Pronuncia 314/1995 — Rel. Giuliano Vassalli
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 336 del codice penale promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1995 dal Pretore di Venezia, Sezione distaccata di Chioggia, nei procedimenti penali a carico di Fortuna Mario ed altro, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
Il giudice a quo si limita a richiamare i principi affermati dalla Corte nella sentenza n. 341 del 1994 in tema di oltraggio e, dopo aver indicato a raffronto la fattispecie prevista dall'art. 610 del codice penale, priva di minimo edittale, osserva che "la violenza privata sta alla violenza o minaccia a pubblico ufficiale proprio come l'ingiuria sta all'oltraggio". In conclusione, rileva il giudice a quo, la previsione dell'indicato minimo edittale determinerebbe "un irragionevole bilanciamento tra la tutela dell'amministrazione e del pubblico ufficiale e il valore della libertà personale".
A parere del remittente varrebbero infatti integralmente, anche in relazione alla fattispecie oggetto di impugnativa, le considerazioni poste a fondamento della sentenza n. 341 del 1994, con la quale questa Corte ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 341, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevedeva il medesimo minimo edittale. Così come, opina il giudice a quo, fu in quell'occasione operato un raffronto tra il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale e quello di ingiuria, a identiche conclusioni dovrebbe pervenirsi comparando fra loro la fattispecie prevista dall'art. 336 del codice penale e il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 dello stesso codice.
D'altra parte, questa Corte, nel porre a raffronto la disciplina prevista dall'art. 196 del codice penale militare di pace con quella stabilita dall'art. 336 del codice penale ordinario, non ha mancato di rilevare come in quest'ultima ipotesi fosse "previsto un elemento teleologico di consistente gravità - che qualifica il comportamento dell'autore - diretto a costringere il soggetto passivo del reato a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto d'ufficio" (v. sentenza n. 405 del 1994): un elemento, questo, del tutto estraneo alla fattispecie prevista dall'art. 610 del codice penale, evocata dal remittente quale termine di comparazione, e che, pertanto, adeguatamente giustifica il differente trattamento sanzionatorio.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.
3, 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Chioggia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA