Pronuncia 17/1995 — Rel. Massimo Vari
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79 e 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1993 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente tra Albertini Luigi e l'INAIL, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Albertini Luigi e dell'INAIL;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Franco Agostini per Albertini Luigi ed Enrico Ruffini per l'INAIL.
Il Tribunale, premesso che nel caso portato al suo esame l'Albertini, assicurato INAIL già in godimento di rendita infortunistica pari al 35% di inabilità, per un infortunio subito all'occhio destro, richiedeva la revisione della rendita per aggravamento dell'inabilità dovuta ad affezioni di carattere extralavorativo all'occhio sinistro, osserva che le norme impugnate regolano le situazioni di concorso di inabilità da infortunio e da preesistenza extralavorativa (art. 79), nonché di inabilità derivanti da più infortuni (art. 83), mentre "rimane senza una specifica disciplina l'assicurato che, portatore di un'invalidità per causa derivante da infortunio, subisca successivamente, per patologie non riconducibili a genesi lavorative, un aggravamento dello stesso organo o funzione".
Ne conseguirebbe una situazione deteriore, sul piano della tutela, per il lavoratore già infortunato che si ammali rispetto al lavoratore già ammalato che si infortuni, con violazione degli artt.
3 e 38 della Costituzione, atteso che "tra le situazioni collegabili all'infortunio, non si indennizza il danno successivo che aggrava in qualsiasi modo il precedente derivato dall'infortunio" stesso.
La memoria, dopo aver rilevato che l'ordinanza n. 906 del 1988 non può costituire un utile precedente ai fini della definizione del giudizio, ribadisce le argomentazioni già svolte, osservando tra l'altro che, dalle valutazioni delle inabilità in base alla tabella allegata (n. 1) al d.P.R. n. 1124 del 1965 e secondo il criterio stabilito all'art. 79 (formula Gabrielli), risulta che il danno extralavorativo, sia preesistente sia susseguente, comporterebbe, nella specie, una invalidità superiore rispetto a quella riconosciuta, in quanto il danno a un occhio dipende anche dalla situazione dell'altro occhio. Rilevato, altresì, che il principio della non distinzione tra danni precedenti e susseguenti è codificato dalla legislazione in materia di pensioni di guerra, si osserva poi che la configurazione del concorso tra cause lavorative ed extralavorative di danni come aggravamento consentirebbe di considerare, secondo un'interpretazione sistematica, assorbita nell'art. 83 anche l'ipotesi di cui si discute.
Poiché il fatto rilevante per l'assicurazione INAIL è l'infortunio, ad avviso della difesa dell'ente assicuratore la considerazione di altri fatti - come gli stati patologici a sé stanti del tutto indipendenti dal fatto lavorativo, quali titolo per la revisione per la rendita - risulta, pertanto, giuridicamente inconcepibile, perché provocherebbe un indiscriminato ampliamento della assicurazione.
Il giudice a quo dubita che dette disposizioni - nel lasciare privo di disciplina il caso dell'"assicurato che, portatore di un'invalidità per causa derivante da infortunio, subisca successivamente, per patologie non riconducibili a genesi lavorative, un aggravamento dello stesso organo o funzione" - contrastino:
Per un più puntuale quadro dei problemi che la Corte è chiamata ad affrontare, va rammentato, preliminarmente, che la prima delle disposizioni denunciate, e cioè l'art. 79, stabilisce che il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal titolo I del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965, o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75, deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Secondo la particolare formula per la valutazione dell'inabilità (c.d. formula Gabrielli) prevista dalla stessa disposizione, il "rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza fra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio".
A sua volta, la seconda delle norme impugnate, e cioè l'art. 83, stabilisce, in tema di rendita di inabilità, che la misura di questa può essere riveduta, su domanda del titolare o per disposizione dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche dell'interessato, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita stessa.
In questi limiti l'assicurazione infortuni è parte integrante del sistema generale di sicurezza sociale previsto dall'art. 38 della Costituzione, disposizione che, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, configura due modelli strutturalmente e qualitativamente distinti: l'uno, fondato sulla solidarietà collettiva, garantisce ai "cittadini", ove ad alcuni eventi si accompagnino accertate situazioni di bisogno, "i mezzi necessari per vivere"; l'altro, suscettibile di essere realizzato mediante gli strumenti mutualistico-assicurativi, attribuisce ai "lavoratori", prescindendo da uno stato di bisogno, la diversa e più elevata garanzia del diritto a "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" (sentenza n. 31 del 1986).
Ma, sia nell'uno che nell'altro caso, è rimessa alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie.
In particolare, per l'assicurazione infortuni, la Corte ha avuto occasione di precisare recentemente che la materia non è ispirata al criterio della piena socializzazione del rischio, giacché il d.P.R. n. 1124 del 1965 circoscrive l'ambito della sua operatività sia in relazione all'aspetto oggettivo sia con limitazioni di ordine soggettivo (sentenza n. 310 del 1994).
1124 del 1965, che esprime un criterio - accolto in giurisprudenza già in epoca precedente alla sua prima enunciazione legislativa, avvenuta con il D.L.C.P.S. 25 gennaio 1947, n. 14 - in base al quale, nella valutazione del danno provocato dal successivo infortunio, acquisiscono rilevanza le condizioni fisiche preesistenti del lavoratore, quando, a cagione della anteriore menomazione anche extralavorativa, l'infortunio provoca un danno di maggiore gravità.
Quando uno degli organi ovvero dei sistemi organo-funzionali o dei sistemi sinergici, vale a dire diversi fra loro, ma reciprocamente influenzantisi, di cui dispone ciascun individuo, vengano ad essere menomati nella loro attività globale a causa di alterazioni che interessano alcune parti soltanto, le parti rimaste funzionanti assumono un valore superiore al normale, per la funzione da esse svolta, proprio allo scopo di supplire alla parte di funzione venuta meno.
Attraverso il rapporto espresso con la formula matematica (c.d. formula Gabrielli) richiamata dal medesimo art. 79, la congiunta considerazione del danno pregresso e di quello sopraggiunto per infortunio sul lavoro vale, quindi, ad adeguare più esattamente la liquidazione dell'indennizzo al pregiudizio recato dall'infortunio professionale alla capacità lavorativa, nella considerazione del plusvalore da attribuire ad arti ed organi residuati alla precedente menomazione.
La peculiare ratio a fondamento della richiamata disposizione esclude la violazione del principio di eguaglianza nei sensi prospettati dall'ordinanza, e cioè con riferimento a quei fattori lesivi sopravvenuti che siano del tutto estranei all'infortunio. E questo a tacer del fatto che, dalla trasposizione cronologica dei fattori invalidanti, potrebbe, semmai, conseguire, in base allo schema logico al quale la norma si ispira, un risultato esattamente opposto a quello auspicato dal giudice a quo: vale a dire un'attrazione degli effetti del precedente infortunio sul lavoro nella sfera dell'incidenza del successivo evento lesivo.
La non comparabilità delle situazioni poste a raffronto, anzi la loro antiteticità, deriva, infatti, dalla non riconducibilità di entrambe, negli stessi termini e perciò con gli stessi effetti, al criterio del rischio professionale, su cui il sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è essenzialmente basato.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 e 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA