Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Pronuncia 149/1997 — Rel. Massimo Vari

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della provincia di Bolzano 29 ottobre 1991, n. 30 (Integrazione della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 9, sull'applicazione delle sanzioni amministrative), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1996 dal pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Andrea Fogli e la provincia autonoma di Bolzano, iscritta al n. 1143 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che il pretore di Bolzano - con ordinanza del 16 marzo 1996 (r.o. n. 1143 del 1996), emessa nel procedimento instaurato da Andrea Fogli avverso l'ingiunzione della provincia autonoma di Bolzano intimante il pagamento della somma di L. 718.200 (più L.

11.000 per spese di notifica) a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 42 del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 - ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30, laddove, in ipotesi di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all'interessato di accedere all'oblazione corrispondendo il doppio del minimo edittale da determinarsi a norma dell'art. 26 del codice penale;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 187 del 7 giugno 1996, successiva all'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 6, della legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9 (Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative); comma che, per l'appunto, era stato aggiunto al predetto art. 6 dalla disposizione qui censurata; che, pertanto, essendo stata la disposizione denunciata espunta dall'ordinamento, come auspicato dal giudice rimettente, la questione è da reputare manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della provincia autonoma di Bolzano 29 ottobre 1991, n. 30 (Integrazione della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sull'applicazione delle sanzioni amministrative) sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal pretore di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.

Il Presidente: Vassalli Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997 Il direttore della cancelleria: Di Paola

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.