Pronuncia 334/2000 — Rel. Piero Alberto Capotosti
ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del "comportamento" assunto dal Governo in violazione delle attribuzioni spettanti alla regione Puglia sulle funzioni già esercitate dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, ed in particolare della approvazione da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dello statuto della Società Acquedotto pugliese e della nomina di un amministratore unico della predetta Società, promosso con ricorso della regione Puglia, notificato il 6 agosto 1999, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 30 del registro conflitti 1999;
Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
Udito l'avvocato Vincenzo Caputi Jambrenghi per la regione Puglia;
La Regione chiede che la Corte dichiari non spettante allo Stato ma alla regione Puglia "l'adozione dei provvedimenti necessari per organizzare e realizzare la gestione delle risorse idriche anche con riferimento specifico a quelle dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese" e conseguentemente annulli "la determinazione amministrativa di approvazione da parte del Ministro del tesoro" della clausola statutaria che riserva tutte le attività suddette alla Società Acquedotto pugliese; nonché annulli la nomina da parte del Ministro del tesoro di un amministratore unico "anziché di un consiglio di amministrazione che avrebbe potuto ricomprendere rappresentanti della regione Puglia".
Ulteriore violazione delle prerogative regionali deriverebbe inoltre dalla circostanza che nella definizione statutaria dell'oggetto della nuova società farebbe difetto qualsiasi riferimento alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), con la conseguenza che la regione resterebbe esposta ad ogni decisione unilaterale della Società nella gestione delle acque fuori e dentro gli ambiti ottimali, affidati invece alle regioni dal predetto testo legislativo.
Inoltre la medesima clausola statutaria conterrebbe anche, ad avviso della ricorrente, una "riserva" a favore della società per azioni in relazione ai compiti già affidati al disciolto ente acquedottistico, fra i quali, in particolare, quelli relativi alla "gestione del servizio idrico integrato", e quelli riguardanti "la captazione, l'adduzione, la potabilizzazione, l'accumulo, la distribuzione e vendita di acqua ad usi civili, industriali, commerciali ed agricoli", la quale comporterebbe una ulteriore violazione delle attribuzioni regionali predette nonché degli artt. 90.1 e 6 del trattato istitutivo della Comunità europea e dell'art. 8 della legge 1° ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
Secondo la Regione ricorrente sarebbe in particolare censurabile l'approvazione della clausola dello statuto della Società per azioni Acquedotto pugliese, che "riserva" ad essa le attività, già proprie del disciolto Ente, inerenti alla "gestione del servizio idrico integrato", nonché delle ulteriori clausole che prevedono rispettivamente la "riserva di azionariato" al Ministero del tesoro e la nomina di un amministratore unico, anziché di un consiglio di amministrazione al quale avrebbero potuto partecipare anche rappresentanti delle autonomie locali.
La Regione ricorrente sostanzialmente si duole della "connotazione giuridica esclusivamente statale" della S.p.a.
Acquedotto pugliese e della conseguente estromissione della regione Puglia dall'amministrazione e dalla gestione della società stessa.
E, in questa ottica, in particolare articola le proprie censure sulle clausole statutarie che rispettivamente riservano alla società stessa i compiti relativi alla "gestione del servizio idrico integrato", nonché attribuiscono al Ministero del tesoro la totalità delle azioni e la nomina di un amministratore unico.
Si tratta, però, di censure che riguardano propriamente non già lo statuto della Società Acquedotto pugliese, bensì il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, che ha appunto disciplinato la trasformazione del preesistente Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni. Ed invero è l'art. 2 del decreto a prevedere espressamente l'affidamento alla società "Acquedotto pugliese" delle finalità già attribuite al disciolto Ente autonomo, nonché dei compiti relativi alla "gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua a usi civili". È evidente pertanto che la censurata clausola 4.1. dello statuto della società non rappresenta altro che una trascrizione del contenuto normativo del predetto art. 2 del citato decreto.
Allo stesso modo è l'art. 3 dello stesso decreto legislativo che, al comma 2, stabilisce che "le azioni sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista" e, al comma 4, prevede che l'organo gestorio della società possa essere un consiglio di amministrazione o un amministratore unico. La censurata clausola statutaria pertanto si mantiene rigorosamente all'interno di un'opzione già compiutamente prefigurata in modo esplicito dal legislatore.
In definitiva, il ricorso in esame prospetta censure che, in realtà, riguardano norme di legge, delle quali i "comportamenti" e le determinazioni impugnati costituiscono applicazione. Essi non hanno, dunque, di per sé, autonoma attitudine lesiva della sfera di attribuzione regionale costituzionalmente garantita, dal momento che il disposto legislativo predetermina, come si è detto, presupposti, contenuto e forme applicative di essi (sentenze n. 277 del 1998 e n. 467 del 1997). Ma secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, si deve escludere che in sede di conflitto di attribuzioni tra regione e Stato sia possibile impugnare atti (o "comportamenti"), al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge, che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti (o i "comportamenti") impugnati (sentenze n. 467 del 1997, n. 215 del 1996, n. 472 del 1995).
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla regione Puglia nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola