Pronuncia 273/1997 — Rel. Cesare Mirabelli
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media), dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e della legge 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1995 (pervenuta il 17 settembre 1996) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Raffaella Tartaglia ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 1148 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione di Raffaella Tartaglia ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli;
Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
965 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media), dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e della legge 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario), nella parte in cui, prevedendo il conferimento di incarichi di presidenza al personale docente di ruolo, non stabiliscono la corresponsione del trattamento economico dei presidi di ruolo.
Il giudice rimettente ricorda di avere già sollevato, con ordinanza emessa l'8 giugno 1992, la medesima questione di legittimità costituzionale, in ordine alla quale la Corte costituzionale aveva disposto, con ordinanza n. 453 del 1993, la restituzione degli atti allo stesso giudice perché esaminasse nuovamente la rilevanza della questione tenendo conto che successivamente all'ordinanza di rimessione era stato emanato, in attuazione dell'art. 2 della legge di delega legislativa 23 ottobre 1992, n. 421, il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, il cui art. 57, integrato dal d.lgs. 19 luglio 1993, n. 247, regola l'attribuzione temporanea di mansioni superiori nel pubblico impiego, includendo gli incarichi di presidenza di istituto secondario.
Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ritiene che la disciplina legislativa sopravvenuta abbia carattere innovativo e, non essendone prevista la retroattività, non si applichi al caso sottoposto al suo giudizio. Pertanto, richiamando la precedente ordinanza di rimessione, prospetta nuovamente il medesimo dubbio di legittimità costituzionale, la cui soluzione influirebbe ancora sulla definizione del giudizio in corso.
L'Avvocatura ricorda che quando in un istituto medio manchi o non sia in servizio, anche temporaneamente, il preside, uno dei professori di ruolo dell'istituto può essere nominato dal Ministro, su proposta del provveditore, preside supplente (art. 22 del regio decreto n. 965 del 1924). La nomina è stata, poi, affidata al provveditore ed è stata eliminata ogni discrezionalità dell'amministrazione, stabilendosi, per il conferimento degli incarichi di presidenza, la formazione di apposite graduatorie provinciali (legge n. 821 del 1971). Al personale docente incaricato della presidenza è stata attribuita, in aggiunta allo stipendio in godimento, la medesima indennità di funzione spettante ai presidi (art. 54 della legge n. 312 del 1980).
Questa disciplina non violerebbe il principio di eguaglianza giacché il trattamento economico dei presidi titolari non potrebbe essere corrisposto ai presidi incaricati, essendo connesso a funzioni attribuite a seguito di pubblico concorso. Non sarebbe neppure leso il principio di equa retribuzione (art. 36 della Costituzione), essendo stata prevista per i presidi incaricati una indennità aggiuntiva in ragione dell'esercizio delle mansioni superiori; né sarebbe, infine, ipotizzabile alcuna lesione del principio di imparzialità dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione).
Ad avviso del giudice rimettente, la preposizione a mansioni superiori senza l'attribuzione della correlativa retribuzione sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. Difatti, per un verso, il trattamento economico dei professori incaricati della presidenza non corrisponderebbe alla quantità e qualità del lavoro da essi effettivamente prestato, da considerare pari a quello del preside di ruolo sostituito; per altro verso, il diverso ammontare della retribuzione per l'esercizio di analoghe funzioni contrasterebbe con i principi di eguaglianza e di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.
L'ordinamento scolastico provvede a che sia sempre assicurata, negli istituti di istruzione secondaria, la funzione direttiva, distinta da quella docente, anche in assenza o mancanza del preside.
Tale funzione è esercitata da un docente dello stesso istituto, in caso di assenza o impedimento del titolare (art. 3, ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417; art. 396, ultimo comma, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297). Lo stesso ordinamento prevede, quando manchi il preside di ruolo, incarichi annuali di presidenza, da attribuire in base ad apposite graduatorie provinciali tra i professori di ruolo che ne facciano domanda (legge 14 agosto 1971, n. 821).
La disciplina dell'assetto retributivo-funzionale del personale della scuola stabilisce, infine, che al personale direttivo sia corrisposta una specifica indennità, intesa a compensare le attività connesse all'esercizio delle funzioni direttive. La medesima indennità è attribuita, in aggiunta allo stipendio, anche a chi sostituisce il capo d'istituto ed al personale direttivo incaricato, in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituto scolastico (art. 54 della legge 11 luglio 1980, n.
Nell'ordinamento scolastico la funzione direttiva è attribuita al personale appartenente ad uno specifico ruolo, al quale si accede mediante un concorso che verifica, selettivamente, la qualificazione professionale di chi vi aspira. Tale diversa e maggiore qualificazione non è necessariamente connessa all'esercizio, eccezionale e temporaneo, di funzioni direttive da parte del personale docente, che appartiene ad un ruolo diverso. Pur se, in tal caso, acquista rilievo lo svolgimento della funzione direttiva, ciò non significa che non possa essere considerata diversa la qualità del lavoro prestato, in ragione del diverso livello di qualificazione di chi vi è temporaneamente addetto. Sicché non è irragionevole né discriminatoria, per i presidi incaricati, una differenza retributiva che tenga conto di un diverso livello di qualificazione professionale, accertata, solo per i presidi di ruolo, a seguito di apposito concorso: la differenza retributiva, oggettivamente ancorata ad una diversa qualità di lavoro con la quale la medesima funzione è espletata, non contrasta con la proporzionalità della retribuzione (art. 36 della Costituzione). Questo principio, difatti, richiede che si tenga conto, ai fini della retribuzione, delle funzioni espletate e che il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza (sentenze n. 101 del 1995, n. 296 del 1990 e n. 57 del 1989), ma non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato.
A questa finalità ha inteso provvedere la legge n. 312 del 1980, disponendo la corresponsione di una apposita indennità in ragione dell'effettivo esercizio della direzione di un istituto scolastico, indennità la cui adeguatezza quantitativa non è oggetto del presente giudizio.
La diversità di stipendio, che permane, tra preside di ruolo e docente con incarico di presidenza, resta collegata allo specifico ruolo di appartenenza ed allo stato giuridico delle due diverse figure; non è, pertanto, in contrasto con il principio di eguaglianza.
Il dubbio di legittimità costituzionale è privo di fondamento anche con riferimento ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione), che non possono essere richiamati per conseguire miglioramenti retributivi (sentenze n. 15 del 1995 e n. 146 del 1994; ordinanza n. 92 del 1993).
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara:
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola