Pronuncia 112/1997 — Rel. Fernanda Contri
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1996 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Dama Rosanna (n.q.) e Caterino Aldo, iscritta al n. 1141 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione di Dama Rosanna (n.q.) e di Caterino Aldo;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1997 il giudice relatore Fernanda Contri;
Udito l'avvocato Erminia Delcogliano per Caterino Aldo.
Il giudice rimettente, dopo aver premesso che una declaratoria di non veridicità del riconoscimento, cui conseguirebbe l'allontanamento del minore dal contesto familiare, potrebbe risultare gravemente pregiudizievole all'interesse del medesimo minore, osserva che una decisione, la quale non consideri il preminente interesse del minore alla conservazione dell'attuale status, si risolverebbe nella mera certificazione della corrispondenza tra il dato naturale e la situazione giuridica, senza alcuna valutazione dell'esigenza di tutela del minore, che trova invece un solido fondamento nei principi stabiliti dagli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione.
Ad avviso del rimettente, l'evidente lacuna normativa dell'art.
263 del codice civile può essere superata unicamente attraverso un intervento della Corte costituzionale, che attribuisca al tribunale il potere di valutare, nel merito, la rispondenza dell'azione all'interesse del minore, consentendo di rigettare o di dichiarare inammissibile la stessa nell'ipotesi in cui, pur sussistendo tutti i presupposti normativi, gli effetti dell'accoglimento possano rivelarsi pregiudizievoli per il minore.
Sostiene il curatore che l'interesse pubblico alla certezza degli status familiari, intesa quale rispondenza tra la realtà formalmente accertata e la realtà sostanziale, è privilegiato rispetto all'interesse privato e che comunque non vi è alcuna divergenza tra il detto interesse pubblico e quello del minore, poiché a quest'ultimo deve essere garantita un'identità reale, conforme a quella effettiva.
La norma censurata soddisfa quindi il diritto primario del minore alla certezza della propria identità e persegue il suo stesso interesse.
La detta parte, pur ritenendo che una corretta interpretazione degli artt. 263 e 264 del codice civile e dell'art. 74 della legge n.
184 del 1983 consenta al giudice di valutare l'interesse del minore, ha comunque chiesto l'accoglimento della questione.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (sentenza n. 158 del 1991), l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità è ispirata al "principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere", in quanto nella verità del rapporto di filiazione è stato individuato un valore necessariamente da tutelare. L'attribuzione della legittimazione ad agire anche all'autore in mala fede del falso riconoscimento e la imprescrittibilità dell'azione dimostrano infatti come il legislatore, nel conformare l'istituto in esame, abbia voluto privilegiare il favor veritatis, in funzione di un'imprescindibile esigenza di certezza dei rapporti di filiazione.
La tutela della verità deve porsi in relazione anche alla necessità di impedire che attraverso fraudolenti atti di riconoscimento siano eluse le norme in materia di adozione, poste ad esclusiva tutela dei minori. Il legislatore, infatti, per contrastare il diffondersi di prassi illecite, ha ritenuto di dover istituire un sistema di controllo degli atti di riconoscimento, effettuati da parte di persona coniugata, di figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore, attribuendo al Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 74 della legge n. 184 del 1983, il potere di disporre opportune indagini al fine di accertare la veridicità del riconoscimento e, conseguentemente, il potere di nominare al minore un curatore speciale per l'impugnazione del riconoscimento, in presenza di fondati motivi per ritenere che questo non sia veritiero.
La finalità così perseguita dal legislatore deve individuarsi proprio nell'attuazione del diritto del minore all'acquisizione di uno stato corrispondente alla realtà biologica, ovvero, qualora ciò non sia possibile, all'acquisizione di uno stato corrispondente a quello dei figli legittimi, ma solo attraverso le garanzie offerte dalle norme sull'adozione.
Non si può contrapporre al favor veritatis il favor minoris, dal momento che la falsità del riconoscimento lede il diritto del minore alla propria identità.
A tali situazioni ben può porsi rimedio con il ricorso ad altri strumenti, tipici di tutela del minore, quali l'adozione in casi particolari, di cui all'art. 44 lettera c) della legge n. 184 del 1983, molto spesso applicati dai Tribunali per i minorenni. In tal modo si rispetta l'esigenza di verità del rapporto di filiazione, riconosciuta dal nostro ordinamento, e nel contempo si tutelano i legami affettivi instaurati dal minore, che potrebbe restare nella famiglia nella quale si è formata e si è sviluppata la sua personalità, acquisendo lo stato di figlio adottivo.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt.
2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.
Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola