Pronuncia 40/1996 — Rel. Renato Granata
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice relatore Renato Granata.
In particolare, il tribunale rimettente - mentre espressamente esclude che vi sia un'ingiustificata disciplina differenziata rispetto ai rapporti di lavoro subordinato, di prestazione di opera professionale, di agenzia, di coltivatore diretto - ritiene invece ingiustificata la disparità di trattamento rispetto al privilegio che assiste l'impresa artigiana. Infatti il diverso regime protettivo appare irragionevole dal momento che si accorderebbe una tutela più ampia al credito dell'imprenditore che trae la remunerazione del proprio lavoro dall'esercizio di una impresa rispetto al credito del prestatore d'opera (non intellettuale) che ricava le proprie fonti di reddito dall'esercizio di una attività prevalentemente personale. In tal modo, sarebbe violato - secondo il tribunale rimettente - il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e sarebbe negata la necessaria tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 della Costituzione).
Premesso che - come espressamente risulta dall'ordinanza di rimessione - la censura di disparità di trattamento adduce come tertium comparationis unicamente la garanzia, prevista dal numero 5, dell'art. 2751-bis del codice civile, in favore dell'imprenditore artigiano e non anche quella contemplata dal precedente n. 2 in favore del prestatore d'opera intellettuale, sicché questa ultima comparazione, ancorché in astratto possibile, è fuori dal thema decidendum, deve rilevarsi che il giudice rimettente mira ad inserire nel n. 5 della disposizione censurata la figura generale del prestatore d'opera (art. 2222 del codice civile) sull'asserito presupposto che essa si differenzi da quella dell'imprenditore artigiano non essendo condizionata alla sussistenza dei requisiti che connotano quest'ultima, implicanti un'attività svolta professionalmente con un'organizzazione, seppur minima, d'impresa.
Tale distinzione - in realtà controversa in dottrina - è contestata in questa sede dall'Avvocatura dello Stato secondo cui, al di là della linea di confine tracciata nel numero 2 dell'art.
2751-bis del codice civile per definire il prestatore d'opera intellettuale, c'è sempre un prestatore d'opera manuale il quale, per il solo fatto di dover organizzare quanto meno il proprio lavoro, assume la connotazione di artigiano (numero 5 della medesima disposizione).
In effetti, l'esigenza di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 della Costituzione) potrebbe indurre a preferire una lettura estensiva dell'una e dell'altra previsione della norma in esame. Ma è questo un problema esegetico rimesso alla competenza del giudice, la cui premessa interpretativa nel denunciare l'assunto vizio di incostituzionalità non è suscettibile di revisione da parte di questa Corte in mancanza di un diverso diritto vivente quando risulti, come nella specie, non implausibile secondo gli ordinari canoni ermeneutici. Sicché, indipendentemente dalla possibilità di individuare realmente una linea di demarcazione tra la figura legale dell'artigiano e quella del prestatore autonomo d'opera manuale, è decisivo, ai fini della risoluzione del proposto incidente di costituzionalità, rilevare che, nella prospettazione del giudice rimettente, l'art. 2222 del codice civile non implicherebbe né la professionalità dell'opera, né l'organizzazione di mezzi, essendo quindi possibile sia la prestazione occasionale, sia quella che, pur non potendo qualificarsi "intellettuale", non implichi alcun approntamento di mezzi materiali o di struttura organizzativa. Ed infatti, proprio tale impostazione della questione comporta che il petitum del giudice a quo viene a collocarsi fuori dall'ambito di competenza di questa Corte, in quanto si risolve nella richiesta di una vera e propria innovazione normativa. Occorre infatti ribadire che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 84 del 1992 e n. 25 del 1984), lo scrutinio di costituzionalità è consentito all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio al fine di sindacare la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie identiche od omogenee rispetto a quella cui la causa di prelazione è riferita; non è invece consentito per introdurre una causa di prelazione ulteriore che implicherebbe una scelta economico-politica riservata alla discrezionalità del legislatore, il quale solo può apprezzare la "causa" del credito per elevarla a ragione giustificatrice della garanzia del credito stesso (sentenza n. 326 del 1983). E nella questione in esame si ha proprio che il giudice rimettente, ravvisando nel prestatore d'opera non intellettuale una categoria di soggetti (e di crediti) diversa (sia da quella del numero 2, che) da quella del numero 5, propone un petitum che dovrebbe condurre ad attribuire la garanzia ad una fattispecie estranea a quella contemplata dal legislatore, ossia ad istituire una nuova ipotesi di
privilegio.
La questione proposta va dunque dichiarata inammissibile.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 5, del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal tribunale di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri Il redattore: Granata Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola