Pronuncia 477/2000 — Rel. Gustavo Zagrebelsky
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27 e 29 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano); degli artt. 1 e 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 "Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano"); degli artt. 3, 4, 6, 8 e 9 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 17 ottobre 1988, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, modificata dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 14, sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano); degli artt.1, 6, e 11 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 22 maggio 1980, n. 8 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano); dell'art.4 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 27 novembre 1983, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano") e degli artt. 2, 5 e 7 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 18 giugno 1987, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 e alla legge regionale 27 novembre 1983, n. 18, recanti norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato l'8 ottobre 1994, depositato in cancelleria il 15 successivo e iscritto al n. 70 del registro ricorsi 1994.
Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;
Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
Udito l'avvocato dello Stato Giovanni Lancia per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Luigi Manzi per la Regione Trentino-Alto Adige.
In particolare, gli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27, 29, della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano), gli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 "Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano"), che modificano marginalmente gli artt. 7 e 11 della precedente legge regionale, gli artt. 3, 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, modificata dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 14, sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), che sostituiscono, rispettivamente, gli artt. 8, 9, 15, 25 e 27 della legge regionale n. 7 del 1982, sono censurati per violazione dell'art. 4, numero 8), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), non essendo stati adeguati nei termini prescritti ai principi introdotti in materia di camere di commercio dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). L'impugnativa è poi estesa agli artt. 1, 6, 11 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), all'art. 4 della legge regionale 27 novembre 1983, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano"), agli artt. 2, 5, 7 della legge regionale 18 giugno 1987, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 e alla legge regionale 27 novembre 1983, n. 18, recanti norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), tutti in materia di stato giuridico del personale delle camere di commercio, in quanto non adeguati ai principi recati dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), richiamati dall'art. 19 della legge n. 580 del 1993.
Secondo il ricorrente le disposizioni statali che definiscono la struttura delle camere di commercio, ne precisano le funzioni, ne fissano la composizione e il funzionamento, disciplinano il personale, vanno considerate come norme fondamentali di riforma economico-sociale, cui anche le regioni a statuto speciale debbono conformarsi, in quanto le camere stesse, per le funzioni e i poteri riconosciuti loro dall'ordinamento (e in particolare quelli di tenere il registro delle imprese, di costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, di promuovere azioni per la repressione della concorrenza sleale) costituiscono strumenti di primario rilievo pubblico. La normativa dettata dalla Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle camere di commercio non risulterebbe essere stata adeguata ai nuovi principi, secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.
In particolare vengono avanzate le seguenti censure:
Con successiva memoria, la difesa della Regione afferma che la sua costituzione in giudizio - avvenuta nel ventesimo giorno dal termine stabilito per il deposito del ricorso, notificato l'8 ottobre
Nel merito, la Regione sostiene che la vigente legislazione regionale, emanata nell'esercizio della potestà legislativa primaria in materia di ordinamento delle camere di commercio, ha anticipato la riforma statale, e che le due discipline, statale e regionale, non sono mai state così simili e corrispondenti. Inoltre, essa ritiene che non si possa far derivare dallo svolgimento, da parte delle camere di commercio, di "funzioni di primario livello pubblico" il carattere di norme di principio - vincolanti anche le regioni speciali - della intera normativa statale in materia.
Le numerose censure mosse alla legislazione regionale impugnata possono raggrupparsi a seconda che riguardino:
3.1. - La legge n. 580 del 1993, con la quale è stato operato il "riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", è il risultato di una gestazione protratta per più legislature, vigente il decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944, con il quale si provvide ad abolire il precedente sistema di organizzazione degli interessi economici in ambito provinciale, facente allora capo ai consigli e agli uffici dell'economia corporativa, disciplinati dal r.d. n. 2011 del 1934, adottato dopo che le originarie camere create con la legge 6 luglio 1862, n. 680, erano state abolite dalla legge 18 aprile 1926, n. 731. La soppressione del sistema corporativo portò all'istituzione in ogni capoluogo di provincia di una camera di commercio, industria e agricoltura, ente di diritto pubblico, avente compiti di coordinamento e di rappresentanza degli interessi commerciali, industriali e agricoli della provincia ed esercitante i poteri in precedenza attribuiti ai consigli dell'economia. Le nuove camere, secondo il disegno del decreto legislativo luogotenenziale, avrebbero dovuto essere amministrate da un consiglio, composto ed eletto secondo criteri di rappresentanza degli interessi economici locali, in base a norme da emanarsi con un successivo decreto legislativo (artt. 4 e 8). L'art. 9 prevedeva che, fino all'elezione del consiglio, l'amministrazione delle camere sarebbe stata affidata a una giunta composta da un presidente e da quattro membri nominati - il presidente - dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste (e, a norma dell'art. 64 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, col presidente della giunta regionale) e - i quattro membri, da scegliersi uno tra i commercianti, uno tra gli industriali, uno tra gli agricoltori e uno tra i lavoratori (secondo la dizione del secondo comma dell'art. 9) - dal prefetto con l'approvazione del Ministro per l'industria e il commercio.
Non essendo stato emanato il decreto legislativo previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944, le camere di commercio, industria e agricoltura furono rette "transitoriamente" per cinquant'anni dalle giunte camerali previste dal citato art. 9, la cui composizione fu successivamente integrata con esponenti di altri settori o figure del mondo produttivo (legge 12 luglio 1951, n. 560 e legge 29 dicembre 1956, n. 1560), ciò che giustificò la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura stabilita dalla legge 26 settembre 1966, n. 792. Rimase così in vita per un lungo arco di tempo una formula organizzativa in cui non solo, secondo tradizione, la funzione rappresentativa e organizzativa degli interessi economici veniva a sommarsi a poteri pubblicistici di carattere amministrativo, ma soprattutto nella quale carattere locale degli interessi e matrice statale degli organi chiamati a rappresentarli convivevano in una figura istituzionale difficilmente definibile. Il sistema venutosi a creare non risultava chiaramente inquadrabile nell'organizzazione dei poteri locali prevista dalla Costituzione nella quale le camere, una volta mantenute in vita, avrebbero dovuto essere inserite, e poneva problemi di coesistenza tra le funzioni regionali e quelle delle camere di commercio negli stessi ambiti di competenza. Nel riordino delle funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali che portò al d.P.R. n. 616 del 1977, fu stabilito il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative allora esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate alle regioni stesse (art. 64, primo comma) ma il nodo della configurazione istituzionale delle camere non fu sciolto. Venne stabilito, ancora una volta in via transitoria, che "le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative [sarebbero state] esercitate dalle camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento" (art. 64, secondo comma).
La riforma contenuta nella legge n. 580 del 1993, del mancato adeguamento alla quale da parte della legislazione della Regione Trentino-Alto Adige si duole il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha alle spalle la vicenda così sommariamente ricostruita.
Di contro, la Regione Trentino-Alto Adige, disponendo unica tra tutte le regioni di una propria potestà legislativa in materia, ha essa stessa delineato nel corso degli anni un proprio ordinamento camerale, facente capo alla legge regionale n. 7 del 1982 (oggetto di successive modificazioni) che ha introdotto rilevanti innovazioni rispetto al sistema previsto dalla legislazione statale allora in vigore, costituita ancora, come si è detto, dalle norme provvisorie contenute nel decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944. La Regione, prima, e lo Stato, poi, hanno quindi operato una propria riforma e, nel presente giudizio, si chiede se quella precedente della Regione, per non essere (stata) adeguata a quella successiva dello Stato, sia incostituzionale.
3.2. - Il problema dell'adeguamento della legislazione regionale a quella statale in materia di ordinamento delle camere di commercio si pone nei termini indicati dall'art. 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come problema di coerenza rispetto alle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica".
La nozione di "norme fondamentali di riforma economico-sociale" che, come la Corte ha numerose volte precisato, deve essere determinata in relazione a indici di valutazione oggettivi, che vincolano lo stesso legislatore, cui non spetta un potere arbitrario di qualificazione in tali termini delle norme che pone (sentenza n. 349 del 1991) si ricava dall'esigenza di unità sotto il profilo delle scelte politiche fondamentali della Repubblica, alla difesa della quale tale limite è preordinato: dall'esigenza cioè che le grandi scelte riformatrici poste con la legge dello Stato non siano contraddette da orientamenti diversamente ispirati del legislatore regionale. Della necessità di circoscrivere la nozione in questione alle sole leggi effettivamente dotate di contenuto riformatore, per non estenderla a ogni legge genericamente nuova, la giurisprudenza di questa Corte è sempre stata consapevole, avendo costantemente affermato che non qualsiasi modifica legislativa merita la qualificazione di "riforma economico-sociale", ma solo quelle innovazioni che corrispondono a scelte di "incisiva innovatività" in settori qualificanti la vita sociale e, in particolare, quelle che mirano a strutturare tali settori attraverso istituzioni che, per la natura degli interessi che coinvolgono, non possono che valere su tutto il territorio nazionale (da ultimo, sentenze nn. 406 del 1995 e 352 del 1996).
Alla luce dei criteri anzidetti, non v'è dubbio che la legge n. 580 del 1993 debba ricomprendersi nella categoria delle leggi in questione, le quali vincolano la potestà legislativa della Regione Trentino-Alto Adige alla stregua dell'art. 4 del suo statuto.
Rispetto all'indefinibile situazione esistente in precedenza, le camere di commercio sono state riqualificate come "enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali" (art. 1), e che rappresentano nel proprio consiglio, formato da componenti designati o eletti dalle organizzazioni delle imprese, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, la struttura economica locale (artt. 10 e 12). Si è venuto così a configurare un ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, che entra a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell'art. 118 della Costituzione, diventando anche potenziale destinatario di deleghe dello Stato e della Regione (art. 2, comma 1). Non c'è dubbio quindi che, per questo suo contenuto, la legge in questione presenta i caratteri della "riforma economico-sociale" alla quale la legislazione regionale deve attenersi.
Il suddetto carattere di "riforma economico-sociale" da riconoscersi alla legge n. 580 del 1993 non significa peraltro che uguale carattere debba essere riconosciuto a tutte le disposizioni della legge dello Stato che determinano la struttura, le funzioni, la composizione e il funzionamento degli organi e disciplinano il rapporto d'impiego del personale delle camere di commercio, con la conseguenza che la legislazione della Regione Trentino-Alto Adige debba conformarsi a esse in ogni loro dettaglio. L'inaccettabilità di tale proposizione - che pare sorreggere una parte delle doglianze prospettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri - è resa manifesta dalla conseguenza: la normazione regionale si ridurrebbe di fatto a mera esecuzione o, al più, integrazione della legge dello Stato, se questa ne prevedesse lo spazio ipotesi che, nella specie, nemmeno si verifica, in quanto la legge n. 580 del 1993, per l'attività normativa ulteriore che si rende necessaria ai fini dell'attuazione delle sue prescrizioni, prevede regolamenti governativi e ministeriali. Tutto ciò sarebbe in pieno contrasto con l'ampiezza della potestà legislativa riconosciuta alla Regione dall'art. 4, numero 8), del suo statuto speciale: una potestà che, per la natura dei limiti che incontra, si usa definire di tipo esclusivo, non essendo subordinata, a differenza di altro tipo di potestà legislativa, nemmeno all'ordinario limite dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.
Il vincolo per la legislazione regionale è invece limitato alle "norme fondamentali" della legge di riforma, cioè a quelle che contengono le opzioni di fondo che costituiscono l'ossatura dell'intervento riformatore: "la qualifica di fondamentale da attribuire alle norme della nuova disciplina può derivare dal costituire esse un elemento coessenziale alla riforma economico-sociale, in quanto la caratterizzano o formano la base del suo sviluppo normativo"; dunque "non tutte le disposizioni, né il loro compiuto tenore letterale, costituiscono 'norme fondamentali di riforma economico-sociale' [...] ma solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono, per i principi enunciati o da esse desumibili" (sentenza n. 482 del 1995). A questa precisazione è da aggiungere soltanto che partecipano della medesima natura e godono pertanto della medesima protezione costituzionale anche le norme che, pur non svolgendo di per sé la funzione di gettare le basi della nuova disciplina, sono legate a quelle da un rapporto di coessenzialità o di necessaria integrazione, tale che la loro assenza, o la loro contraddizione da parte di altra normativa, finirebbero per pregiudicare il raggiungimento degli obbiettivi riformatori o per modificarne o snaturarne la portata (sentenze nn. 99 del 1987 e 323 del 1998).
4.1. - Un primo gruppo di censure riguarda l'autonomia delle camere, autonomia che, sancita nella legge dello Stato, non lo sarebbe, o non lo sarebbe adeguatamente, nella legge della Regione.
La legge n. 580 del 1993 - a parte i poteri relativi alla tenuta del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, disciplinati dall'art. 8 - attribuisce alle camere le "funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese" e per la cura dello "sviluppo nell'ambito delle economie locali" (art. 1, comma 1), nonché per il "supporto e la promozione di interessi generali delle imprese" e - fatte salve le competenze delle amministrazioni statali e delle regioni - quelle nelle materie amministrative economiche relative al sistema delle imprese, nelle forme e con gli strumenti, di natura essenzialmente non autoritativa, previsti dall'art. 2.
Tali funzioni si esercitano in un regime qualificato dall'ampiezza della discrezionalità delle scelte consentite, dalla limitazione dei controlli sugli atti e sugli organi e dall'esclusione di poteri di ingerenza (diversi dalla semplice richiesta di riesame) sul merito delle scelte stesse, nonché dal riconoscimento alle camere della potestà statutaria (art. 3). Questa potestà è configurata dalla legge dello Stato in termini assai ampi: essa è da esercitare in conformità ai principi della legge e concerne l'ordinamento e l'organizzazione delle camere, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, la loro composizione per le parti non disciplinate dalla legge [compresa la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza (art. 10, comma 2) e la possibilità di sostituire il sistema di designazione e nomina nei consigli previsto dalla legge (art. 12, commi 1-4) con quello dell'elezione (art. 12, comma 5)] e le forme di partecipazione.
Tale regime è compendiato nella definizione delle camere quali "enti autonomi" (art. 1, comma 1), principio informatore della riforma - insieme a quello di rappresentatività del quale si dirà in prosieguo - che, pur nell'ambito della tradizionale struttura delle camere come enti pubblici (ancora art. 1, comma 1) - altro principio fondativo della disciplina - costituisce, per così dire, un riflesso nel loro regime giuridico dell'autonomia dei privati operanti nel sistema delle attività economiche a esse facenti capo.
L'anzidetta definizione legislativa, per il suo carattere di fondamento della nuova disciplina, mentre vale a condurre a unità di ispirazione i singoli aspetti di quest'ultima, si impone come limite (positivo) alla legislazione regionale esclusiva.
Di contro a questa impostazione della legge dello Stato, sta la legislazione della Regione Trentino-Alto Adige. Essa indubbiamente, per molti suoi aspetti, costituisce un'anticipazione della legge di riforma statale nel senso di una disciplina delle camere di maggiore garanzia, rispetto alla situazione risultante dal decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944, nei confronti dell'amministrazione, statale o, nel caso del Trentino-Alto Adige, regionale. Ma questa legge, definendo le camere di Trento e di Bolzano "enti locali non territoriali" - definizione generica, compatibile con soluzioni istituzionali negatrici di ogni manifestazione di autonomia e perfino con una configurazione delle camere come enti strumentali di altri enti pubblici - non si spinge fino a riconoscerne il carattere di ente autonomo. C'è dunque su questo punto un contrasto con la legislazione dello Stato: un contrasto non soltanto formale o di parole - poiché si tratta di definizione legislativa non solo descrittiva ma anche normativa - che la Regione, a norma dello statuto e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, era tenuta a eliminare adeguandosi alla legislazione dello Stato che la vincola.
Che la legislazione regionale, sul punto dell'autonomia da riconoscersi alle camere, non sia allineata a quella statale risulta specificamente dal fatto che essa non prevede un aspetto che di tale autonomia, secondo quest'ultima, è qualificante, vale a dire la potestà statutaria. Nulla è detto in proposito, in particolare, nell'art. 10 della legge regionale n. 7 del 1982 che definisce i compiti del consiglio camerale. È bensì vero che la Regione Trentino-Alto Adige, con l'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), ha stabilito che i consigli delle camere di Trento e di Bolzano "definiscono, previo esame con le organizzazioni sindacali del personale camerale, i principi fondamentali dell'organizzazione, le strutture organizzative, le modalità di preposizione alle medesime, la dotazione organica complessiva, nell'ambito della dotazione complessiva le dotazioni organiche per le singole qualifiche". Tale potestà normativa, peraltro, riguardando soltanto aspetti dell'organizzazione amministrativa delle camere, non equivale, né formalmente, né sostanzialmente, a una potestà statutaria e, in particolare, a quella prevista negli artt. 3 e 11 della legge dello Stato.
Pertanto, deve ritenersi l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 7 del 1982, nella parte in cui, definendo la natura delle camere di commercio, manca di qualificarle come enti dotati di autonomia, nonché dell'art. 10 della medesima legge regionale, nella parte in cui, indicando i poteri del consiglio camerale, manca di inserire tra questi l'approvazione dello statuto dell'ente, senza disciplinarne contenuti e procedura conformemente ai principi della legge statale.
4.2. - Altro aspetto fondamentale di principio della disciplina di riforma, chiamato in causa dal ricorso in esame, è la configurazione delle camere non solo come rappresentanti ma, soprattutto, come enti rappresentativi della rete dei soggetti che, secondo la legge, costituiscono la struttura dell'economia provinciale: configurazione che non corrisponde a un'espressa dizione definitoria, analoga a quella che esprime il principio di autonomia, ma che si ricava inequivocabilmente dalla volontà del legislatore, consegnata ai lavori parlamentari relativi alla legge n. 580 del 1993, di differenziare, proprio e innanzitutto su questo punto, il nuovo regime da quello provvisoriamente vigente dal 1944 e, quel che più conta, che risulta dalla disciplina riguardante l'organo su cui fa perno l'organizzazione delle camere. Il carattere rappresentativo del consiglio camerale, organo che esprime gli altri organi di governo - il presidente e la giunta - ed è chiamato ad assumere le deliberazioni principali di competenza delle camere stesse (artt. 1, comma 3, 3, comma 2, e 11), risulta dall'art. 12 della legge, il quale stabilisce che la scelta dei consiglieri avviene tramite designazione da parte dei soggetti da rappresentare (comma 1), ovvero, ove così sia stabilito dallo statuto per i rappresentanti delle categorie produttive, tramite elezione diretta (comma 5).
Ma ente rappresentativo di chi? Il lato sostanziale della rappresentatività, relativo all'individuazione dei soggetti formanti il sistema economico facente capo alle camere, è essenziale quanto quello formale, concernente il principio rappresentativo, relativo al metodo di provvista dei componenti il consiglio (designazione o elezione).
La legge n. 580 del 1993 non si limita a prevedere che i componenti del consiglio sono designati (salva l'ipotesi dell'elezione diretta) dalle imprese appartenenti ai settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e agli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, ma aggiunge altresì una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (artt. 10, commi 2-7; 12, comma 1). La definizione di questo spettro di soggetti interessati alla rappresentanza qualifica in senso fortemente innovativo la struttura delle camere attuali rispetto a quelle esistenti sotto il regime del decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944. Quest'ultimo, quanto alla composizione del consiglio elettivo, rinviava a un decreto legislativo mai emanato e, in attesa, prevedeva una giunta i cui membri erano scelti fra i commercianti, gli industriali, gli agricoltori e i lavoratori (art. 9, comma 2).
La legislazione regionale, sul punto del carattere rappresentativo del consiglio, dopo avere definito le camere enti "a struttura rappresentativa" (art. 1, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1982) e avere attribuito loro "funzioni di rappresentanza unitaria delle categorie economiche in esse operanti" (art. 2), stabilisce che i quattro quinti dei componenti il consiglio rappresentano gli imprenditori, ivi compresi i lavoratori autonomi, e un quinto i liberi professionisti (art. 6). Alle nomine si provvede da parte della giunta regionale su designazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia, nonché degli ordini professionali (art. 7, comma 1). Gli specifici settori economici e le categorie professionali da considerarsi ai fini della designazione sono determinati dalla giunta regionale (art. 7, comma 2).
È evidente che, su questi aspetti essenziali della materia, la legislazione regionale si discosta dai principi della riforma dello Stato. Nella Regione Trentino-Alto Adige, la determinazione dei soggetti economici rappresentati nelle camere si differenzia, per difetto e per eccesso, rispetto a quanto avviene negli ambiti provinciali delle altre regioni, alterando così il carattere rappresentativo dell'ente, quale stabilito, con norma fondamentale di riforma, dalla legge dello Stato.
A ciò è da aggiungere che la legge regionale attribuisce alla giunta regionale poteri determinanti circa l'individuazione dei settori economici e delle categorie professionali da considerare ai fini della richiesta di designazione dei membri del consiglio (art. 7, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1982, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 14 del 1983), senza prevedere strumenti di partecipazione o tutela dei potenziali interessati (del tipo ad esempio di quelli indicati dall'art. 12, comma 3, della legge n. 580 del 1993) e, soprattutto, senza attribuire agli statuti camerali (come si è visto, non previsti dalla legislazione regionale) la possibilità di definire la ripartizione dei consiglieri in rappresentanza dei diversi settori economici (come invece è fatto dall'art. 10, comma 2, della legge statale). Tutto ciò, oltre a finire per incidere sulla struttura rappresentativa dell'ente, viola altresì il principio di autonomia di cui già si è detto, attribuendo, in Trentino-Alto Adige, all'autorità regionale poteri interferenti con la struttura delle camere sconosciuti altrove.
Anche per questi aspetti attinenti al principio di rappresentatività deve dunque rilevarsi che la Regione Trentino-Alto Adige ha mancato di adeguarsi alla legislazione dello Stato e, pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 7 del 1982.
Esse muovono dal presupposto che qualunque deviazione dalla specifica disciplina posta dalla legge dello Stato, qualunque disposizione della legge regionale "non in linea" (come si esprime il ricorso) con una corrispondente disposizione della legge statale costituisca un'esorbitanza dai limiti della competenza legislativa della Regione: il che, come detto in precedenza, non è esatto. Nella specie, è questione esclusivamente di rispetto di "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica" o, se del caso, come il ricorso del Governo si limita ad adombrare, di "armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato" (secondo la dizione dell'art. 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), cosicché non ogni mancata corrispondenza tra disciplina posta dallo Stato e disciplina posta dalla Regione si risolve di per sé in illegittimità di quest'ultima.
Questa ragione di rigetto delle censure in esame è assorbente rispetto ad altre considerazioni che pur potrebbero valere a contrastare l'interpretazione data dal Governo di questa o quella disposizione di legge regionale (ad esempio l'art. 3 della legge regionale n. 7 del 1982, in tema di attribuzioni e compiti delle camere, l'art. 7, in tema di nomina a membro del consiglio camerale di cittadini comunitari; l'art. 10, in tema di funzioni del consiglio [salvo che, per quanto si è detto, in relazione alla potestà statutaria]; l'art. 19, in tema di finanziamento delle camere con riferimento al cosiddetto "diritto annuale" introdotto dal d.-l.
22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 28 febbraio 1982, n. 51; l'art. 29 circa i casi di scioglimento del consiglio camerale), delle quali sarebbero invece sostenibili interpretazioni conformi alla legislazione statale.
Non attengono dunque a quel nucleo normativo indisponibile da parte del legislatore regionale (o, comunque, nessun argomento è portato a favore di tale attinenza):
6.1. - Quanto alla censura mossa all'art. 1 della legge regionale n. 8 del 1980, sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 8 del 1987, perché, disciplinando lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle camere attraverso un rinvio alla disciplina generale concernente il personale della Regione Trentino-Alto Adige, non renderebbe applicabili le disposizioni della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e del decreto legislativo n. 29 del 1993 secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 580 del 1993, essa risulta inammissibile. Della disposizione impugnata il Governo si duole non per il suo contenuto di norma di rinvio, priva di per sé di autonomo contenuto; la sua illegittimità deriverebbe dall'illegittimità delle norme alle quali è operato il rinvio, cioè della disciplina dettata dalla Regione Trentino-Alto Adige per il proprio personale. Senonché, tale illegittimità non è in alcun modo motivata ma è solo apoditticamente affermata, venendo così a mancare un elemento essenziale del ricorso che, come già affermato da questa Corte (sentenza n. 384 del 1999), ne condiziona l'ammissibilità.
In realtà, la censura sollevata rispetto al caso particolare della disciplina dell'impiego dei dipendenti delle camere di commercio rifluisce nella più generale vicenda concernente l'adeguamento di tale disciplina alla normativa statale di riforma contenuta nella legge n. 421 del 1992 e nel decreto legislativo n. 29 del 1993: una vicenda rispetto alla quale - come ricorda il ricorso del Governo - si è inserito anche un ricorso per mancato adeguamento a norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 266 del 1992. Dalla conclusione di essa, per il tramite della norma di rinvio oggetto del presente ricorso, troverà soluzione anche il problema più circoscritto che esso pone rispetto alla disciplina dell'impiego dei dipendenti delle camere di commercio.
6.2. - Infine, sempre con riguardo alla disciplina del rapporto di impiego vigente per le camere di commercio, quanto alla doglianza relativa all'art. 6 della legge regionale n. 8 del 1980 (sostituito dall'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1987), in tema di composizione del consiglio per l'organizzazione e il personale, mossa poiché prevede la presenza di rappresentanti del personale, in contrasto con la disciplina dettata dall'art. 48 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (decreto richiamato dall'art. 19 della legge n. 580 del 1993), nonché quanto alla difficilmente decifrabile doglianza mossa all'art. 4 della legge regionale n. 18 del 1983 (sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 8 del 1987, ed erroneamente indicato nel ricorso come art. 4 della legge regionale n. 8 del 1980), il quale, rimandando all'art. 20 della legge regionale n. 7 del 1982 la disciplina delle procedure di concorso, farebbe riferimento a una normativa in contrasto con il decreto legislativo n. 29 del 1993, basta rilevare che le disposizioni di tale decreto, contenente la riforma dell'impiego pubblico, costituiscono, per espressa dizione del suo art. 1, comma 3, principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, non vincolanti di per sé la potestà legislativa della Regione Trentino-Alto Adige nelle materie attribuite alla competenza legislativa prevista dall'art. 4 del suo statuto, tra le quali rientrano tanto quella dell'ordinamento delle camere di commercio (n. 8) quanto quella dell'ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto (n. 1). Riguardo ai principi desumibili dall'art. 2 della legge n. 421 del 1992 (sulla cui base è stato emanato il decreto legislativo n. 29 del 1993), principi che il comma 2 dello stesso art. 2 e l'art. 3 del decreto legislativo n. 29 qualificano come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, e quindi vincolanti anche la potestà legislativa della Regione Trentino-Alto Adige prevista dall'art. 4 dello statuto, nulla è dato da essi evincere né il ricorrente evince che possa rilevare per sostenere le censure in esame.
Tali questioni debbono pertanto essere dichiarate non fondate.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola