Pronuncia 220/1995 — Rel. Renato Granata
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1258, primo comma, del codice della navigazione e dell'art. 152 numero 4 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione) promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Baldé Vojko contro il Ministero dei trasporti e della navigazione ed altri iscritta al n.
694 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice relatore Renato Granata;
Con ordinanza del 27 luglio 1994 il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia - premesso che con decreto ministeriale del 17 febbraio 1994 Baldé Vojko era stato cancellato dal registro della Compagnia unica dei lavoratori portuali ai sensi del combinato disposto dell'art. 1258 cod. nav. e dell'art. 152 numero 4 del relativo regolamento (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) per essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di contrabbando di armi da guerra, provvedimento questo impugnato dal Baldé eccependo in particolare la violazione dei principi generali concernenti il divieto di automatica destituzione dall'impiego - ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale di entrambe le disposizioni (art. 1258, primo comma, cod. nav. e art. 152 numero 4 reg.), nella parte in cui, nel caso di condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui al citato numero 4 dell'art. 152, prevedono la cancellazione del condannato dal registro dei lavoratori portuali di cui al precedente art. 150.
Il TAR rimettente invoca soprattutto la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di destituzione automatica nel pubblico impiego (sentenza n. 971 del 1988) e ritiene che analoghi principi debbano trovare applicazione anche al lavoro portuale, ancorché non sia qualificabile come rapporto di pubblico impiego. Anche nella specie infatti in forza del combinato disposto censurato si ha una vera e propria estinzione automatica del rapporto di lavoro giacché la cancellazione dal registro dei lavoratori portuali viene disposta d'autorità e necessariamente (art. 1258, primo comma, cod. nav.) ove venga a mancare, in seguito a condanna penale, il requisito per l'iscrizione nel registro stesso, requisito costituito dalla "assenza di condanna" per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione". Tale disposizione esclude in capo all'Amministrazione ogni discrezionalità e, segnatamente, qualsiasi possibilità di graduare la sanzione disciplinare in relazione al concreto atteggiarsi degli eventi. Sussiste quindi la violazione dell'art. 3 Cost. sia sotto il profilo dell'irragionevolezza intrinseca sia per violazione del principio di eguaglianza in ragione del deteriore trattamento del lavoratore portuale rispetto al pubblico impiegato nella specifica materia della destituzione dall'impiego pur essendo sostanzialmente identiche le posizioni dell'uno e dell'altro. Prosegue poi il TAR rimettente osservando che l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro è incompatibile con la tutela del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) per la sproporzione che può determinarsi tra fatto commesso ed estrema gravità della sanzione, concretantesi nella perdita dei mezzi di sussistenza. Osserva infine il TAR che il lavoratore portuale viene privato altresì del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.) in quanto, anche se sussiste, nel caso di specie, una sorta di procedimento disciplinare ( ex art. 1263 cod. nav.), la decisione dell'Amministrazione è comunque assolutamente vincolata per cui il procedimento si risolve in una vacua ritualità priva di qualsiasi contenuto sostanziale.
In generale l'esercizio di un potere disciplinare riferito allo svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (di diritto privato o di pubblico impiego) ovvero di lavoro autonomo e professionale - potere che implica un rapporto di supremazia per cui un soggetto (normalmente, ma non necessariamente, il datore di lavoro) può, con un suo atto unilaterale, determinare conseguenze in senso lato negative (quali quelle insite nelle sanzioni disciplinari) nella sfera soggettiva di un altro soggetto (il prestatore di lavoro) in ragione di un comportamento negligente o colpevole di quest'ultimo
Strettamente connesso al principio di proporzione, e quindi riferibile ai medesimi valori costituzionali che lo supportano, è la regola del contraddittorio secondo cui la valutazione dell'addebito, necessariamente prodromica all'esercizio del potere disciplinare, non è un mero processo interiore ed interno a chi tale potere esercita, ma implica il coinvolgimento di chi versa nella situazione di soggezione, il quale - avendo conosciuto l'addebito per essergli stato previamente contestato - deve poter addurre, in tempi ragionevoli, giustificazioni a sua difesa; sicché - sotto questo secondo profilo - è necessario il previo espletamento di un procedimento disciplinare che, seppur variamente articolabile, sia rispettoso della regola audiatur et altera pars (sentenze n. 126 del 1995, n. 427 del 1989, n. 204 del 1982).
158 del 1990), non possono non essere operanti, nel loro nucleo essenziale, come nel pubblico impiego e nelle libere professioni (sentenza n. 158 del 1990 cit.), così anche nel rapporto di lavoro di diritto privato.
Sussiste quindi il presupposto perché operino il principio di proporzione e la regola del contraddittorio.
Mentre è rispettata quest'ultima, perché l'art. 1263 cod. nav. prevede espressamente che il provvedimento di cancellazione dalle matricole, dagli albi o dai registri debba essere preceduto, a pena di nullità, dalla contestazione degli addebiti (garanzia questa che implica comunque anche la facoltà, per il lavoratore incolpato, di comunicare le sue giustificazioni), non è invece rispettato il principio di proporzione atteso che la cancellazione consegue automaticamente ad una condanna penale del tipo di quelle elencate nell'art. 152 numero 4 cit. e quindi mancano (per chi esercita il potere disciplinare ed a garanzia di chi lo subisce) la possibilità (e l'onere) di valutare la sussistenza e la gravità del fatto addebitato e la attendibilità delle eventuali giustificazioni del lavoratore incolpato.
La disposizione censurata va quindi dichiarata illegittima - per contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 Cost., assorbito l'ulteriore denunciato contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost. - in quanto prevede la pena disciplinare della cancellazione come effetto automatico di una condanna che determini la incapacità all'iscrizione, mentre è sempre necessaria una valutazione di merito, da parte dell'amministrazione competente, compiuta alla stregua del principio di proporzione della pena disciplinare al caso concreto.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1258, primo comma, del codice della navigazione nella parte in cui prevede la pena disciplinare della cancellazione come effetto automatico di una condanna che determini la incapacità all'iscrizione, anziché sulla base di una valutazione da parte dell'amministrazione competente;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 numero 4 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, secondo comma, e 35 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA