Pronuncia 61/1999 — Rel. Fernanda Contri
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), promossi con ordinanze emesse l'8 gennaio 1997 dal pretore di Cagliari, il 24 gennaio 1997 dal pretore di Modena ed il 15 maggio 1997 dal pretore di Milano rispettivamente iscritte ai nn. 90, 165 e 468 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 15 e 30, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione di Cadoni Consolata Maria Giuseppa, di Saetti Franco, dell'INPS, di Muci Luigi, della Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali e dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il giudice relatore Fernanda Contri;
Uditi gli avvocati Maurizio Cinelli per Saetti Franco e Muci Luigi, Carlo De Angelis per l'INPS, e l'avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'art. 1 della legge n. 45 del 1990 prevede la facoltà di chiedere la ricongiunzione, nella gestione di attuale afferenza, di tutti i periodi di contribuzione maturati presso forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti cui il lavoratore, dipendente o autonomo, sia stato iscritto nel corso della sua vita lavorativa.
Si tratta di una ricongiunzione onerosa, poiché la gestione presso la quale si effettua pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del primo comma dell'art. 2 ("Ai fini di cui all'art. 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento"). Le disposizioni impugnate - osserva, ai fini della motivazione della rilevanza, il pretore rimettente - impongono il rigetto della domanda attrice, diretta ad ottenere l'applicazione del sistema della "totalizzazione" dei contributi, basato sulla erogazione del trattamento pensionistico pro-rata da parte dei diversi enti previdenziali, ciascuno dei quali interessato in proporzione alla contribuzione versata dall'assicurato. Sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione, la disciplina impugnata appare al giudice a quo in contrasto con l'art.
3 della Costituzione, sia sotto il profilo dell'entità del trasferimento imposto all'ente cedente dal primo comma dell'art. 2, irragionevolmente commisurato al mero equivalente monetario dei contributi a suo tempo versati, non rivalutato, e maggiorato di un interesse addirittura inferiore a quello legale; sia sotto il profilo della disparità di trattamento in relazione a ipotesi di ricongiunzione meno onerose per gli interessati: il rimettente richiama la legge 7 febbraio 1979, n. 29 - che riguarda i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS - secondo la quale l'onere di ricostituire la riserva matematica grava sull'assicurato nella misura del 50 per cento (art. 2, terzo comma); l'irragionevolezza dell'art.
2 della legge n. 45 del 1990 diventa ad avviso del giudice a quo "ancora più evidente in riferimento alle ipotesi di ricongiunzione che interessano i lavoratori subordinati, i quali non risultano mai penalizzati dal passaggio ad un diverso settore di attività (dal pubblico al privato e viceversa) e, dunque, da un regime previdenziale ad un altro" (oltre alla citata legge n. 29 del 1979, nell'ordinanza di rimessione si menziona la legge n. 322 del 1958 e, per il passaggio dal regime INPS a quello INPDAI, l'art. 5 della legge n. 44 del 1973). L'onere talora insostenibile posto dalla legge n. 45 del 1990 a carico del richiedente la ricongiunzione rende, secondo il giudice a quo la disciplina impugnata incompatibile con gli artt. 2 e 38 della Costituzione, giacché quella che la legge "configura come una 'facoltà' del libero professionista si traduce, in sostanza, nell'unica strada percorribile per rendere produttivi i periodi assicurativi maturati presso gestioni diverse, e viola il dettato costituzionale nel momento in cui non prevede l'alternativa opzionabilità di un meccanismo che eviti, nell'ipotesi in cui il costo della ricongiunzione non sia sostenibile, il verificarsi della sterilizzazione della contribuzione versata presso gestioni diverse e, nella peggiore delle ipotesi, il pregiudizio della privazione del diritto stesso al trattamento pensionistico, qualora in nessuna delle predette gestioni sia stato raggiunto il minimo contributivo prescritto". Dopo il rinvio ad una serie di ipotesi di applicazione del principio della "totalizzazione" e del criterio del pro-rata ad alcune categorie di lavoratori autonomi (commercianti, coltivatori diretti e artigiani ex art. 16 della legge n. 233 del 1990; imprenditori agricoli, agenti e rappresentanti di commercio ex artt.
11, legge n. 537 del 1993 e 2, comma 26, legge n. 335 del 1995; ostetriche libere professioniste; liberi professionisti forniti di albo ma sprovvisti di autonoma cassa di previdenza, ex decreto legislativo n. 103 del 1996), nell'ordinanza di rimessione si conclude per la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, "nella parte in cui non prevedeno la facoltà dell'assicurato libero professionista di optare per un meccanismo alternativo alla ricongiunzione onerosa dei periodi di contribuzione maturati presso altre gestioni, e tuttavia idoneo ad attribuire valenza alla suddetta contribuzione, ai fini del diritto al trattamento pensionistico".
45 del 1990, in particolare, appare al rimettente in contrasto con i menzionati parametri costituzionali, "nella parte in cui non prevede la scelta per l'interessato tra totalizzazione e ricongiunzione, e cioè la facoltà di optare per un meccanismo alternativo alla ricongiunzione onerosa dei periodi di contribuzione maturati presso altre gestioni e tuttavia idoneo ad attribuire valenza alla suddetta contribuzione, ai fini del diritto al trattamento pensionistico".
Non manifestamente infondata appare al giudice rimettente l'eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata dal ricorrente nel giudizio a quo in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'impugnato art. 2, nella parte in cui prevede modalità di calcolo degli oneri da porsi a carico dei richiedenti la ricongiunzione irragionevoli e comunque difformi senza alcuna ragione rispetto a quelli previsti dall'art. 2, terzo comma, della legge n.
29 del 1979, a norma del quale l'onere di ricostruire la riserva grava sull'assicurato nella misura del cinquanta per cento. Sotto il profilo della ragionevolezza, il giudice a quo condivide l'eccezione del ricorrente, che evidenziava la sperequazione tra il criterio dettato per la determinazione a carico dell'ente cedente dell'importo da trasferire (mero equivalente monetario dei contributi versati, maggiorato dall'interesse del 4,50 per cento, senza applicazione degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria) e quello dettato per la determinazione, a favore dell'ente cessionario, dell'importo da introitare (riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile interessato dall'operazione). Ad avviso del pretore di Modena, lo "sproporzionato onere economico" derivante dall'applicazione del criterio di calcolo previsto dalla legge impugnata, viene a precludere di fatto l'esercizio del diritto alla ricongiunzione e conseguentemente ad impedire la maturazione del diritto a pensione nel caso di mancato raggiungimento in ciascuna gestione del requisito contributivo minimo, ciò che renderebbe la disciplina denunciata difficilmente conciliabile, per un verso, con gli artt. 36 e 38, per un altro verso, con gli artt. 4, 36 e 41 della Costituzione. A quest'ultimo riguardo, si legge nell'ordinanza di rimessione, la disciplina della ricongiunzione recata dalla legge n. 45 del 1990 "costituisce una limitazione alla libertà di scelta dell'attività lavorativa", ed incide sul principio dell'equa retribuzione "sia per la decurtazione di fatto del reddito prodotto che, seppure a posteriori, essa determina, sia in virtù del collegamento tra il suddetto art. 36 e l'art. 38 della Costituzione, che garantisce la permanenza di una interrelazione tra contributo lavorativo e trattamento pensionistico".
del 1978, concernente il regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS; l'art. 5 della legge n. 54 del 1994, per il passaggio dal regime previdenziale di altri enti a quello del fondo telefonici, gestito dall'INPS). Quanto alla mancata estensione ai soggetti interessati dalla legge n. 45 del 1990 del sistema della totalizzazione - che non comporta oneri aggiuntivi nei confronti degli assicurati - previsto dalla legge n. 223 del 1990 e, per altri lavoratori autonomi e liberi professionisti, da una serie di leggi ulteriori (richiamate nell'atto di costituzione, e già menzionate nell'ordinanza di rimessione), secondo il Saetti il modello della totalizzazione dei contributi e della liquidazione pro-rata delle prestazioni pensionistiche, oltre a rappresentare un "principio fondamentale del diritto comunitario", avrebbe "pieno titolo per essere considerato il modello tendenzialmente generale ... dell'ordinamento previdenziale", e quindi il tertium comparationis da privilegiare.
L'ente convenuto nel procedimento a quo esclude che all'eventuale riforma del complesso e stratificato corpus normativo formatosi in questa materia possa porsi mano senza un intervento del legislatore, dovendosi "evitare di alterare inevitabilmente il complessivo sistema di valutazioni ponderate previsto in ciascuna delle ricordate leggi".
Ad avviso dell'INPS, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 45 del 1990, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, appare infondata "in relazione alla specificità del fondo assicurativo in argomento, i cui oneri e le cui prestazioni, non omologabile a quelli di altri fondi e gestioni (per la diversità delle prestazioni, per il diverso numero degli utenti, etc.) ben giustificano i diversi costi ed i diversi oneri".
In merito al lamentato contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 4, 36 e 41 della Costituzione, l'INPS afferma essere "del tutto ragionevole la disciplina che pone un costo corrispettivo ai vantaggi che la ricongiunzione dei periodi assicurativi può fornire al lavoratore", e conclude sottolineando che "la posizione del lavoratore 'statico' non è uguale a quella del lavoratore 'dinamico' per il quale si pone l'esigenza della ricongiunzione".
Nella predetta memoria si richiama la relazione governativa sul decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 (Disposizioni correttive dei decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n.
181, e 30 aprile 1997, numeri 157, 180 e 184, in materia pensionistica), parzialmente modificativo del citato decreto legislativo n. 184 del 1997, che disattende l'indicazione delle Commissioni lavoro della Camera e del Senato favorevole all'estensione della facoltà di totalizzazione - già riconosciuta dal decreto legislativo n. 184 del 1997 ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati con il sistema contributivo
La difesa del Saetti contesta gli argomenti addotti dal Governo nella richiamata relazione, sottolineando, in primo luogo, che il criterio della totalizzazione "è tecnicamente applicabile ... anche nei casi di calcolo retributivo o reddituale del trattamento pensionistico"; in secondo luogo, che, contrariamente all'avviso del Governo, "è proprio la regola di computo del 'pro rata' sulla base del criterio dettato dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n.
184 del 1997 ad escludere la possibilità che la (generalizazione della) totalizzazione possa comportare oneri impropri".
per i regimi sostitutivi; la legge n. 44 del 1973 per gli iscritti all'INPDAI). Il giudice a quo esclude che le constatate disparità di trattamento si giustifichino in considerazione della circostanza che la ricongiunzione dei liberi professionisti va ad incidere su gestioni "privatizzate". Questo argomento - ad avviso del rimettente
l'art. 53 della Costituzione, "in quanto le somme da pagare per la ricongiunzione non possono essere incluse nel novero di quelle rivelatrici della capacità contributiva, essendo destinate alla salvaguardia della posizione previdenziale".
dell'art. 38 della Costituzione. Nell'atto di costituzione si prospetta anche un contrasto con gli artt. 4 e 41 della Costituzione, per la limitazione che deriverebbe alla libertà di scelta dell'attività lavorativa; con l'art. 36 della Costituzione, per la decurtazione della retribuzione che, sia pure a posteriori, il pagamento dell'onere della ricongiunzione determinerebbe; con l'art.
53 della Costituzione, "per il carattere sproporzionato e assolutamente non calibrato sulla capacità contributiva dell'onerato dei costi della ricongiunzione" (non deducibili a norma dell'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). La disciplina impugnata appare al Muci incompatibile con gli artt. 2 e 3 della Costituzione anche, e specialmente, a causa della disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori autonomi, per i quali il diritto alla ricongiunzione è subordinato dalla legge al pagamento di oneri notevolmente inferiori, e rispetto ai lavoratori subordinati, in favore dei quali il legislatore ha previsto la possibilità di avvalersi di una ricongiunzione gratuita. Quanto ai primi, il ricorrente nel giudizio a quo insiste nel rimarcare la discriminazione cui sono soggetti i liberi professionisti rispetto ai lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, per i quali - a norma dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 - l'onere di ricongiunzione è pari al 50 per cento della riserva matematica, invariata restando la disciplina del trasferimento dei contributi dalla gestione cedente. Nell'atto di costituzione si aggiunge che nella gestione INPS per i lavoratori autonomi, implicante il diritto di ricongiunzione meno oneroso, "possono ora iscriversi anche quei liberi professionisti, cui l'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ha attribuito la tutela previdenziale obbligatoria della quale in precedenza erano privi, mentre, oltre ai lavoratori parasubordinati (art. 11 della legge n. 537 del 1993), già da epoca risalente sono obbligatoriamente iscritti in quella gestione gli agenti e rappresentanti di commercio, gli imprenditori agricoli a titolo principale (legge n. 233 del 1990), le ostetriche libere professioniste (legge n. 249 del 1990)". Quanto alla lamentata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori subordinati, il Muci elenca una serie di disposizioni che prevedono per questi ultimi la ricongiunzione gratuita (art. 1 della legge n. 29 del 1979, concernente la ricongiunzione presso la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti dell'INPS; legge n.
322 del 1958, art. unico, e artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 1092 del 1973, per il passaggio da attività di lavoro subordinato nel settore pubblico ad attività di lavoro subordinato nel settore privato; art.
5 della legge n. 44 del 1973, concernente gli iscritti all'INPDAI; art. 16 della legge n. 669 del 1978, riguardante i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS; art. 5 della legge n. 54 del 1994, per il passaggio dal regime previdenziale di altri enti a quello del fondo telefonici, gestito dall'INPS). Sotto un ulteriore profilo, la disciplina impugnata contrasta, ad avviso della difesa del Muci, con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, laddove - penalizzando il lavoratore "mobile" rispetto al lavoratore "statico" - esclude la facoltà di optare per la c.d. totalizzazione, prevista dall'art. 16 della legge 2 agosto del 1990, n. 233, per i lavoratori autonomi che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali ad essi destinate con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. A proposito del modello della totalizzazione la parte ricorrente nel procedimento civile a quo osserva che già l'art. 35, comma 2, lettera c della legge 30 aprile 1969, n. 153, delegava il Governo ad "attuare il principio della pensione unica, determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, o figurativa, mediante l'applicazione del criterio del pro-rata". La delega non è stata esercitata - rileva il Muci - ma in una serie di settori il legislatore ha comunque introdotto il principio della totalizzazione (art. 16 della legge n. 233 del 1990; art. 5 della legge n. 44 del 1973; art. 17 della legge n. 1079 del 1971; art. 70, lettera c) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, attuato dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414; artt. 1, comma 12, e 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335), che rappresenta altresì un principio accolto dal diritto comunitario (art. 51 del Trattato CE; artt. 45 ss. del regolamento CEE n. 1408 del 1971, così come integrato dal regolamento CEE n. 2001 del 1983).
L'Avvocatura aggiunge che il recente decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, all'art. 1 ha previsto la ricongiunzione dei periodi contributivi, a titolo gratuito, sotto forma di totalizzazione, con riferimento ai soli periodi liquidati in base al sistema contributivo, mentre l'art. 5 ha lasciato all'autonomia degli enti privatizzati, gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore dei liberi professionisti, il riconoscimento del computo di eventuali periodi liquidati secondo il sistema retributivo, presso altre forme di previdenza, "al solo fine ... del conseguimento del requisito contributivo e non già per la misura di quest'ultimo". In merito alla censura concernente il trasferimento dei contributi dalla gestione di provenienza a quella di destinazione, rileva l'Avvocatura che il trasferimento della riserva matematica da parte delle prime "avrebbe comportato per quelle un notevole aggravio, rispetto alle somme ricevute dal contribuente negli anni precedenti". Quanto alla denunciata illegittimità della disciplina impugnata nella parte in cui prevede il trasferimento dei contributi senza il calcolo di interessi e rivalutazione, si osserva che "non si può assumere neppure indirettamente a parametro ... l'art. 429 c.p.c. nell'interpretazione accolta dalla giurisprudenza prevalente, tanto più ora che il legislatore è intervenuto a modificare tale assetto esegetico escludendo il c.d. cumulo con l'art. 16, comma 6, della legge 412 del 1991". Inoltre, conclude su questo punto l'Avvocatura dello Stato, "l'importo della maggiorazione del contributo (l'interesse composto del 4,50 per cento annuo) all'atto del trasferimento è frutto di un giudizio insindacabile del legislatore, in quanto calcolato in base alle disponibilità finanziarie degli enti e comunque in una misura non insignificante". In merito alla non deducibilità fiscale dell'onere di ricongiunzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art 10 del d.P.R. n. 917 del 1986 è ritenuta infondata dall'Avvocatura, la quale deduce che il raffronto operato tra il regime fiscale dei contributi previdenziali e quello dei premi di assicurazione non appare appropriato.
tale criterio "trova una specifica e delimitata applicazione nell'art. 16 della legge n. 233 del 1990".
1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti). Di quest'ultima legge, il pretore di Modena ha impugnato solo l'art. 2. Le tre ordinanze prospettano questioni in parte analoghe, in riferimento a parametri costituzionali in parte comuni.
Le questioni sollevate dai giudici a quibus possono essere riformulate come segue.
Nelle ordinanze in epigrafe, in primo luogo, si dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui prevede, da un lato, che l'ente cedente trasferisca alla gestione di confluenza il mero equivalente monetario dei contributi versati, maggiorato nella misura dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento; dall'altro lato, che l'ente cessionario riceva dall'iscritto l'importo corrispondente all'intera riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile interessato dall'operazione, al netto del trasferimento operato dall'ente cedente. Le disposizioni denunciate realizzerebbero in tal modo, ad avviso dei rimettenti, una distribuzione non equilibrata ed irragionevole dei costi dell'operazione medesima.
In secondo luogo, i rimettenti dubitano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui impongono all'assicurato di versare all'ente previdenziale di afferenza l'importo corrispondente all'intera riserva matematica, al netto del trasferimento operato dall'ente cedente, introducendo una disciplina disparitaria rispetto agli artt. 1, terzo comma, e 2, terzo comma, della legge n. 29 del 1979, che pone a carico dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS l'onere della riserva matematica nella più modesta misura del 50 per cento.
In terzo luogo, ancora in riferimento all'art. 3 della Costituzione, i Pretori rimettenti censurano le disposizioni denunciate nella parte in cui prevedono un trattamento irragionevolmente diverso rispetto a quello stabilito dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 29 del 1979, che disciplina la ricongiunzione "gratuita" per i lavoratori dipendenti.
Le ordinanze di rimessione emesse dai pretori di Cagliari e Modena, in quarto luogo, sollevano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'interessato, la facoltà di scelta tra totalizzazione e ricongiunzione, o comunque la possibilità di optare per un meccanismo alternativo alla ricongiunzione onerosa (questione sollevata dal pretore di Cagliari anche in riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione). I rimettenti richiamano a questo riguardo l'art. 51 del Trattato CE e talune previsioni legislative, indicate come tertia comparationis che, in caso di maturazione di posizioni contributive presso gestioni diverse, prevedono la totalizzazione dei periodi assicurativi mediante applicazione del criterio del pro-rata istituto che i rimettenti assumono privo di costi aggiuntivi per le gestioni interessate, chiamate ad erogare una quota di pensione commisurata al periodo di contribuzione maturato presso le medesime.
I pretori di Cagliari e Modena prospettano poi un contrasto con l'art. 38 (e, solo il secondo, anche con l'art. 36) della Costituzione, giacché l'onere previsto dalle disposizioni impugnate potrebbe talora rivelarsi insostenibile per il richiedente, con il rischio - in assenza di forme alternative di ricongiungimento o di cumulo dei periodi previdenziali - di vedere "sterilizzata" la contribuzione versata e, nella peggiore delle ipotesi, di vedersi precluso qualsiasi trattamento pensionistico, qualora in nessuna delle gestioni sia stato raggiunto il minimo contributivo prescritto (questione sollevata dal pretore di Cagliari anche in riferimento all'art. 2 della Costituzione).
Il pretore di Modena dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 anche in riferimento agli artt. 4, 36 e 41 della Costituzione, giacché, qualora l'onere da essi previsto si dimostrasse insostenibile, si realizzerebbe un condizionamento ed una limitazione alla libertà di scelta dell'attività lavorativa.
Il pretore di Milano solleva altresì, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui impone alla gestione di provenienza di trasferire alla gestione di confluenza i contributi versati dall'assicurato, rivalutati solo nella misura del 4,50 per cento all'anno, con esclusione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Ad avviso del giudice a quo tale esclusione contrasterebbe con la ritenuta natura previdenziale del credito vantato dall'assicurato verso la gestione di provenienza che, in base ai principi contenuti nella sentenza di questa Corte n. 156 del 1991, richiamata nell'ordinanza di rimessione, dovrebbe essere disciplinato dall'art. 429 cod. proc. civ.
Il pretore di Milano dubita infine, in riferimento agli artt. 38 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt.
1 e 2 della legge n. 45 del 1990, in quanto aggraverebbero ulteriormente il costo della ricongiunzione attraverso la mancata previsione della sua deducibilità fiscale.
I rimettenti censurano la previsione che impone alla gestione o alle gestioni interessate di trasferire a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
Nel disporre che l'ente cedente trasferisca alla gestione di confluenza il mero equivalente monetario dei contributi versati, maggiorato solo nella misura indicata, e che l'ente presso il quale si concentrano i periodi previdenziali riceva dal richiedente l'importo corrispondente all'intera riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile interessato dall'operazione, al netto del trasferimento operato, la disciplina impugnata realizzerebbe una distribuzione non equilibrata ed irragionevole dei costi dell'operazione.
La disciplina impugnata - sotto questo primo profilo non può formare oggetto di una decisione di accoglimento di tipo additivo, data l'impossibilità di prefigurare una soluzione univocamente imposta dalla Costituzione, ed in considerazione della particolare complessità del necessario bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti che, nel rispetto del canone di razionalità, il legislatore è chiamato ad operare. D'altro canto, una pronuncia meramente caducatoria farebbe subentrare alla normativa denunciata una disciplina della materia ancor più lontana dai parametri costituzionali invocati, rendendo impossibile la rincongiunzione in favore dei liberi professionisti.
La disparitaria distribuzione dei costi dell'operazione che i giudici rimettenti lamentano, non si manifesta per altro ogni qual volta un soggetto intenda esercitare il diritto alla ricongiunzione di cui alle disposizioni impugnate. Gli squilibri denunciati possono al contrario presentarsi o meno, ed in misura più o meno accentuata, a seconda delle premesse di diritto e di fatto di volta in volta rilevanti per le singole posizioni assicurative.
Quanto alle prime, va ricordato che sono previsti, per le diverse gestioni in direzione delle quali si opera la ricongiunzione, criteri differenti per il calcolo della riserva matematica, la quale si ricava moltiplicando l'incremento (teorico) di pensione derivante dalla ricongiunzione per il coefficiente di capitalizzazione (corrispondente all'età, al sesso ed all'anzianità contributiva determinata tenendo conto dei periodi ricongiunti) di cui alle tabelle approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 13, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962.
Diversi sono i criteri sia per il calcolo dell'incremento di pensione derivante dalla ricongiunzione sia per l'individuazione del coefficiente di capitalizzazione, a seconda che si operi la ricongiunzione di cui alla legge n. 45 del 1990 presso le casse di previdenza dei liberi professionisti, presso l'INPS, presso l'INPDAI, ovvero nell'ordinamento statale.
Quanto alle premesse di fatto destinate ad incidere sui costi dell'operazione, occorre constatare che l'onere di ricongiunzione - equivalente alla differenza tra la riserva matematica ed i contributi trasferiti dalla gestione, o dalle gestioni, cedenti, rivalutati nella misura dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento - può in concreto assumere entità variabile in relazione all'età del soggetto richiedente, alla situazione reddituale al momento della richiesta ed al momento della maturazione dei requisiti, all'anzianità contributiva nella gestione di provenienza ed alla consistenza della posizione assicurativa nella gestione di confluenza.
In particolare, l'onere della ricongiunzione - dipendente dall'importo della riserva matematica, che a sua volta è calcolata tenendo conto della situazione reddituale del richiedente al momento della richiesta - potrà risultare ex post commisurato ad un incremento teorico di pensione (calcolato al momento della richiesta) eccessivo e privo di riscontro nella realtà, ove l'effettiva, e successiva, liquidazione della pensione in base al sistema retributivo sconti - ciò che non può escludersi a priori - una diminuzione del reddito negli ultimi anni dell'attività lavorativa.
Per contro, in caso di aumento del reddito negli ultimi anni di attività, l'onere della ricongiunzione apparirà sostanzialmente proporzionato, quando non sottodimensionato, rispetto al reale incremento della pensione.
Si tratta, come si vede, di una materia influenzata da più variabili, di ordine sia normativo sia fattuale, suscettibili di fare apparire più o meno equilibrata la distribuzione tra i vari soggetti dell'onere della ricongiunzione, che in taluni casi ben può risultare nullo.
Quanto precede non consente un intervento da parte del giudice della costituzionalità delle leggi, volto a configurare una ripartizione dei costi della ricongiunzione diversa da quella stabilita dal legislatore e regolata dagli artt. 1 e 2 della legge n.
45 del 1990.
La questione non è fondata.
Nel nostro ordinamento previdenziale non mancano - come anche i rimettenti rimarcano - previsioni legislative disciplinanti forme di ricongiunzione meno onerose rispetto alla disciplina impugnata: oltre alla citata legge n. 29 del 1979, artt. 1, terzo comma, e 2, terzo comma, invocata quale tertium comparationis il decreto legislativo n. 103 del 1996, art. 3, lettera d), riguardante i liberi professionisti con obbligo di iscrizione ad albi o elenchi, ma sprovvisti di autonoma cassa di previdenza; la legge n. 249 del 1990, che all'art. 2 equipara ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS, anche ai fini della ricongiunzione, le ostetriche esercenti la libera professione già iscritte al disciolto ENPAO; la legge n. 233 del 1990, art. 16, comma 3, riguardante ancora i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS.
L'estensione ai liberi professionisti della disciplina della ricongiunzione prevista per i lavoratori autonomi dagli artt. 1, terzo comma, e 2, terzo comma, della legge n. 29 del 1979, non può considerarsi costituzionalmente imposta, né ammettono procedimenti analogici le ulteriori norme sopra ricordate.
L'incomparabilità delle norme disciplinanti la ricongiunzione presso gestioni previdenziali diverse in favore di soggetti provenienti da esperienze lavorative e contributive differenti, deriva sia dalla diversa incidenza dei costi dell'operazione a seconda del numero di iscritti ad ogni singola gestione tra i quali eventualmente "ripartire" l'onere; sia dalle differenze ulteriori tra lavoratori autonomi e liberi professionisti, concernenti l'entità della contribuzione, i livelli delle prestazioni, il regime della restituzione dei contributi non utilizzati, o non utilizzabili.
Come anche poc'anzi si è osservato, peraltro, in relazione ad una serie di variabili (entità della contribuzione pregressa, situazione reddituale del richiedente al momento della ricongiunzione, ecc.) l'onere può risultare più o meno elevato e, talora, inesistente.
Ancora in riferimento all'art. 3 della Costituzione, come si è anticipato, i Pretori rimettenti censurano le disposizioni denunciate nella parte in cui prevedono un trattamento irragionevolmente diverso rispetto a quello stabilito dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 29 del 1979, che disciplina la ricongiunzione "gratuita" per i lavoratori dipendenti.
I rimettenti richiamano anche altre ipotesi legislative di ricongiunzione priva di oneri: dalla legge n. 322 del 1958, disciplinante la ricongiunzione dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione I.V.S. (invalidità, vecchiaia, superstiti), cessati dal servizio prima del 30 aprile 1958, al d.P.R. n. 1092 del 1973, riguardante i dipendenti civili e militari dello Stato; dalla legge n. 44 del 1973, che all'art. 5 regola la ricongiunzione dei dirigenti di aziende industriali, alla legge n. 669 del 1978, art. 1, concernente i lavoratori dello spettacolo. Nelle ordinanze di rimessione viene richiamato altresì l'art. 5 della legge n. 58 del 1992, riguardante il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
Se non che, rispetto ai lavoratori subordinati, risultano ancora più evidenti le differenze che rendono eterogenee ed incomparabili le situazioni poste a raffronto.
In ordine alla possibilità di introdurre, con sentenza additiva, la facoltà di ricongiungere nell'assicurazione generale obbligatoria periodi maturati presso gestioni per i liberi professionisti, questa Corte ha già avuto occasione in passato di chiarire che i due regimi si differenziano sia per quel che riguarda le contribuzioni sia per quanto attiene alle prestazioni sotto vari aspetti, "come ad esempio la mancanza di un intervento finanziario anche solo eventuale dello Stato, l'ambito dei rischi coperti rispetto a quelli propri dell'I.V.S., la misura dei contributi e i criteri per la loro determinazione, le modalità di liquidazione della pensione con riferimento ai contributi versati ed alla durata dei periodi assicurativi, la durata minima del periodo contributivo, il raggiungimento dell'età pensionabile" (sentenza n. 527 del 1987).
Il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi consente al soggetto - in possesso dei requisiti dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva in virtù di una fictio iuris potendosi a tal fine sommare i periodi di iscrizione a diverse gestioni - di percepire da ciascun ente previdenziale, in base al criterio del pro-rata una quota della prestazione proporzionata al periodo di iscrizione, calcolata applicando le norme in vigore per l'ente medesimo.
Il riconoscimento ai liberi professionisti del diritto alla totalizzazione non comporta l'impropria estensione di norme previdenziali destinate a consentire la ricongiunzione in ipotesi non comparabili con quelle in esame.
D'altro canto, l'accoglimento della questione entro i limiti di séguito specificati è imposto dall'esigenza di neutralizzare, con l'introduzione del diritto alla totalizzazione (per il caso in cui essa rappresentasse l'unica possibilità di accesso alla prestazione pensionistica), elementi di irrazionalità ed iniquità che la disciplina impugnata evidenzia, i quali non si esauriscono nel rischio, già di per sé non giustificabile dal punto di vista costituzionale, che l'entità elevata dell'onere - qualora in nessuna delle gestioni presso le quali sono stati versati contributi siano raggiunti i requisiti necessari - comporti di fatto l'impossibilità di accedere allo stesso trattamento minimo di pensione.
Non si può, in particolare, non rimarcare come la riserva matematica venga addebitata per intero al richiedente sia che operi in direzione di una Cassa previdenziale di liberi professionisti, sia che operi in direzione di una gestione INPS (o di una diversa gestione previdenziale per lavoratori dipendenti, quale, ad esempio, l'INPDAI), e come la riserva matematica venga addebitata per intero (al netto dei contributi trasferiti) anche quando la contribuzione confluita nella gestione accentratrice (che sia una forma previdenziale obbligatoria per liberi professionisti) si riferisca a periodi di lavoro dipendente che, se ricongiunti ai sensi della legge n. 29 del 1979, non comporterebbero oneri (ove convogliati verso l'assicurazione generale obbligatoria) o richiederebbero il pagamento di oneri inferiori (se ricongiunti in una gestione speciale INPS).
Da tali elementi di irrazionalità non può prescindersi, al di là della possibilità di ravvisare nelle fattispecie sottoposte alla cognizione dei giudici a quibus quel "carattere abnorme" della copertura assicurativa e dell'onere imposto al richiedente, a fronte degli obiettivi dell'operazione (il pretore di Milano osserva che, tenuto conto della non deducibilità fiscale, "l'onere di ricongiunzione tale, nel caso di specie, da assorbire l'incremento pensionistico di oltre 20 anni") che questa Corte (sentenza n. 508 del 1991) ha ritenuto, in via di mera ipotesi, possibile motivo d'incostituzionalità della disciplina della rincongiunzione onerosa.
L'introduzione del diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi - meno vantaggiosa per l'assicurato, ma per lui priva di oneri - consente di porre rimedio alla situazione denunciata dalle ordinanze di rimessione senza alterare il sistema discrezionalmente delineato dal legislatore previdenziale, tendente a diversificare la disciplina della ricongiunzione delle posizioni previdenziali in relazione ai diversi profili professionali e sulla base di valutazioni delle compatibilità finanziarie interne alle diverse gestioni, non sostituibili in questa sede da valutazioni diverse del giudice della costituzionalità delle leggi.
La ricongiunzione così come disciplinata dalle disposizioni censurate può rimanere nell'ordinamento senza vulnerare i princìpi costituzionali invocati dai rimettenti solo se ridotta a mera opzione
L'istituto di cui si tratta, contrariamente all'avviso dei giudici a quibus può comportare costi aggiuntivi per le gestioni interessate. All'onere derivante agli enti di previdenza dalla mancata sterilizzazione della contribuzione insufficiente non può, tuttavia, annettersi alcuna rilevanza; il costo derivante alla gestione cedente dall'obbligo di corrispondere - in luogo del valore nominale dei contributi versati dall'interessato, rivalutato nella misura del 4,50 per cento all'anno - un segmento di prestazione di importo, nel lungo periodo, eventualmente più elevato è, d'altra parte, imposto dai principi costituzionali evocati nelle ordinanze di rimessione, ed in particolare dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire al lavoratore il diritto alla prestazione previdenziale.
Finalità ed effetto della ricongiunzione - come questa Corte ancora di recente ha avuto occasione di osservare - è consentire all'assicurato di concentrare presso la gestione prevedibilmente destinata ad erogare la prestazione la posizione assicurativa già posseduta dal lavoratore nella gestione, o nelle gestioni, di provenienza, nella sua integrale consistenza (sentenza n. 374 del 1997). La ricongiunzione dei periodi assicurativi, operandosi solitamente presso la gestione cui l'assicurato afferisce al termine della sua attività lavorativa, garantisce, di norma, l'accesso al regime più favorevole ed alla prestazione più elevata, specie se si tratta di casse di previdenza per i liberi professionisti - ma il rilievo potrebbe estendersi all'INPDAI, gestione nella quale sovente operano la ricongiunzione i liberi professionisti - che liquidano la pensione in base al sistema retributivo, assumendo a base di calcolo il reddito professionale degli ultimi anni di iscrizione e contribuzione.
La facoltà di operare la ricongiunzione presso l'ente previdenziale di attuale afferenza può rappresentare, talora, un'opportunità per il lavoratore, chiamato a contribuire all'operazione in una misura congrua e proporzionata; talaltra, l'unica via di accesso alla prestazione, subordinata al pagamento di un onere che in qualche caso può risultare non sostenibile, o tale da assorbire per diversi anni la prestazione medesima. In queste ipotesi, l'onere particolarmente gravoso della ricongiunzione può effettivamente provocare la paventata "sterilizzazione" della contribuzione versata presso gestioni diverse e, nella peggiore delle ipotesi, la privazione del diritto al trattamento pensionistico, qualora in nessuna delle predette gestioni sia stato raggiunto il minimo contributivo prescritto.
Nonostante le anomalie e gli elementi di irrazionalità che, come si è constatato, caratterizzano la disciplina della ricongiunzione censurata dai giudici a quibus quest'ultima - occorre ribadire - non può formare oggetto di una pronuncia meramente caducatoria, se non altro in considerazione della lesione degli stessi parametri costituzionali invocati che deriverebbe dalla conseguente esclusione di qualsiasi possibilità di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti. Essa, d'altro canto, si appalesa incostituzionale, più che per il suo contenuto, per l'assenza di alternative in caso di eccessiva onerosità, quando l'assicurato non abbia maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni previdenziali alle quali ha contribuito.
I principi costituzionali impongono la previsione di un'alternativa alla ricongiunzione che risulti onerosa in misura tale da esporre l'assicurato al rischio di rimanere sprovvisto di qualsiasi tutela previdenziale, nonostante il versamento di contributi per un numero complessivo di anni eventualmente anche superiore rispetto all'anzianità contributiva richiesta nei diversi sistemi pensionistici. L'alternativa di cui si tratta non può tuttavia essere indicata in un diverso - meno oneroso e meno vantaggioso, sotto il profilo dell'entità della prestazione - regime di ricongiunzione: la Costituzione, da un lato, come si è chiarito, non consente di estendere integralmente ai liberi professionisti la disciplina del ricongiungimento dei periodi assicurativi dettata dal legislatore per i lavoratori autonomi, né tantomeno quella riguardante i lavoratori subordinati, sia per l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto, sia per l'effetto di sperequazione che ne deriverebbe sul versante opposto; dall'altro lato, non consente di desumere né una soluzione univocamente necessitata, né princìpi e criteri da indicare al legislatore per la delineazione e la precisazione di modelli di ricongiunzione differenti ed alternativi.
La ricongiunzione dei periodi assicurativi è stata concepita dal legislatore come operazione destinata a permettere la concentrazione, nella gestione di attuale afferenza, delle diverse posizioni previdenziali maturate dal lavoratore presso le gestioni alle quali sia stato iscritto nel corso della sua vita lavorativa. La disciplina relativa ha come scopo prioritario quello di provvedere - attraverso la previsione dell'onere corrispondente ad una quota più o meno consistente della riserva matematica - alla copertura assicurativa necessaria per alimentare l'incremento di pensione derivante dall'operazione. Si tratta di normative calibrate sui diversi ordinamenti e sulle diverse gestioni di destinazione, reciprocamente non comparabili ai fini del sindacato di costituzionalità, espressione di una discrezionalità la cui ampiezza, in tema di ricongiunzione, la Corte ha già riconosciuto al legislatore previdenziale in più occasioni (v. le sentenze nn. 508 del 1991, 527 e 184 del 1987).
Esclusa la possibilità di prefigurare regole per la ricongiunzione alternative a quelle previste dalle disposizioni denunciate, non resta che indicare allo stato - nella totalizzazione dei periodi assicurativi - principio già risultante da varie disposizioni del nostro ordinamento previdenziale - il sistema alternativo che il legislatore dovrà disciplinare affinché l'eccessiva onerosità della ricongiunzione non esponga l'assicurato - costretto nel corso della sua esistenza ad una più o meno accentuata mobilità e pertanto carente dei requisiti per accedere alla prestazione in una singola gestione - al rischio di veder sterilizzata la contribuzione versata per un numero di anni tale da raggiungere, nel complesso, l'anzianità contributiva richiesta, evitando così che il lavoratore abbandoni il mondo produttivo senza alcuna prospettiva di tutela previdenziale.
Come poc'anzi si è detto, la totalizzazione costituisce un principio già noto alla normativa previdenziale sia interna sia comunitaria (oltre che internazionale).
Prevedono, tra le altre, forme di totalizzazione dei periodi assicurativi la legge n. 233 del 1990, all'art. 16, comma 1 e 2, che consente ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS di optarvi in alternativa alla ricongiunzione; il decreto legislativo n. 184 del 1997, art. 1, commi 1-3, che prevede la totalizzazione per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici saranno liquidati secondo il sistema contributivo (v. art. 1, comma 19, della legge n.
335 del 1995); la legge n. 153 del 1969, art. 35, lettera c) che conferisce al Governo una delega legislativa, mai esercitata, ad "attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria volontaria e figurativa mediante l'applicazione del criterio del pro-rata"; la legge n. 1079 del 1971, che all'art. 17 prevede la totalizzazione per i dirigenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private; la legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 70, lettera c) ed il decreto legislativo n. 414 del 1996, art. 3, che prevedono un'applicazione del criterio del pro-rata al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
I giudici rimettenti richiamano anche l'art. 51 del Trattato CE, riguardante i lavoratori migranti nei paesi membri dell'Unione Europea, ed il regolamento CEE n. 1408/1971, che agli artt. 45 ss. disciplina la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati nei diversi ordinamenti dai lavoratori mobili in a'mbito comunitario.
L'esame delle menzionate disposizioni mostra tuttavia che la disciplina della totalizzazione - principio, basato sul criterio del pro-rata che indubbiamente possiede una sua ben delineata fisionomia
Si presenta pertanto, nell'a'mbito del modello rappresentato dalla totalizzazione dei periodi assicurativi, una pluralità di soluzioni astrattamente ipotizzabili, idonee a costituire, per l'assicurato che in nessuna gestione previdenziale abbia maturato il diritto alla prestazione, un'alternativa alla ricongiunzione onerosa prevista dalle disposizioni denunciate, in armonia con i princìpi costituzionali, tra le quali il legislatore può operare una scelta.
Il necessario intervento legislativo dovrà precisare le modalità di attuazione del principio della totalizzazione dei periodi assicurativi, intesa come alternativa alla ricongiunzione che risultasse eccessivamente onerosa per il soggetto che non abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica in nessuno degli ordinamenti previdenziali ai quali ha contribuito nel corso della sua vita lavorativa.
Potrà naturalmente il legislatore disciplinare la materia in maniera diversa purché venga comunque evitato che, a causa dell'eccessiva onerosità del sistema, risulti di fatto vanificato il diritto dell'assicurato di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi.
Nei limiti sopra precisati, gli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, il diritto dell'assicurato che in nessuna gestione previdenziale abbia maturato il diritto alla pensione di avvalersi di una forma di totalizzazione dei periodi assicurativi, secondo modalità legislativamente previste, ed in conformità ai princìpi sopra indicati.
3 e 38 della Costituzione, una ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui prevede, a carico della gestione di provenienza, il trasferimento alla gestione di destinazione dei contributi versati, rivalutati solo nella misura del 4,50 per cento all'anno. L'esclusione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria contrasterebbe con la ritenuta natura previdenziale del credito vantato dall'assicurato verso la gestione di provenienza, che, in base ai princìpi contenuti nella sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte, richiamata nell'ordinanza di rimessione, dovrebbe essere disciplinato dall'art.
429 cod. proc. civ.
La questione non è fondata.
Questa Corte ha avuto modo di precisare che la sentenza n. 156 del 1991 ha fondato l'estensione della regola del cumulo di interessi e rivalutazione prevista per i crediti di lavoro "sul requisito di adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore, enunciato nell'art.
38, secondo comma, Cost.", con riguardo alla pensione, in quanto prestazione dotata di "una funzione sostitutiva di un reddito di lavoro cessato" (sentenza n. 361 del 1996). In questi casi si fa riferimento ad una prestazione previdenziale ormai liquida ed esigibile, non comparabile al "credito" - che, a rigore, l'assicurato può esercitare solo attraverso la richiesta di restituzione eventualmente consentita dal singolo ordinamento previdenziale - relativo ai contributi che la legge impugnata impone alla gestione cedente di trasferire a quella di destinazione, ai fini della ricongiunzione.
38 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, in quanto aggraverebbero ulteriormente l'onere da essi imposto attraverso la mancata previsione della sua deducibilità fiscale.
La questione è inammissibile.
Il rimettente imputa agli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 un'omissione riferibile, se mai, all'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevando tuttavia una questione irrilevante nel procedimento a quo non potendo venire in discussione, nell'a'mbito dello stesso, la deducibilità fiscale dell'onere di ricongiunzione.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi:
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 5 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola