Pronuncia 195/1995 — Rel. Luigi Mengoni
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n.
160, promosso con ordinanza emessa il 1 agosto 1994 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Adriani Giuseppe e l'INPS iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Uditi gli avv.ti Giacomo Giordano e Giuseppe Fabiani per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Secondo l'Istituto la ratio della disposizione impugnata è quella di sanzionare la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva dello svolgimento di attività lavorativa, per la potenzialità dannosa che essa ha rispetto all'interesse pubblico alla corretta gestione dell'intervento di integrazione salariale. Sotto questo profilo le due situazioni distinte dal giudice a quo si identificano invece in un medesimo tipo di trasgressione, e quindi richiamano la stessa misura sanzionatoria indipendentemente dalla durata dell'attività lavorativa non tempestivamente comunicata.
D'altra parte, la prospettazione dell'ordinanza, che nel caso di occupazione temporanea vorrebbe sostituire alla sanzione della revoca del trattamento la semplice sospensione per il periodo di ripresa del lavoro, equivale in realtà ad abolizione di ogni sanzione, con conseguente ingiustificata equiparazione dei lavoratori che hanno trascurato l'obbligo di comunicazione all'INPS a quelli che tale obbligo hanno rispettato.
Non pertinente infine, ad avviso dell'INPS, è il richiamo della sentenza n. 78 del 1988, relativa a tutt'altra materia, le prestazioni di malattia, per le quali i controlli sulla persistenza del presupposto del diritto, cioè lo stato di morbilità, sono molto più agevoli.
La norma impugnata non accomuna nella medesima previsione sanzionatoria due ipotesi diverse, quella del lavoratore collocato in Cassa integrazione guadagni, il quale trova un nuovo impiego a durata indeterminata e a tempo pieno e quella del lavoratore che trova soltanto offerte di lavori temporanei o saltuari. L'art. 8, comma 5, del d.-l. n. 86 del 1988 si riferisce alla seconda ipotesi, la sola compatibile con la continuazione dello stato di sospensione dell'originario rapporto di lavoro, che è il presupposto del trattamento di integrazione salariale.
Nella prima ipotesi il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi, non già la sanzione della decadenza comminata dal comma 5, bensì la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento. Al nuovo datore di lavoro incombe l'obbligo di comunicare l'assunzione del lavoratore all'INPS.
Non appropriato è il richiamo dell'ordinanza di rimessione alla sentenza n. 78 del 1988 di questa Corte, concernente tutt'altra materia, la quale sanziona con la decadenza dal diritto alla prestazione previdenziale un comportamento impeditivo del controllo dell'INPS successivo, non anteriore (nella forma di una comunicazione preventiva) al fatto in ordine al quale il controllo deve essere eseguito.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA