Pronuncia 268/1995 — Rel. Mauro Ferri
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 117 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Righetto Sandro ed altri, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 117 del codice di procedura penale, nella parte in cui "si limita a facultizzare .., anziché obbligare il pubblico ministero del procedimento originario a trasmettere all'ufficio omologo le copie degli atti ritenute necessarie dal giudice che procede"; che il giudice remittente premette in sintesi quanto segue:
Considerato che il giudice a quo lamenta in sostanza che l'art.
117 del codice di procedura penale attribuisce all'autorità giudiziaria destinataria di una richiesta di copie di atti da parte di un pubblico ministero la facoltà di rigettare la richiesta medesima, anziché porre l'obbligo della trasmissione degli atti, così violando, a suo avviso, gli artt. 24, secondo comma, (per compressione del diritto di difesa) e 101, secondo comma, (per soggezione del giudice non alla legge, ma ad un comportamento di altra autorità giudiziaria) della Costituzione; che la questione si rivela chiaramente inammissibile, in quanto appare evidente la inapplicabilità della norma denunciata al caso di specie; che l'impugnato art. 117 del codice di procedura penale disciplina la richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero all'"autorità giudiziaria competente", "quando è necessario per il compimento delle proprie indagini": occorre, quindi, da un lato, che la richiesta sia finalizzata all'attività di indagine e, dall'altro, che l'autorità giudiziaria destinataria della richiesta sia quella competente (per materia e territorio) in ordine ad un determinato procedimento penale, del quale, appunto, si richiedono, a fini conoscitivi, copie di determinati atti; che tutt'altra vicenda processuale si è verificata nel giudizio a quo, in quanto, come risulta dall'ordinanza di rimessione, la Procura della Repubblica di Venezia, direzione distrettuale antimafia, trasmise alla Procura della Repubblica di Padova copia di atti (trascrizioni di intercettazioni telefoniche), avendo individuato nella stessa autorità giudiziaria di Padova "la competenza, per materia e territorio, a procedere per i reati ravvisabili"; che, successivamente, il giudice a quo, in sede di udienza preliminare, lamentava la incompletezza della documentazione trasmessa, ai fini dell'adozione delle decisioni a lui spettanti; che, ciò posto, è indubbio che l'art. 117 del codice di procedura penale viene dal remittente censurato fuor di proposito, sia perché l'autorità giudiziaria competente, nella fattispecie, è proprio quella di Padova, sia perché la richiesta non è certo finalizzata al compimento delle indagini, bensì, come detto, a colmare la presunta incompletezza del fascicolo processuale trasmesso al giudice dell'udienza preliminare; che è, comunque, il caso di osservare, infine, che, proprio perché nella fattispecie non ricorre l'ipotesi di cui alla norma impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente non può che essere integrale, spettando, poi, al giudice a quo individuare il rimedio che l'ordinamento offre in caso di
concreta inosservanza di tale obbligo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA