Pronuncia 32/1997 — Rel. Cesare Mirabelli
ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile, approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, comma primo ("Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.") e comma 2 ("Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità."), iscritto al n. 100 del registro referendum;
Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli;
Uditi gli avvocati Massimo Luciani, Claudio Chiola e Angelo Clarizia per il "Comitato per il NO al referendum per l'abrogazione dell'art. 842 c.c." ed altri e Achille Chiappetti, Beniamino Caravita di Toritto e Stefano Nespor per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.
352, esaminata la richiesta di referendum popolare - presentata da Sergio Augusto Stanzani Ghedini, Lorenzo Strik Lievers, Rita Bernardini, Mauro Sabatano e Fiorella Mancuso - concernente l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile, ha verificato la regolarità della richiesta e ne ha dichiarato la legittimità con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996.
La richiesta di referendum ha per oggetto il seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato l'articolo 842 del codice civile, approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, comma primo ("Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.) e comma secondo ("Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.)?".
Al fine di identificare l'oggetto del referendum, l'Ufficio centrale ha anche stabilito (in applicazione dell'art. 32, ultimo comma, della legge n. 352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173) la seguente denominazione: "Caccia:
Abolizione della possibilità per il cacciatore di entrare liberamente nel fondo altrui".
La difesa dei promotori ricorda che, con sentenza n. 63 del 1990, è già stato dichiarato ammissibile un analogo quesito. Non vi sarebbero ora ragioni per escludere questa nuova richiesta, sulla quale non interferirebbe la legge, nel frattempo intervenuta, sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio (11 febbraio 1992, n. 157). Difatti l'art. 842 cod. civ. non sarebbe stato abrogato, modificato o integrato da tale legge, ma dovrebbe essere solo interpretato in connessione con la nuova legge che regolamenta la caccia.
I comitati e le associazioni venatorie hanno affermato di essere legittimati ad intervenire ed hanno sostenuto la inammissibilità del quesito referendario.
Stefano Nespor, Achille Chiappetti e Beniamino Caravita di Toritto.
La Corte, con ordinanza di cui è stata data lettura, ha dichiarato inammissibile l'intervento, giacché l'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 indica e circoscrive l'organo e i soggetti che hanno la facoltà di partecipare al giudizio di ammissibilità del referendum.
Successivamente i difensori dei promotori hanno illustrato e ribadito le argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità del referendum.
Lo stesso articolo stabilisce inoltre, al secondo comma, che il proprietario può sempre opporsi a chi non è munito di licenza rilasciata dall'autorità.
Il referendum popolare sul quesito allora ammesso, indetto con d.P.R. 26 marzo 1990, non ha tuttavia avuto esito, perché, secondo quanto ha accertato l'Ufficio centrale per il referendum (ai sensi dell'art. 36 della legge n. 352 del 1970), alla votazione non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, così come richiede l'art. 75 della Costituzione.
Nel frattempo sono state emanate nuove norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio (legge 11 febbraio 1992, n. 157), che innovano profondamente la precedente disciplina (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016; legge 27 dicembre 1977, n. 968). Difatti la nuova legge delinea un sistema di pianificazione territoriale faunistico-venatoria e di gestione programmata della caccia, che tende a realizzare un'utilizzazione ponderata delle risorse faunistiche ed ambientali sul territorio nazionale.
Ma questa nuova disciplina, che pure attribuisce maggiore rilievo, ai fini dell'inclusione del terreno da parte delle Regioni in un ambito territoriale di caccia (art. 15 della legge n. 157 del 1992), alla posizione del proprietario o del conduttore del fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria, non ha abrogato l'art. 842 del codice civile. In caso contrario, del resto, l'Ufficio centrale per il referendum, competente per tale valutazione, non avrebbe dato corso alle operazioni referendarie.
Permane, dunque, nell'ambito dei rapporti tra privati, il contenuto normativo della disposizione che si chiede di abrogare con la finalità di espandere il diritto del proprietario di godere in modo pieno ed esclusivo del fondo, senza più il limite imposto dall'art.
842 cod. civ.
La disciplina del codice civile e quella della legge speciale sulla caccia, che sulla prima si innesta, muovono su piani diversi. Non sussistono, quindi, problemi di completezza del quesito, in relazione alle disposizioni della legge n. 157 del 1992 che si riferiscono all'attività venatoria.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, comma primo ("Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il Fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.") e comma secondo ("Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità."), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola