Pronuncia 527/1995 — Rel. Cesare Mirabelli
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto riapprovata il 7 marzo 1995 (Concorsi per assistenti di biblioteca negli enti locali, assunti ai sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo 1995, depositato in cancelleria il 5 aprile successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1995;
Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;
Udito l'avvocato dello Stato Sergio La Porta per il ricorrente.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto, concernente "Concorsi per assistenti di biblioteca negli enti locali, assunti ai sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50", riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 1995 con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La legge regionale denunciata dispone che il personale assunto presso gli enti locali con l'incarico di assistente di biblioteca, ai sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge della Regione Veneto 5 settembre 1984, n. 50, è equiparato a tutti gli effetti al personale assunto in base all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n.
Il ricorrente, ribadendo i motivi del rinvio, ritiene che la Regione avrebbe oltrepassato i propri poteri, interferendo nell'efficacia di una norma statale e disciplinando rapporti di lavoro del personale comunale, i quali non rientrano nelle competenze regionali in materia di musei e biblioteche di enti locali.
Ad avviso del ricorrente, la legge regionale violerebbe l'art. 117 della Costituzione ed i principi fondamentali della legislazione statale in materia di pubblico impiego (art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; artt. 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; art. 22, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994, n.
Con riferimento all'art. 128 della Costituzione, il ricorrente ritiene che il rapporto di lavoro del personale impiegato nelle biblioteche dei comuni ricada nella sfera di autonomia di tali enti.
Le funzioni regionali relative ai musei ed alle biblioteche di enti locali sarebbero di programmazione e coordinamento, ma non toccherebbero la gestione delle strutture, intese quali complesso di beni e persone. Nei criteri generali di organizzazione e funzionamento delle strutture potrebbe essere compresa la determinazione dei requisiti del personale da utilizzare, ma non la disciplina del rapporto di lavoro, che rimane espressione dell'autonomia degli enti locali.
La questione di legittimità costituzionale è sollevata con riferimento agli artt. 117 e 128 della Costituzione. La legge regionale denunciata inciderebbe su di una legge statale, estendendone l'applicazione e dettando una disciplina contrastante con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Essa, inoltre, disciplinerebbe rapporti di lavoro alle dipendenze dei comuni, non compresi nelle competenze regionali in materia di musei e biblioteche di enti locali.
La questione è pertanto fondata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, rimanendo assorbito ogni altro profilo.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto riapprovata il 7 marzo 1995 (Concorsi per assistenti di biblioteca negli enti locali, assunti ai sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola