Pronuncia 295/2000 — Rel. Guido Neppi Modona
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 609-bis del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1998 dal Tribunale di Crema nel procedimento penale a carico di T.M. ed altro, iscritta al n. 881 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Crema ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-bis del codice penale, introdotto dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, per violazione del principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice; che il Tribunale rimettente premette in fatto di essere chiamato a giudicare due soggetti nei cui confronti era stata elevata l'imputazione, "fra l'altro, del reato previsto e punito dall'art. 609-bis cod. pen."; che ad avviso del giudice a quo la disposizione denunciata - che punisce con la pena della reclusione da cinque a dieci anni chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità (primo comma), ovvero abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o traendola in inganno (secondo comma, nn. 1 e
ritenere punibili gli atti che violino la libertà sessuale intesa come estrinsecazione di un diritto fondamentale della persona che coinvolge la sfera della sessualità, così come affermato, in alcune recenti pronunce, dalla Corte di cassazione; che, osserva ancora l'Avvocatura, ove "si richiedesse una maggiore specificità rischierebbero di rimanere impuniti comportamenti non specificamente previsti dal legislatore ma ugualmente lesivi della libertà personale nel suo aspetto della libera determinazione della sessualità".
Considerato che il giudice rimettente omette completamente di descrivere i fatti sottoposti al suo giudizio, limitandosi ad affermare di essere chiamato a giudicare due soggetti imputati, tra l'altro, del delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen.; che dallo stesso tenore dell'ordinanza di rimessione e, in particolare, dagli esempi richiamati dal giudice a quo a sostegno dell'incertezza che la giurisprudenza avrebbe dimostrato in ordine agli esatti confini della condotta incriminata, emerge che i supposti profili di indeterminatezza della nozione di "atti sessuali" di cui all'art. 609-bis cod. pen. vengono proiettati dal rimettente sulla soglia minima di quei comportamenti che, vigente l'originaria disciplina del codice penale, erano potenzialmente riconducibili al modello legale degli atti di libidine violenti (art. 521); che, così delimitata la censura di illegittimità costituzionale, l'omessa descrizione dei fatti contestati non consente alla Corte di verificare la rilevanza della questione; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza (v., per analoga decisione relativa ad una questione sollevata sull'art. 519, secondo comma, numero 1, dell'originaria disciplina del codice penale, ordinanza n. 404 del 1987).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Crema, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella