Pronuncia 382/2001 — Rel. Gustavo Zagrebelsky
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59); degliartt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale); del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 [Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 [Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; dell'art. 6, commi 2, 5 e 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59); del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 [Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), promosso con ordinanza emessa il 7 settembre 2000 dalla Corte dei conti, Sezione del controllo, nel procedimento di controllo preventivo di legittimità del d.P.R. 28 marzo 2000, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con provvedimento del 7 settembre 2000 la Corte dei conti, Sezione del controllo, in occasione dell'esame finalizzato alla registrazione del d.P.R. 28 marzo 2000 con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ha sollevato, in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione, alle norme in materia di "agricoltura" contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e agli artt. 1, 3, 4, 8, 11 - in particolare, comma 1, lettere a) e b) - 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), questioni di legittimità costituzionale:
anche in difetto di registrazione da parte dell'organo di controllo), di carattere procedimentale e pertanto immediatamente applicabile, che - conclude l'Avvocatura dello Stato - renderebbe inammissibile la questione anche sotto il profilo del venire meno della potestà decisoria dell'organo rimettente.
Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore (l'8 novembre 2001) la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), i cui artt. 3, 4 e 5, in particolare, hanno sostituito gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, invocati, tra altri, come parametri nel giudizio di costituzionalità delle disposizioni denunciate; che pertanto, in via del tutto preliminare, si rende necessario, stante il mutamento complessivo del quadro costituzionale di riferimento, disporre la restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo esame della questione (da ultimo, ordinanze n. 203 e n. 77 del 2001).
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione del controllo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola