Pronuncia 362/1994 — Rel. Fernando Santosuosso
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, promosso con ordinanza emessa il 26 agosto 1993 dal Pretore di Crotone nel procedimento civile vertente tra F.lli Romano s.p.a. e I.N.P.S. iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione della F.lli Romano s.p.a. e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Giancarlo Perone e Tiziano Treu per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Questa Corte, con ordinanza n. 116 del 1993, dichiarava la manifesta inammissibilità della sollevata questione, a seguito della mancata conversione dell'impugnato decreto-legge. Riassunta la causa, lo stesso giudice rimetteva nuovamente gli atti a questa Corte dubitando della legittimità costituzionale delle disposizioni reiterate con l'art. 1, n. 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali) convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, nella parte in cui prevedono che la restituzione delle somme spettanti a titolo di sgravi contributivi a seguito della citata sentenza di questa Corte siano restituite in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazioni ed interessi.
Ad avviso del giudice a quo la norma censurata violerebbe il principio costituzionale di uguaglianza sotto un duplice profilo: da un lato assicurerebbe all'I.N.P.S. una posizione di privilegio rispetto agli altri debitori e, dall'altro, discriminerebbe le aziende che si giovano degli effetti della citata sentenza n. 261 del 1991, rispetto alle altre che hanno potuto usufruire di sgravi contributivi senza dover attendere l'esito del contenzioso sfociato nella sentenza stessa.
Sussisterebbe inoltre violazione dell'art. 41 della Costituzione perché le imprese così discriminate non hanno ottenuto la concreta restaurazione della loro piena libertà di iniziativa economica, avendo dovuto sostenere oneri nascenti da elevati tassi di interesse, successivamente non compensati adeguatamente; anche gli artt. 24 e 113 della Costituzione sarebbero violati in quanto la non compiuta reintegrazione patrimoniale, conseguente alla prevista modalità di rimborso, comporterebbe compressione della facoltà di ottenere la esaustiva tutela giurisdizionale dei diritti in contestazione relativamente agli sgravi; infine, sussisterebbe contrasto con l'art.
97 della Costituzione poiché le lunghe rateazioni ed il divieto di compensazione, unitamente alla carenza di obbligazioni accessorie per la rivalutazione e gli interessi, si risolverebbero in uno strumento di deviazione dell'Istituto debitore rispetto al perseguimento dei fini di imparzialità e di buon andamento della propria azione amministrativa.
Parimenti non sussistente, infine, dovrebbe essere riconosciuta la violazione dell'art. 97 della Costituzione, essendo la durata della rateazione giustificata dalla imponente rilevanza delle somme da rimborsare e dalla necessità di farvi fronte in una difficilissima situazione del bilancio dello Stato.
Per affermare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale nella controversia in esame il giudice a quo affronta le eccezioni preliminari - dedotte dall'I.N.P.S. nel giudizio principale e riproposte dinanzi a questa Corte - relative all'accertata insussistenza nella specie del requisito - presupposto essenziale della pretesa - del carattere di industrialità dell'impresa richiedente il rimborso per contributi non dovuti. E tale affermazione viene motivata attraverso tre passaggi: a) il giudicato formatosi tra le parti circa la carenza del carattere industriale dell'impresa potrebbe spiegare effetti soltanto riguardo al periodo su cui incide il giudicato stesso, ma non condizionare il successivo svolgimento del rapporto; b) le leggi sopravvenute al giudicato "ampliano lo spettro delle aziende ammesse allo sgravio, fino a farlo coincidere con la più ampia nozione di commercialità di cui a tutti i numeri dell'art. 2195 codice civile"; c) il contenuto della sentenza n. 261 del 1991 di questa Corte confermerebbe che il beneficio degli sgravi spetta a tutte le attività commerciali.
I tre passaggi argomentativi sono in realtà palesemente erronei.
Quanto alla valutazione di tre leggi (non tutte "sopravvenute al giudicato") citate per dimostrare il superamento del precedente ambito del requisito della industrialità delle imprese, risulta evidente che le stesse (decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito nella legge 5 agosto 1978, n. 502; decreto-legge 17 aprile 1984 n. 70, convertito nella legge 12 giugno 1984 n. 219 e decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48), estendendo la portata di determinati sgravi (non solo quelli previsti dal decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089) ad alcune ipotesi ben precisate e circoscritte, non sono di per sé sufficienti ad escludere comunque la necessaria sussistenza del requisito di cui alla richiamata legge n. 1089 del 1968.
Circa, infine, il contenuto della sentenza n. 261 del 1991 di questa Corte, è sufficiente notare, dalla formulazione della questione e dal dispositivo, la riaffermazione che gli sgravi contributivi riguardano solo "le imprese industriali" operanti nel Mezzogiorno d'Italia.
Non risulta quindi dimostrato che il requisito del carattere industriale delle imprese che avevano diritto agli sgravi di cui alla legge n. 1089 del 1968 sia venuto meno in forza di leggi sopravvenute o di pronunce di questa Corte.
Può, pertanto, concludersi che il giudice rimettente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha omesso di considerare che, essendo stata già esclusa nel caso di specie la sussistenza del predetto requisito essenziale ai fini dell'applicazione della normativa sugli sgravi, difetta nel giudizio a quo il presupposto della rilevanza della questione.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Crotone con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA