Pronuncia 412/1998 — Rel. Giuliano Vassalli
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 2 giugno 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1998 ed il 2 ottobre 1997 dal pretore di Varese, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il giudice delle indagini preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che interrompa il corso della prescrizione l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale con la quale "si respinga la richiesta di archiviazione e si restituiscano gli atti al pubblico ministero per il compimento di nuove investigazioni"; che a tal proposito il rimettente sottolinea che la non applicabilità della disciplina dettata dall'art. 160, secondo comma, cod. pen., con riferimento al caso dell'udienza camerale fissata a seguito della richiesta di archiviazione, ai reati di competenza pretorile, non scaturisce da una scelta del legislatore, ma è frutto della interpretazione adottata dalla giurisprudenza di legittimità, consolidatasi nel ritenere che l'ordinanza in questione debba essere emessa de plano senza formalità e senza fissazione di udienza camerale; che la norma impugnata si porrebbe dunque in contrasto:
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento; che il pretore di Varese, nella propria ordinanza di rimessione, mentre da un lato ritiene di dover escludere la possibilità di una "interpretazione estensiva", dall'altro espressamente riconosce che, per dissolvere il dubbio di costituzionalità, "pari e decisivo valore avrebbero l'accoglimento dell'eccezione ovvero una sentenza interpretativa di rigetto", con ciò implicitamente ammettendo la possibilità di una interpretazione adeguatrice secundum costitutionem che è compito dello stesso giudice ricercare e prescegliere; che, contrariamente a quanto affermato dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore, dalla relazione al testo definitivo dell'art. 554 cod. proc. pen. emerge con chiarezza che il legislatore delegato non ha ritenuto "opportuno riprodurre la disciplina dell'art. 409 comma 3" proprio perché tale disciplina è "conseguente ad un momento di contraddittorio in camera di consiglio (art. 409, comma 2) che avrebbe eccessivamente appesantito il procedimento di pretura", sicché la sentenza che il giudice a quo sollecita introdurrebbe un nuovo caso di interruzione del corso della prescrizione, al di fuori, e, anzi, implicitamente in contrasto, con le scelte operate dal legislatore (il secondo comma dell'art. 160 cod. pen. è stato infatti sostituito ad opera dell'art. 239 delle disposizioni di coordinamento del nuovo codice di rito e, quindi, in stretta correlazione con la opzione di escludere qualsiasi ipotesi di rito camerale nella archiviazione pretorile); che questa Corte ha in più occasioni affermato - v., da ultimo, ordinanza n. 178 del 1997 - esserle inibita l'adozione di pronunce additive del tipo richiesto dai giudici a quibus ostandovi il principio di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione; e che, pertanto, le questioni proposte devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 77, 109 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore e dal pretore di Varese con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola