Pronuncia 103/1995 — Rel. Cesare Ruperto
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promossi con n. 13 ordinanze emesse l'8 marzo 1994 dal Pretore di Salerno, il 25 febbraio 1994 dal Pretore di Vallo della Lucania (n. 7 ordinanze), l'11 febbraio e il 20 maggio 1994 dal Consiglio di Stato, il 29 aprile 1994 dal Pretore di Chieti, l'8 agosto 1994 dal Pretore di Roma, il 24 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, rispettivamente iscritte ai nn. 252, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 502, 567, 569, 698 e 760 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 22, 38, 40, 49, prima serie speciale, dell'anno 1994 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;
Uditi l'avv. Valerio Mercanti per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Tutti i giudici remittenti dubitano della legittimità costituzionale - in riferimento a molti parametri variamente richiamati, e cioè agli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione - dell'art.
4, comma 1, della citata legge, secondo cui "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione della indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti".
Inoltre, il Consiglio di Stato dubita dell'art. 1, comma 1, lett. a), in relazione alla lett. b), nonché dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 3; il T.A.R. della Liguria, degli artt. 1 e 2; il pretore di Vallo della Lucania, dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 3; il pretore di Salerno, infine, dell'art. 2, comma 4.
2.1. - In senso analogo, seppure in termini più sintetici, argomenta il pretore di Salerno, il quale inoltre - rilevato che la funzione giurisdizionale è "affermazione dell'ordinamento nel caso concreto" - osserva che attraverso la norma impugnata il legislatore (dopo avere connotato il diritto, scandendone modalità e tempi), nello stabilire l'automatica estinzione del processo e la declaratoria di compensazione delle spese, ha travalicato il limite della normazione, sconfinando nell'attuazione del sancito diritto, con invasione delle attribuzioni tipiche del giudice, organo indipendente, durante un giudizio ancora in corso dinanzi a questo e violando, quindi, i richiamati parametri costituzionali.
2.2. - Secondo il pretore di Chieti, poi, la norma de qua si tradurrebbe, a seguito dell'esclusione del potere decisionale del giudice, in un ingiustificato pregiudizio per la parte interessata, con conseguente lesione dei principi costituzionali di cui agli artt.
24 e 38. Inoltre, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbe a gravare delle spese processuali il ricorrente che abbia agito in sede giurisdizionale, penalizzandolo rispetto a colui il quale non abbia inteso azionare giudizialmente il proprio diritto e nei confronti del quale si sia verificata, con il decorso del tempo e senza il compimento di atti interruttivi della prescrizione, una situazione preclusiva dell'esercizio del diritto stesso. Infine, sempre secondo il pretore di Chieti, la norma de qua si appaleserebbe censurabile anche in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, sotto l'aspetto dell'eccesso di potere legislativo, dal momento che si sarebbe realizzata una indebita ingerenza del legislatore nei procedimenti in corso, con la conseguente sottrazione al giudice civile del potere di regolamentazione delle spese processuali secondo l'affermazione della soccombenza virtuale.
2.3. - A sua volta, il pretore di Roma ravvisa nel censurato art.
4 la violazione degli artt. 3, 25 e 102 della Costituzione, assumendo: a) che l'estinzione d'ufficio del processo e la compensazione delle spese di lite, senza l'accoglimento integrale delle domande proposte, vanifica il ricorso alla tutela giurisdizionale comportando la negazione, almeno parziale, della tutela del diritto che si assume leso (con violazione, quindi, dell'art. 24 della Costituzione); b) che la obbligatoria disciplina delle spese di lite contrasta con il principio di riserva della giurisdizione di cui al primo comma dell'art. 102 della Costituzione, sottraendo al giudicante la possibilità di esplicare la potestà giurisdizionale in relazione a determinati processi; c) che la previsione della compensazione delle spese stesse e quindi il superamento del generale principio della soccombenza non trova alcuna ragione, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni identiche, poiché nel giudizio civile la soccombenza funge da parametro di riferimento per la generalità delle pronunce dei giudici.
2.4. - Con riferimento alla norma de qua, il pretore di Vallo della Lucania ravvisa, invece, la sola violazione dell'art. 24 della Costituzione, senza tuttavia svolgere proprie specifiche argomentazioni.
2.5. - Il T.A.R. della Liguria, infine, sviluppa gli stessi argomenti prospettati in merito dagli altri giudici remittenti sulla violazione dei principi fondamentali di azione e di difesa enunciati dall'art. 24 della Costituzione, ribadendo la natura non pienamente satisfattiva assunta dallo ius superveniens rispetto alla pretesa fatta valere dal ricorrente (avuto riguardo sia al computo ridotto dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di anzianità, sia alla mancata corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria sul credito).
243 del 1993. Sempre secondo il Consiglio di Stato, inoltre, l'art.
2, comma 4, della stessa legge contrasterebbe con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, perché, da un lato, sottoporrebbe i crediti ivi considerati (in conseguenza dell'inadempimento dei rispettivi debiti) ad un trattamento risarcitorio deteriore rispetto a quello previsto per ogni altro credito di qualsiasi genere ed anche da lavoro dipendente, senza che ne sussistano peculiarità differenziatrici, mentre, dall'altro lato, esporrebbe tali specifici crediti, nel loro carattere di retribuzione differita ormai legislativamente riconosciuto, alla diminuzione conseguente al decorso del tempo, così da svilirne la intrinseca proporzionalità alla qualità e quantità del lavoro prestato e la sufficienza alla esistenza libera e dignitosa del lavoratore.
3.1. - In modo sostanzialmente analogo argomenta il T.A.R. della Liguria, il quale peraltro evoca come parametro costituzionale violato l'art. 97, giacché le suddette norme urterebbero contro il principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, introducendo una deroga a favore dello Stato al principio fondamentale di liquidazione dei debiti liquidi ed esigibili.
3.2. - Il pretore di Salerno impugna anch'esso l'art. 2, comma 4, affermando che, nel momento in cui viene riconosciuta natura di retribuzione differita al trattamento di fine rapporto (comunque lo si denomini e comunque lo si componga), ogni disposizione che venga a vulnerare il diritto alla giusta retribuzione, mediante la sostanziale preclusione dell'operatività dei sistemi di garanzia della realità della retribuzione stessa, finirebbe col porsi in contrasto con l'art. 36 della Costituzione; del pari (anche a volere riconoscere all'indennità integrativa speciale attribuita agli statali natura previdenziale) non potrebbe dubitarsi della specifica funzione, da questa assunta, di completamento di un reddito che a seguito del collocamento a riposo si è venuto a ridurre, con conseguente applicazione ai relativi crediti dei principi di adeguatezza sanciti per le retribuzioni dall'art. 36 della Costituzione e dalle norme primarie contenenti le modalità di attuazione di siffatti principi (quali l'art. 429 c.p.c.).
L'esclusione, poi, della corresponsione degli interessi e della rivalutazione verrebbe a creare una disparità di trattamento tra soggetti collocati in pensione negli anni andati e quelli collocati successivamente all'entrata in vigore nell'anno corrente.
3.3. - Relativamente alla norma de qua, il pretore di Vallo della Lucania, infine, ne deduce il contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione per l'asserita violazione sia del principio di adeguatezza della retribuzione e delle prestazioni previdenziali, sia del criterio di ragionevolezza, perché la previsione della riliquidazione dell'indennità premio di servizio, senza il riconoscimento della rivalutazione monetaria, quantomeno a far data dall'entrata in vigore della legge, comporterebbe di fatto l'ingiustificato depauperamento del contenuto economico della retribuzione differita con funzione previdenziale, dovendosi a tal fine considerare anche il lasso di tempo intercorso dalla cessazione del servizio.
4.1. - Con riguardo alla questione sollevata da tutti i giudici remittenti, relativa all'art. 4 della legge n. 87 del 1994, che dispone l'estinzione dei giudizi in corso, afferma l'Avvocatura (richiamando le precedenti decisioni della Corte costituzionale n.
185 del 1981, n. 62 del 1982 e n. 123 del 1988) che rientra nella discrezionalità del legislatore la facoltà di provvedere alla eliminazione del contenzioso, con compensazione delle spese, allorquando - come nella fattispecie - la nuova legge intervenga sul diritto sostanziale in maniera satisfattiva per il richiedente, con la conseguenza che siffatta previsione non inciderebbe in alcun modo né sul diritto di difesa e di azione, né sulla funzione giurisdizionale non sottratta al giudice naturale, il quale neppure viene leso nella sua indipendenza.
4.2. - Con riferimento, invece, alle censure mosse avverso la determinazione della misura percentuale di computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo complessivo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio, di cui all'art. 1 della legge in esame, l'Avvocatura - premesso che con la sentenza n. 243 del 1993 la Corte costituzionale, nel ritenere contraria all'art. 36 della Costituzione l'esclusione in toto dell'indennità integrativa speciale dal calcolo dei trattamenti di fine rapporto, ne ha tuttavia nel contempo rimesso al legislatore la determinazione della misura - esclude la violazione sia dell'art. 3 della Costituzione, essendo notorio che nel pubblico impiego continuano a sussistere (dato il carattere intrinsecamente transitorio della legge n. 87 del 1994) meccanismi e strutture differenti da settore a settore "in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici", sia dell'art. 36 della Costituzione, che deve ritenersi rispettato ogni qualvolta, come nella fattispecie, un emolumento è rapportato alla retribuzione e alla durata del rapporto, e quindi attraverso tali due parametri alla quantità e qualità del lavoro.
4.3. - Relativamente poi alla esclusione della corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di prestazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, l'Avvocatura osserva che il pagamento degli interessi e la rivalutazione risultano esclusi dalla stessa legge anche con riferimento al contributo previdenziale obbligatorio posto a carico dei dipendenti, per cui si porrebbe il problema se l'eventuale caducazione della norma verrebbe concretamente a giovare agli stessi. Inoltre, la mancata decorrenza degli interessi e della rivalutazione sarebbe giustificata dal fatto che il diritto al computo della indennità integrativa speciale è sorto con la legge n. 87 del 1994 poiché la sentenza n. 243 del 1993 non aveva reso attuale tale diritto, avendo rimesso alla discrezionalità del legislatore la determinazione della misura, dei modi e dei tempi di detto computo. Pertanto, richiamata la sostanziale identità della disposizione legislativa impugnata con la norma dettata dall'art. 4 della legge 20 marzo 1980 n. 75 - recante, appunto, norme in materia di computo della tredicesima mensilità e riliquidazione dell'indennità di buonuscita - (ritenuto non illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 185 del 1981 e con successiva ordinanza n. 62 del 1982), l'Avvocatura precisa che non sussiste un principio costituzionale che imponga il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione sulle obbligazioni pecuniarie, concludendo nel senso della legittimità della norma impugnata con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
4.4. - Riguardo infine alla questione sollevata dal Consiglio di Stato, relativa alla necessità della presentazione da parte di tutti i dipendenti già cessati dal servizio di una domanda all'ente erogatore (art. 3, comma 2), osserva l'Avvocatura che, lungi dal ledere il principio di uguaglianza e di imparziale applicazione della legge, l'onere della proposizione della domanda amministrativa esteso a tutti i richiedenti trova la sua giustificazione nella semplificazione del procedimento di riliquidazione (potendo bene nelle more essere mutate le condizioni soggettive dei singoli interessati).
6.1. - A sua volta, l'I.N.P.S. ha depositato memoria, nella quale fa sostanzialmente proprie le considerazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla legittimità della previsione, sia della presentazione della domanda di riliquidazione del trattamento di fine rapporto da parte di tutti i dipendenti cessati dal servizio (senza differenziare la posizione di coloro i quali abbiano nel frattempo avanzato le loro pretese in sede giurisdizionale), sia dell'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese di lite tra le parti. In particolare, con riferimento alla prima delle due questioni, l'I.N.P.S. ne assume l'inammissibilità perché l'amministrazione resistente ha già disposto, con propria circolare, di non richiedere la presentazione della domanda ai soggetti che abbiano in atto un contenzioso giudiziario sulla menzionata riliquidazione. Inoltre, l'I.N.P.S., nel riprendere le osservazioni dell'Avvocatura dello Stato circa la ritenuta illegittimità dei criteri percentuali di computo della indennità integrativa speciale di cui all'art. 1, lett. a) e b), precisa che, al contrario, proprio l'invocata utilizzazione di una percentuale unica di calcolo avrebbe determinato - attesa la diversità delle normative che, nei rispettivi ordinamenti, disciplinano i trattamenti stessi - una palese violazione delle direttive e dei parametri indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 243 del 1993, in relazione alla ravvisata esigenza di pervenire ad "una effettiva e ragionevole equivalenza nel risultato complessivo".
Secondo tutte le prospettazioni, ed in particolare nella corretta ottica in cui si pongono il Consiglio di Stato e il T.A.R. della Liguria, l'esame della norma di cui all'art. 4 va anteposto a quello di tutte le altre, in quanto solo la caducazione della prima darebbe ingresso al giudizio di legittimità sulle seconde.
Tale nesso di subordinazione logico-processuale è da ritenere esistente in base al rilievo - già fatto proprio da questa Corte con la sentenza n. 185 del 1981 in relazione a norme formalmente diverse ma di contenuto analogo e attinenti alla medesima materia delle indennità dovute ai pubblici dipendenti per la cessazione dal servizio - che, ove dovesse riconoscersi l'infondatezza delle censure formulate in ordine alle norme di previsione della sopra descritta disciplina processuale dei giudizi pendenti, le dichiarazioni di estinzione d'ufficio dei giudizi medesimi, non eludibili dai magistrati che ne sono investiti, precluderebbero, conformemente alla loro funzione, qualsiasi esame del merito e quindi la pronuncia di sentenze di condanna aventi un contenuto rispetto al quale si profili ostativo il dettato delle altre norme oggetto di censura.
Ben diversa è l'ipotesi, oggetto della sentenza n. 123 del 1987 (che quasi tutti i giudici a quibus richiamano), in cui la voluntas legis si opponga alle pretese oggetto delle controversie che si vogliono estinte ed impedisca, negandone il fondamento, la realizzazione delle stesse. Qui il vulnus all'art. 24 della Costituzione è reso evidente dal fatto che il legislatore opera una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto.
Ciò posto, non può negarsi che la legge in esame tenda a perseguire proprio gli obiettivi a suo tempo indicati dalla Corte, esplicitamente enunciando il suo carattere prodromico rispetto alla futura "omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati" (cfr. art. 1).
Avuto riguardo alla complessità del programma, alla molteplicità delle finalità e quindi all'ampiezza dell'intervento e dell'onere finanziario richiesti, deve giudicarsi la legge n. 87 del 1994 come una risposta adeguata oltre che sufficientemente tempestiva rispetto a quanto da questa Corte ritenuto non eludibile da parte del legislatore.
Ai fini che qui interessano, la normativa de qua è certamente di segno positivo rispetto alle sopra indicate aspettative, le quali, in virtù della citata sentenza, avevano bensì assunto il rango di diritti, ma non ancora immediatamente determinabili. L'avvenuta determinazione ex lege, superando positivamente il giudizio di congruità, legittima allora la estinzione dei giudizi pendenti.
4.1. - Poiché tale estinzione non deriva dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, va ritenuto non irrazionale che ad essa segua la declaratoria di compensazione delle spese. È infatti proprio il modo dell'intervenuto riconoscimento del diritto che non consente di assimilare la descritta situazione ad una delle ipotesi tipiche di cessazione della materia del contendere, di talché il giudice neppure astrattamente sarebbe stato in grado - atteso l'iter particolarissimo attraverso cui è maturato il soddisfacimento del diritto degli attori - di tener conto della soccombenza virtuale.
4.2. - Si può quindi concludere che - come già ritenuto con la più volte citata sentenza n. 185 del 1981 (relativamente all'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti disposta dall'art. 57, secondo comma, del decreto-legge n. 163 del 1979) - nella specie si tratta di disposizioni che, mentre non compromettono il diritto costituzionale di difesa - non restandone ostacolato, per l'interessato, lo ius persequendi iudicio quod sibi debetur -, simmetricamente non incidono sull'assetto che la Costituzione riserva all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative, anche nei rapporti col legislatore.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, dal T.A.R. della Liguria, dai Pretori di Roma, di Chieti, di Vallo della Lucania e di Salerno, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.
Il presidente: BALDASSARRE Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA