Pronuncia 114/1998 — Rel. Giuliano Vassalli
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale promossi con n. 3 ordinanze emesse il 21 marzo 1997 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, rispettivamente iscritte ai nn. 484, 485 e 486 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.
Aggiunge il pretore che il perito, titolare della cattedra di tossicologia forense, aveva fatto conoscere di non poter rispondere al quesito, sia per la mancanza di qualsivoglia referto clinico o di laboratorio, sia perché gli esami sul periziando, fatti "ora per allora", non avrebbero potuto dar luogo ad alcun risultato di certezza. Tuttavia lo stesso perito "a maggior chiarimento della propria risposta", aveva precisato che uno stato di intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti può essere anche reversibile in rapporto all'età, alle condizioni generali del soggetto, alla gravità dello stato di intossicazione ed al tipo di sostanza assunta, tutti elementi validi tanto per formulare una diagnosi di intossicazione cronica, di cui all'art. 95 del codice penale, quanto per formularne una di abituale assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 94 stesso codice.
A questo punto il pretore osserva che queste ultime considerazioni del perito si pongono in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui, fermo il carattere della permanenza dell'alterazione patologica proprio della fattispecie di cui all'art.
95, il principale criterio di distinzione tra l'intossicazione cronica e lo stato di cui all'art. 94 cod. pen. starebbe nella irreversibilità della prima. Inoltre questo orientamento della giurisprudenza sarebbe contrastato nell'ambito della scienza medica, alcuni autori facendo rilevare che uno stato permanente ed irreversibile di alterazione cerebrale non si ravvisa che nella rara demenza alcoolica e che al contrario psicosi alcooliche che insorgono nel corso dell'intossicazione cronica (delirium tremens allucinosi, ecc.) sono suscettibili di guarigione anche in breve periodo di tempo; mentre altri autori aggiungono che la definizione stessa di intossicazione cronica da sostanze stupefacenti non ha ragion d'essere, non essendo riscontrabile una patologia di rilievo somatico, psicologico e psichiatrico con caratteristiche di permanenza ed osservabile anche oltre la cessazione dell'abuso.
Il pretore ricorda anche le critiche emerse nella dottrina penalistica sul sistema vigente in materia e assume l'inutilità della disposizione di cui all'art. 95, che già la "Relazione al Re" sul codice del 1930 avrebbe considerato semplice norma di interpretazione autentica e solo per questa ragione "non superflua".
Tutto ciò premesso, il pretore ritiene di non poter risolvere il problema insorto né facendo ricorso al disposto dell'art. 530, comma 3, del codice di procedura penale né ricorrendo al principio secondo il quale il giudice è pur sempre peritus peritorum. Ed infatti il dubbio su una causa di non punibilità presuppone pur sempre che questa causa "si legittimi, sotto il profilo costituzionale, sia quando viene ad escludere sia quando conferma la punibilità": cosa che non avviene quando, come nel caso in esame, si contesti la sussistenza stessa delle basi scientifiche poste a distinzione tra le due ipotesi di cui agli artt. 94 e 95 del codice penale. Egualmente, per quanto concerne l'asserito potere del giudice di non tener conto della perizia uniformandosi alla tralatizia interpretazione giurisprudenziale, non si vede come un simile ordine d'idee possa essere praticato una volta che si pone in discussione "la validità stessa del concetto sotteso agli artt. 94 e 95", con il rischio di pervenire ad una costruzione inaccettabile sotto il profilo costituzionale.
Conclude il pretore che gli artt. 94 e 95 del codice penale, dei quali viene in considerazione nel caso di specie una applicazione alternativa, si porrebbero in contrasto con il principio di ragionevolezza, dal momento che introducono una differenziazione insussistente "non potendo trovare alcun tipo di obiettiva specificazione", e con l'art. 111 della Costituzione, giacché la motivazione "non potrebbe trovare alcuna effettiva esplicazione, risolvendosi in formule stereotipe, incongrue e contraddittorie".
Premessa l'autonomia delle categorie giuridiche rispetto alle nozioni scientifiche, specie in tema di colpevolezza, ed evidenziate le ragioni che indussero il legislatore del 1930 a stabilire una particolare disciplina in materia di ubriachezza, l'Avvocatura sottolinea come le cause di esclusione della imputabilità siano esemplificative e costituiscano quindi attuazione del generale principio sancito in materia dall'art. 85 cod. pen. L'esclusione o l'attenuazione della punibilità nel solo caso di intossicazione da alcool riafferma pertanto la regola generale soltanto quando si determini uno stato di alterazione psichica permanente tale da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, a nulla rilevando che una simile situazione si determini in un numero estremamente esiguo di casi. Per temperare il rigore della disciplina - peraltro già verificata e risolta in senso negativo dalla Corte in tema di ubriachezza volontaria - si potrebbe prospettare, a parere dell'Avvocatura, una lettura dell'art. 95 cod. pen. che ne consenta l'applicabilità in tutti i casi in cui la intossicazione sia di tale portata da rendere inapplicabile il concetto di actio libera in causa. Negato quindi fondamento alle prospettate censure di irragionevolezza, cadono anche i rilievi formulati in riferimento all'art. 111 Cost., in quanto "ingiustamente il giudice rimettente si sente vincolato al nomen che al disturbo ha attribuito la perizia medica", giacché è al contenuto sostanziale della diagnosi che occorre fare riferimento per sussumere la situazione nell'una o nell'altra delle figure evocate.
Il giudice rimettente condivide questo giudizio del perito e constata pertanto di non poter far capo alla costante interpretazione giurisprudenziale fondata su presupposti non condivisi dalla scienza medico-legale. Nel caso sottopostogli si dovrebbe trovare una linea di demarcazione tra le due alternative contrapposte dell'abitualità e della cronica intossicazione, mentre ciò non è possibile. La normativa in questione, composta degli artt. 94 e 95 del codice penale, è dunque del tutto irragionevole perché introduce una differenziazione inesistente in astratto in quanto priva di alcun tipo suscettibile di obbiettiva specificazione. Di conseguenza è anche rilevabile nel caso un contrasto con l'art. 111 della Costituzione perché nelle cennate condizioni è impossibile una motivazione che si risolva in qualcosa di diverso dall'adozione di formule stereotipe, incongrue e contraddittorie. Conclude in sostanza per la illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni denunciate.
Non è tuttavia questo il caso per gli artt. 94 e 95 del codice penale del 1930.
Certo è pure che sulla imputabilità e semi-imputabilità dell'alcooldipendente e del tossicodipendente la dottrina medico-legale segue diverse opzioni e che effettivamente si è domandata, come le ordinanze ricordano, se lo stato definito dalla legge come intossicazione cronica, a prescindere da un suo confinamento a situazioni marginali o rare, sia realmente identificabile attraverso i requisiti della permanenza e della irreversibilità, su cui si fonda una lunga e costante interpretazione giurisprudenziale. Sempre sotto il profilo medico-legale, le difficoltà sono poi accresciute (come del resto per altri accertamenti) dal divario di tempo, spesso molto grande, tra il momento in cui la perizia viene compiuta e il momento - determinante ai fini di stabilire l'imputabilità, la semi-imputabilità o la non imputabilità del soggetto - nel quale il fatto fu commesso (cfr. art. 85 del codice penale). Infine si può riconoscere che la stessa eliminazione vuoi dell'art. 94 vuoi dell'art. 95, postulata in via di illegittimità costituzionale dalle ordinanze del giudice rimettente, potrebbe forse non produrre vistose lacune nell'ordinamento, sia in considerazione dei limiti molto modesti in cui può essere concretamente ridotto l'aumento di pena, tuttavia obbligatorio, previsto dall'art. 94 (di cui si auspica peraltro da alcuni autori la soppressione per l'eccessiva severità dalla quale è ispirato e la cui previsione non è stata ripetuta in alcuno dei recenti progetti di codice penale), sia in considerazione della riconducibilità dell'intossicazione cronica, ove dia luogo ad un effettivo vizio totale o vizio parziale di mente, alle disposizioni oggi dettate dagli artt. 88 e 89.
Ciononostante il sistema oggi vigente in materia di imputabilità e semiimputabilità dell'alcooldipendente e del tossicodipendente non presenta il carattere di palese irragionevolezza ipotizzato dal giudice rimettente.
Tale è stato del resto uno dei pensieri dominanti nella preparazione di questa parte del codice penale, come è dato anche desumere da un passo della relazione ministeriale sul progetto, dove si legge che "non era possibile, e non sarebbe stato giusto, applicare all'intossicazione cronica le norme dell'intossicazione acuta".
Questa proposizione - che è contenuta anche nella precedente relazione ministeriale sul progetto del codice penale, dove è sostenuta da una diffusa argomentazione - pone in rilievo un problema già più sopra accennato e controverso nella dottrina medico-legale formatasi in relazione alle disposizioni del codice, se cioè lo stato definito come "cronica intossicazione" dall'art. 95 debba essere considerato un vero e proprio vizio di mente (totale o parziale, a seconda del suo grado). La ricordata giurisprudenza di legittimità, con il suo insistito richiamo al concetto di "infermità", sembrerebbe porsi in questa ottica. E tuttavia la formula usata dalla legge, che si limita a stabilire che "si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89", farebbe pensare assai più ad una assimilazione nel trattamento penale (non imputabilità con totale esclusione della punibilità, o imputabilità diminuita con attenuazione della pena fino a un terzo) che non ad una identificazione. Né, per venire ad epoca più vicina, si può trascurare che nel più importante disegno di nuovo codice penale degli ultimi anni, nell'elencare i casi di esclusione della imputabilità (e corrispondentemente di grande diminuzione della stessa, con conseguente riduzione di pena) è previsto quello in cui il soggetto "era, per infermità o per altra anomalia o per cronica intossicazione da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere".
Dove, dunque, alla cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti si fa ancora uno spazio autonomo, non identificandola necessariamente con l'infermità (o semi-infermità) mentale, ma ad esse parificandola sotto il segno dell'assenza o della diminuzione della imputabilità, e dunque della colpevolezza.
Ed è proprio in questa opportunità di riaffermare anche nei casi in esame - a prescindere da ogni legittima discussione scientifica sulla esatta nozione dell'infermità mentale e del ricorso che a questa nozione ritiene di fare la giurisprudenza ordinaria - il superiore valore del principio di colpevolezza che deve individuarsi la non irragionevolezza della disposizione di cui all'art. 95 del codice penale.
È infatti, in ultima analisi, il riferimento alla colpevolezza o meno del soggetto quello che deve permettere di distinguere, dal punto di vista della volontà del legislatore e per le conseguenze dalla legge previste, la intossicazione acuta da quella cronica: colpevole quella acuta, sia pure dandosi spazio a tutti i trattamenti di recupero e agli altri provvedimenti ritenuti adeguati sul piano dell'applicazione e dell'esecuzione delle pene; incolpevole, o meno colpevole, quella cronica, sia pure attraverso il passaggio, nell'ipotesi della pena soltanto diminuita, per la discussa e discutibile figura della semi-imputabilità.
Sotto questo profilo una motivazione della sentenza è non solo possibile ma doverosa, anche a prescindere dal pur rilevante parere eventualmente espresso, sia sull'imputabilità che sulla pericolosità sociale, dal perito o dai periti.
La motivazione delle sentenze essendo dunque, nei casi come quelli prospettati dalle ordinanze di rimessione, tutt'altro che impossibile, la questione di incostituzionalità sollevata anche in riferimento all'art. 111 della Costituzione deve ritenersi non fondata.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola