Pronuncia 219/2000 — Rel. Cesare Ruperto
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2909 del codice civile e 619 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1999 dal Tribunale di Spoleto nel procedimento civile vertente tra Pimpinicchi Mario e la Banca Popolare di Spoleto ed altri, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che - nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da un terzo che pretende avere la proprietà sul bene immobile pignorato, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 24 marzo 1999, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale:
Considerato che il giudice rimettente - ritenendo insufficiente la tutela apprestata agli aventi causa ed ai creditori di una delle parti di un processo dall'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., perché limitata ai soli casi di sentenza effetto di dolo o collusione a loro danno - dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 2909 del codice civile e dell'art. 619 cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", rispettivamente prevedono, in generale, la cosiddetta "efficacia riflessa" del giudicato civile e, in particolare, consentono al terzo di far valere, con l'opposizione all'esecuzione, il giudicato relativamente al suo diritto di proprietà sul bene pignorato (nella specie acquistato per usucapione), formatosi a seguito di giudizio nel quale non siano state parti i creditori pignoranti; che esso rimettente, nonostante le specifiche deduzioni di parte al riguardo (menzionate nella stessa ordinanza di rimessione), omette di motivare o non motiva adeguatamente su due punti decisivi della controversia, logicamente preliminari alla sollevata questione di costituzionalità, e cioè, in primo luogo, sull'eccepita inefficacia, in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 2915, secondo comma, cod. civ., della domanda di accertamento del diritto di proprietà o di revindica di un immobile per usucapione, trascritta successivamente al pignoramento; e, in secondo luogo, sull'invocata opponibilità - al terzo che faccia valere la intervenuta usucapione a suo favore del bene immobile pignorato - dell'ipoteca in favore del creditore pignorante, iscritta sul medesimo bene in data anteriore alla maturazione del termine per l'usucapione ed alla trascrizione della correlativa domanda di accertamento o di revindica; che, in particolare, sul primo punto il rimettente si limita ad affermare, con asserzione meramente apodittica, che l'art. 2915, secondo comma, cod. civ. è applicabile solo alle ipotesi di acquisto derivativo, mentre occorrerebbe invece compiutamente argomentare - pur tenuto conto della peculiarità degli effetti della trascrizione della domanda e delle sentenze relative all'acquisto di diritti immobiliari per usucapione, ai sensi degli articoli 2653 n. 1 e 2651 cod. civ. - in ordine all'eventuale non riconducibilità della domanda di usucapione a quelle "per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione", secondo quanto stabilito dal citato art. 2915, secondo comma, cod. civ.;
che sul secondo punto (involgente questioni da lungo tempo agitate in dottrina e giurisprudenza, come quelle relative alla configurabilità nel nostro ordinamento della cosiddetta usucapio libertatis ed al senso ed ai limiti del principio della cosiddetta "retroattività reale" dell'usucapione) il giudice a quo omette qualsiasi considerazione sia in fatto sia in diritto, impedendo così ogni controllo sulla rilevanza del prospettato dubbio di costituzionalità; che il mancato esame di punti decisivi della controversia si risolve nell'inottemperanza del giudice rimettente all'onere di argomentare e motivare sulla rilevanza stessa, così da rendere la sollevata questione manifestamente inammissibile (v., ex multis ordinanze numeri 450, 282 e 174 del 1999).
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2909 del codice civile e 619 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola