Pronuncia 471/1994 — Rel. Fernando Santosuosso
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1993 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra s.p.a. Banca Provinciale Lombarda e s.p.a. Edilmobiliare iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Edilmobiliare e della s.p.a. Istituto Bancario S. Paolo di Torino (che ha incorporato la Banca Provinciale Lombarda) nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Arturo Giuliano e Piero Sandulli per la s.p.a.
Edilmobiliare e l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Il tribunale rimettente, dopo aver premesso che gli effetti del concordato comportano che "adempiuto il concordato nulla può più chiedersi al debitore per debiti pregressi", lamenta che la ragionevolezza della prevista sospensione del corso degli interessi viene meno ove, come nel caso, i creditori siano stati interamente soddisfatti e sia nel contempo residuata una disponibilità di denaro che consentirebbe il pagamento degli interessi maturati nel corso della procedura concordataria.
Nel merito, ha osservato la difesa, che la sospensione del corso degli interessi prevista dall'art. 169 della legge fallimentare attraverso il richiamo all'art. 55 della stessa legge, "avviene agli effetti del concorso e fino alla chiusura del fallimento".
Si dovrebbe pertanto ritenere che la norma regola solo i rapporti tra i creditori all'interno della procedura e che non comporta, in conseguenza, alcun esonero del debitore per gli interessi; l'esclusione del pagamento degli interessi non potrebbe d'altra parte ricavarsi né dall'art. 55 della legge fallimentare, né dalla natura del concordato con cessione dei beni, nel quale non esiste una misura vincolata di soddisfacimento dei creditori, essendo soltanto previsto che essi si soddisferanno su quanto sarà ricavato dalla liquidazione dei beni ceduti dal debitore; ciò tanto più quando, come nel caso di specie, la somma disponibile è rappresentata dai frutti civili maturati sulle somme ricavate dalle liquidazione dei beni e quindi su somme già di spettanza dei creditori.
Ritiene pertanto la difesa che il riconoscimento degli interessi in questione dovrebbe derivare già in via di interpretazione dalla legge fallimentare mentre, se si dovesse ritenere che le norme fallimentari impediscano il pagamento di tali somme, emergerebbe evidente l'illegittimità costituzionale della norma sia, per la disparità di trattamento tra i creditori dell'imprenditore fallito ed i creditori dell'imprenditore che ha ceduto i suoi beni in quanto nel primo caso si avrebbe solo una sospensione del decorso degli interessi ai fini del concorso mentre nel secondo la sospensione consisterebbe in un'immotivata liberazione del debitore dal debito per interessi, sia sotto il profilo della irragionevolezza.
Nel merito, ha rilevato la difesa che non sarebbe ravvisabile alcuna disparità di trattamento dal momento che le situazioni poste a raffronto dal giudice a quo, e cioè quella dei creditori chirografari che non partecipano ad una procedura concorsuale e quella dei creditori chirografari concordatari, non sono omogenee; né potrebbe parlarsi di irragionevolezza atteso che una volta intervenuto tra le parti il concordato con cessione dei beni il debitore si espone al rischio di rimanere totalmente sprovvisto del patrimonio pur di evitare il fallimento mentre i creditori chirografari si espongono anch'essi al rischio di perdere parte del capitale, pur di evitare la liquidazione fallimentare ritenuta più dannosa.
In particolare l'Avvocatura generale dello Stato ha rilevato che la questione andrebbe dichiarata inammissibile sul rilievo che la preclusione al pagamento degli interessi sui crediti chirografari maturati nel corso della procedura concordataria non dipenderebbe dalle norme impugnate bensì da alcune non ben individuate disposizioni della legge fallimentare che fanno del pactum de non petendo un elemento essenziale del concordato preventivo.
Secondo il giudice a quo la norma, con il prevedere la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo svolgimento della procedura concorsuale anche nel caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo - che potrebbe essere utilizzato per il pagamento di tali interessi - sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza e determinerebbe altresì un'ingiustificata disparità di trattamento fra i creditori concordatari e quelli di soggetti non sottoposti a procedure concorsuali.
Ha carattere preliminare l'eccezione di irrilevanza della questione nel giudizio a quo per il motivo che la stessa non sarebbe riferibile ai denunziati articoli 55 e 169 della legge fallimentare.
Osserva in proposito l'Avvocatura che "l'ostacolo all'accoglimento della domanda del creditore deve rinvenirsi nella diversa norma, peraltro non esattamente individuata, che fa del pactum de non petendo un elemento essenziale del concordato approvato".
L'eccezione non merita accoglimento.
Anche se il giudice a quo afferma molto concisamente che "adempiuto il concordato nulla può più richiedersi al debitore per i debiti pregressi", facendo discendere da questa premessa che la sospensione prevista dai menzionati artt. 55 e 169 legge fallimentare vada intesa come estinzione degli interessi maturati nel corso della procedura (effetto che però lo stesso giudice sospetta di illegittimità costituzionale), in realtà l'Autorità rimettente non ha inteso ancorare tale estinzione né ad un pactum de non petendo di carattere negoziale, né ad un'altra specifica norma della disciplina del concordato preventivo, ma la ritiene una connaturale conseguenza della fisionomia dell'istituto.
Del resto la dottrina e la giurisprudenza nel distinguere fra fallimento e concordato preventivo a proposito della sorte degli interessi maturati nel corso della procedura, si sono riferite sempre e soltanto ai citati articoli, pur se con argomenti desumibili dalla portata delle diverse discipline delle due procedure concorsuali.
Esattamente quindi gli articoli che dovevano essere denunziati dal giudice a quo erano appunto quelli che specificamente riguardano i predetti interessi, e non altre norme dalle quali discendono le caratteristiche distintive delle due procedure.
L'eccezione non è condivisibile.
Invero, pur avendo questa Corte più volte affermato (da ultimo sentenze nn. 121, 149 e 255 del 1994) che il giudice rimettente, a fronte di diverse interpretazioni della norma della cui legittimità costituzionale si dubita, è tenuto a adottare quella conforme al parametro costituzionale altrimenti vulnerato, nella specie il giudice a quo - conformemente all'orientamento quasi pacifico della dottrina e della giurisprudenza - ritiene che l'unica interpretazione possibile degli impugnati artt. 55 e 169 della legge fallimentare sia quella in base alla quale, una volta adempiuto il concordato nulla è più dovuto dal debitore nemmeno per gli interessi "sospesi" durante la procedura concorsuale; ma dubita che tale interpretazione sia conforme ai principi costituzionali invocati.
Se con tale eccezione si intende affermare che la preclusione al pagamento degli interessi deriva, non già dalla norma impugnata, ma da altre norme relative agli effetti dell'accordo di natura negoziale alla base del concordato preventivo, valgono anche in tal caso le argomentazioni svolte riguardo alla precedente eccezione di inammissibilità.
Ove invece si intende considerare la forza preclusiva derivante dalla sentenza di omologazione del concordato in cui tale accordo è assorbito, va osservato che in realtà il giudicato spiega detta forza preclusiva con riguardo alla definita ed esaurita procedura concorsuale, ma non incide sui rapporti fra debitori e creditori successivi alla chiusura della suddetta procedura (tant'è che l'art.
120 ha disciplinato per il fallimento questa successiva situazione).
Ne consegue che deve ritenersi persistente la rilevanza della questione relativamente al mancato ripristino delle stesse ragioni anche per i creditori del concordato.
Il giudice rimettente non si duole della irragionevolezza delle norme relative alla sospensione durante la procedura concorsuale del corso degli interessi sui debiti pecuniari, riconoscendo che le stesse hanno una loro "razionalità ai fini di una equa distribuzione delle perdite fra tutti i creditori concorrenti". A tale affermazione può aggiungersi, anche in base a quanto già affermato da questa Corte (sentenza n. 242 del 1994), che detta sospensione risponde all'esigenza delle procedure concorsuali di cristallizzare la massa passiva evitando sia l'ammissione di nuovi crediti che la lievitazione (con gli interessi) di quelli già esistenti, al fine di impedire un ulteriore deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e per assicurare meglio la par condicio soddisfacendo almeno in parte anche i crediti infruttiferi; tanto più che la durata della procedura non è direttamente riconducibile al debitore.
Tali considerazioni valgono anche con riguardo al concordato preventivo, in quanto procedura concorsuale con struttura avente analoghe finalità liquidatorie e satisfattive.
Da queste considerazioni discende la razionale giustificazione della diversità di trattamento dei creditori concordatari, non solo rispetto a quelli del fallimento, ma anche rispetto ai creditori di debitore non coinvolto in alcuna procedura concorsuale. Anzi la disomogeneità di quest'ultima posizione appare ancor più evidente, non essendo prevista in questa diversa situazione alcuna sospensione del corso di interessi, data la mancanza sia di un fondamentale accordo transattivo, sia di qualsivoglia procedura esecutiva collettiva.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), ove fa richiamo all'art. 55 della stessa legge, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA