli internati che versino nella medesima situazione, il petitum perseguito dal giudice a quo finisce per ammettere una pluralità di soluzioni, tutte rispettose dei fondamentali valori coinvolti, ma nessuna delle quali costituzionalmenteimposta. La tutela della salute collettiva che, come si è detto, costituisce il fulcro attorno al quale ruota il recente intervento normativo, si opacizza, infatti, nel ben diverso contesto in cui si realizza l'applicazione delle misure di sicurezza detentive, ove assume, invece, risalto esclusivo l'esigenza di salvaguardare appieno il bene della salute del singolo internato e, per esso e di riflesso, i princip/' di uguaglianza e di umanità del trattamento penitenziario.
Allo stesso modo, la necessità di assegnare il dovuto risalto alle esigenze di sicurezza collettiva, per le quali, anzi, questa Corte non ha mancato di formulare, nella richiamata sentenza, l'auspicio di un pronto intervento del legislatore, assumono un rilievo del tutto peculiare in sede di applicazione delle misure di sicurezza, postulando le stesse un perdurante giudizio di pericolosità che non può certo essere svilito nel quadro del doveroso bilanciamento dei valori che la problematica sollevata dal giudice a quo indubbiamente coinvolge.
Come già posto in risalto nella sentenza n. 70 del 1994, dunque, l'alternativa tra "immediata esecuzione" o sua temporanea "inesigibilità" a causa di condizioni di salute che siano ritenute con essa incompatibili, non comporta soluzioni a "rime obbligate", così come, sotto un diverso versante, neppure è a dirsi che il rinvio della esecuzione rappresenti lo strumento che, sempre e comunque, sia il solo idoneo a soddisfare le esigenze che vengono qui in discorso. Diverse essendo, quindi, le possibili opzioni che il legislatore è chiamato a individuare e prescegliere per soddisfare i vari e delicati profili di cui innanzi si è detto, non v'è spazio per ritenere alla stregua di scelta costituzionalmente obbligata la soluzione meramente additiva che il giudice a quo sollecita, con l'ovvia conseguenza di ritenere inammissibile il quesito di legittimità che il Tribunale rimettente ha inteso sollevare davanti a questa Corte.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 212, 147 e 146 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA