Pronuncia 158/2000 — Rel. Cesare Ruperto
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1168, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1998 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra D'Agostini Maria Carla e la Romana Edilizia Piazza Ennio s.r.l., iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione della Romana Edilizia Piazza Ennio s.r.l;
Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto;
Udito l'avvocato Adolfo Zini per la Romana Edilizia Piazza Ennio s.r.l.
Ritenuto che nel corso della fase di merito di un giudizio possessorio, il pretore di Roma, con ordinanza del 19 novembre 1998, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 1168, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede l'azione di reintegrazione nel possesso per i "detentori di immobili o alloggi in forza di contratti onerosi facenti capo ad attività alberghiere, di residence ed assimilate"; che, ad avviso del rimettente, il "prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale", escludendo in tali casi l'azione di reintegrazione, si porrebbe in contrasto:
Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1168, secondo comma, del codice civile, in quanto escluderebbe - secondo l'orientamento che egli stesso qualifica "prevalente" - la legittimazione attiva dei clienti di albergo, residence (od assimilati) all'azione di reintegrazione; che tale presupposto interpretativo non viene presentato dal giudice a quo quale espressione di "diritto vivente" e neppure quale unica esegesi praticabile della disposizione impugnata, ma anzi quale approdo ermeneutico dichiaratamente non condiviso, al quale afferma di preferire (diffusamente argomentando al riguardo) l'opposta interpretazione, a lui non preclusa, ritenuta secundum Constitutionem; che, pertanto, la sollevata questione - come altre volte sottolineato da questa Corte in casi analoghi - va dichiarata manifestamente inammissibile, perché la prospettazione del rimettente non è volta a rimuovere un dubbio di legittimità costituzionale (che egli ha mostrato, in concreto, di non nutrire affatto e di poter risolvere in via interpretativa), ma appare, in realtà, diretta - al fine di proteggere l'emananda pronuncia dall'alea di una impugnazione e di una eventuale riforma od annullamento - a contestare un'unica pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 8 agosto 1985, n. 4403) nonché la decisione emessa nel giudizio a quo dal Tribunale in accoglimento del reclamo proposto dal concedente avverso l'interdetto di reintegrazione (v., ex multis ordinanze nn. 93 del 2000, 54 del 1999, 70 del 1998, 410 del 1994).
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1168 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola