Pronuncia 54/1994 — Rel. Fernando Santosuosso
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 892 e 894 del codice civile, in relazione all'art. 844 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1993 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Papandrea Maria Rosaria ed altro e Bortolin Maurizio, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;
Il giudice rimettente rileva che gli artt. 892 e 894 offrono, in aggiunta agli artt. 896, 849 e 1172 del codice civile, una tutela eccessiva "supertutela") per il proprietario del fondo, il quale può chiedere l'estirpazione degli alberi in base a parametri predeterminati, oggettivi, quali quelli delle distanze legali, senza che il giudice possa valutare l'effettiva turbativa per il proprietario del fondo che ne chiede l'estirpazione.
Tale tutela così ampia del diritto di proprietà deve avere una giustificazione che si armonizzi con i limiti sociali della facoltà di godimento del proprietario.
Sembra al giudice rimettente che la ratio della disposizione vada individuata in un possibile pregiudizio per il proprietario del fondo vicino: da qui il necessario raffronto con l'art. 844 del codice civile, che disciplina il pregiudizio da immissione proveniente dal fondo vicino, e per il quale è stabilita solo una generica sanzione da determinarsi secondo il caso concreto, sulla base della delibazione del superamento dei limiti della normale tollerabilità dell'immissione nociva.
Soltanto una pronuncia additiva della Corte costituzionale, conclude il giudice a quo, può far venir meno l'obbligo di estirpazione di alberi che sorgano a distanza soltanto lievemente inferiore alla distanza legale e che non arrechino alcun fastidio al fondo vicino.
Osserva in particolare il giudice rimettente che le norme denunziate prevedono "una supertutela per il proprietario di un fondo, il quale può chiedere l'estirpazione di alberi o piante sorgenti nel fondo confinante a distanza anche minore di un solo centimetro a quella minima legale, a prescindere dal fatto che essi costituiscano o meno un'effettiva turbativa". Tale tutela avrebbe fondamento solo "se si armonizzasse con i limiti sociali della facoltà di godimento della proprietà che lo stesso legislatore precostituzionale tenne in considerazione"; altrimenti ciò sarebbe applicazione dell'antico principio di detto godimento usque ad infera et usque ad sidera, mentre la ratio del diritto potestativo di pretendere l'estirpazione non si può giustificare per la sola presunzione assoluta del danno di immissioni (ombrosità, umidità, propagazione di rami e simili) "senza tenere in alcun conto dell'eventuale beneficio all'ambiente, bene anch'esso di rilevanza costituzionale non più trascurabile ex art. 9 della Costituzione, e beneficiario della tutela specifica successivamente introdotta".
Il Pretore soggiunge che "appare irragionevole che il pregiudizio arrecabile da alberi e piante sorgenti a distanza inferiore da quella legale debba sempre essere considerato in modo assoluto rispetto a situazioni di luogo molto diverse nella realtà fenomenica ed addirittura in maniera più sfavorevole rispetto ad un pregiudizio, come quello di cui all'art. 844 c.c.". Chiede in conclusione che una pronuncia additiva di questa Corte faccia venir meno i casi di estirpazione di alberi che non arrechino al vicino un pregiudizio superiore alla normale tollerabilità.
Non è necessario, in proposito, approfondire se, come rileva il giudice a quo, la normativa denunziata sia un residuo riflesso di una arcaica concezione della proprietà, prevalentemente rurale, anteriore alle norme costituzionali ed alla conseguente disciplina (a tutela dei valori dell'ambiente e del diritto alla salute) comunque finalizzata a quella funzione sociale della proprietà, in cui ravvisare anche l'interesse per la sorte di singoli alberi nel regolamento dei rapporti di proprietari limitrofi.
Appare invece risolutivo, ai fini della decisione, anzitutto il rilievo che le norme impugnate hanno carattere meramente suppletivo di quanto stabilito dai "regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali" (art. 892); i quali, nel loro continuo adeguamento - oltre che tener conto delle particolari condizioni locali (clima, colture, terreni) - possono rendere la disciplina di questa materia sempre più conforme alle esigenze di una moderna concezione della proprietà. Senza contare che sfuggirebbe ai poteri del giudice delle leggi scegliere, fra le tante possibili, le soluzioni di superamento dei limiti posti in proposito dal codice civile.
La Corte ha avuto altre occasioni di precisare (sent. n. 247 del 1974 e n. 39 del 1986) che la protezione di interessi diversi da quelli dei proprietari di fondi contigui, eventualmente spettanti anche ad altre persone o ad intere collettività, può essere prevista dalla legislazione di settore. È stato in particolare ritenuto che "chiunque abbia interesse ad opporsi al taglio degli alberi posti a distanza non legale (il proprietario del terreno in cui essi sono posti o altri) può sollecitare l'attivazione dei poteri della Regione o del Ministero per i beni ambientali e culturali (art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, anche in riferimento alla legge n. 1497 del 1939)" (sentenza n. 39 del 1986).
844 del codice civile.
Il Pretore di Torino ravvisa l'omogeneità di queste due situazioni nella identità di ratio che sarebbe alla base di entrambe, e cioè il contemperamento di interessi confliggenti dei proprietari di fondi vicini nell'uso del territorio.
Ma questa impostazione non appare condivisibile dal momento che, mentre la disciplina sulle distanze - mediante criteri obiettivi e rigidi - attiene alla definizione del contenuto del diritto di proprietà (tanto che il mantenimento a distanze inferiori a quelle legali può dar vita, per convenzioni od usucapione, all'altro diritto reale di servitù), la disciplina sulle immissioni partecipa invece della logica della responsabilità civile, riguardando l'attività dinamica nell'uso della proprietà che può essere pregiudizievole al vicino quando superi la normale tollerabilità; così come ancora più attinente alla responsabilità è l'uso della proprietà che abbia come unico scopo quello di nuocere ad altri (art. 833 del codice civile). Delle tre situazioni risultano evidenti quindi i caratteri differenziali e le diverse conseguenze.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 892 e 894 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA