Pronuncia 473/1995 — Rel. Fernando Santosuosso
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanze emesse:
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Premette in fatto il giudice a quo che nei casi di specie solo gli acquirenti, e non anche i venditori di un bene immobile, avevano impugnato l'avviso di accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro ottenendo dalla Commissione tributaria adita una decisione che, in accoglimento al ricorso, determinava il valore del bene ai fini dell'imposta di registro.
Successivamente, a fronte del mancato pagamento dell'INVIM da parte dei venditori, l'Ufficio del Registro notificava agli acquirenti atto di pignoramento immobiliare al quale gli interessati si opponevano eccependo, tra l'altro, che la decisione della Commissione tributaria dagli stessi adita e a loro favorevole precludeva all'Ufficio di chiedere il pagamento dell'INVIM rapportata al diverso valore finale resosi definitivo nei confronti dei venditori per la mancata impugnazione da parte di questi ultimi.
La Commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e avverso tale decisione proponeva appello l'Ufficio assumendo che, non essendovi nell'INVIM solidarietà tributaria tra acquirente e venditore, ai fini di tale imposta deve farsi riferimento al valore finale del bene divenuto definitivo nei confronti dei venditori con riguardo all'imposta di registro.
La Commissione tributaria di secondo grado, investita dell'appello, nel dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 643 del 1972, ha ritenuto che la mancata previsione legislativa della estensibilità all'INVIM dell'impugnazione proposta dall'acquirente avverso l'accertamento di valore del bene ai fini dell'imposta di registro, verrebbe a porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto all'acquirente viene preclusa la possibilità di giovarsi della riduzione di valore già ottenuta a seguito del ricorso da esso proposto; con l'art. 53 della Costituzione, in quanto imporrebbe agli acquirenti di corrispondere una somma da essi non dovuta per aver esperito i mezzi posti a tutela dei loro diritti ottenendo anche risultati favorevoli; ed infine con l'art. 97 della Costituzione che impone alla pubblica amministrazione il dovere di imparzialità.
Conclude pertanto il giudice a quo che la norma impugnata determina la violazione degli invocati parametri costituzionali apparendo "stridente con il più elementare senso di giustizia che un medesimo bene, in un medesimo momento e contesto (costituito dall'identico atto di trasferimento su cui si fondano entrambe le imposte di cui qui si tratta), possa avere, agli effetti fiscali, due valori diversi a seconda del contribuente dal quale ciascuna imposta è dovuta".
In particolare, la difesa erariale ha osservato che la questione di diritto tributario sollevata è stata più volte esaminata dalla Corte di cassazione la quale ha reso pronunce discordanti sottolineando, da un lato, che in materia di INVIM non sussiste una vera e propria solidarietà tributaria in quanto l'acquirente garantisce solo l'adempimento dell'obbligo tributario come accertato nei confronti del venditore quale unico debitore d'imposta, d'altro lato, si è ritenuto che "il collegamento oggettivo tra imponibile per il tributo di registro e il valore finale per l'INVIM vanificherebbe la decadenza e in genere le preclusioni formatesi nei riguardi dell'anzidetto obbligato". Conclude pertanto l'Avvocatura generale che si è in presenza di una questione di mera interpretazione, stante l'assenza sul punto di un "diritto vivente", insuscettibile di una prospettazione in termini di legittimità costituzionale.
A parere della difesa erariale, insussistente sarebbe la violazione dell'art. 53 della Costituzione, in quanto l'imposta conseguente al valore legittimamente accertato dall'Amministrazione è giuridicamente dovuta ancorché superiore a quella che sarebbe derivata da un minor imponibile.
Né potrebbe invocarsi una lesione del principio di uguaglianza dal momento che diverse sono le situazioni poste a raffronto, essendo del tutto differenti i crediti che si vorrebbero comparare, come autonome appaiono le rispettive controversie di valutazione.
Non pertinente sarebbe, infine, il riferimento all'art. 97 della Costituzione, in quanto non può parlarsi di "parzialità" della pubblica amministrazione per il solo fatto che essa ottempera al giudicato formatosi limitatamente al caso deciso.
26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui non prevede, ai fini della determinazione del valore finale del bene con riguardo all'INVIM, che l'acquirente possa giovarsi degli effetti favorevoli conseguenti alla impugnazione da esso solo proposta avverso l'avviso di accertamento relativo all'imposta di registro, sia in contrasto: con l'art. 3 della Costituzione in quanto viene irragionevolmente precluso all'acquirente di giovarsi della riduzione di valore del bene già ottenuta ai fini dell'imposta di registro; con l'art. 53 della Costituzione, imponendosi agli acquirenti di pagare un'imposta in misura da essi non dovuta in quanto riferentesi ad un valore finale del bene divenuto definitivo nei confronti dei venditori per mancata impugnazione da parte di questi ultimi; con l'art. 97 della Costituzione in quanto appare collidere con il più elementare senso di giustizia che un medesimo bene possa avere, agli effetti fiscali, due valori diversi a seconda del contribuente dal quale è dovuta l'imposta.
Entrambe le deduzioni sono strettamente connesse col merito della questione di costituzionalità, e quindi occorre passare all'esame della stessa.
Va premesso che questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sul problema, parzialmente attinente a quello in esame, dell'applicabilità dei principi di cui all'art. 1306 del codice civile all'obbligazione solidale tributaria, dando ad esso una soluzione affermativa (ordinanze n. 870 del 1988 e 544 del 1987). Lo stesso orientamento veniva seguito nel 1991 dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.
Ma nei citati casi si trattava semplicemente di estendere i predetti principi civilistici all'obbligazione solidale fra più debitori della stessa imposta di registro.
Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, pur riconoscendosi che in detta seconda ipotesi non si tratta di più debitori della stessa imposta - in quanto l'acquirente dell'immobile su cui grava il privilegio per l'INVIM non è debitore di questa imposta - nella regola prevista dall'art. 1306 si ravvisa un principio di più ampia portata, applicabile alla presente fattispecie, sia per realizzare il meccanismo contemplato dall'art.
6 della legge sull'INVIM (circa l'identità di valori dell'immobile sia ai fini del registro che dell'INVIM), sia per il rispetto dei principi costituzionali contenuti negli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.
Questa interpretazione risulta conforme ai principi di cui agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.
Il principio di uguaglianza impone, infatti, che se il valore dello stesso immobile viene riconosciuto per ragioni obiettive nei confronti di un debitore d'imposta, esso non può essere diverso ove si tratti del contribuente di un'altra imposta connessa e nello stesso contesto, che pur si riferisce al trasferimento dello stesso bene.
Il principio della capacità contributiva esige che la medesima situazione di fatto non può che essere rilevatrice della stessa capacità contributiva e quindi dell'analogo prelievo fiscale.
Infine, quello della imparzialità della pubblica amministrazione sancisce il dovere per essa di conformarsi al giudicato che ha riconosciuto la illegittimità oggettiva del valore dato dall'atto amministrativo ad un immobile.
La Corte ha pure ritenuto costantemente che il giudice rimettente, nell'operare la ricognizione del contenuto normativo della disposizione, deve sempre e costantemente essere guidato dall'esigenza di rispetto dei precetti costituzionali e quindi, ove un'interpretazione appaia confliggente con alcuno di essi, è tenuto
I giudici rimettenti avrebbero dovuto, pertanto, seguire quella interpretazione data dalla citata giurisprudenza della Corte di cassazione che risulta conforme ai principi costituzionali.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: Caianiello Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.
Il cancelliere: Fruscella