Pronuncia 413/2001 — Rel. Riccardo Chieppa
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 2001 dal giudice di pace di Feltre nel procedimento civile vertente tra Zuanetto Denis contro la Prefettura di Belluno, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che con ordinanza del 15 gennaio 2001 il giudice di pace di Feltre ha sollevato, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione degli artt. 3, 24 e 42, secondo comma, della Costituzione; che il giudice rimettente assume che la predetta disposizione normativa consentirebbe agli organi di polizia stradale di accertare, tramite autovelox, il superamento dei limiti di velocità con valore di prova legale assoluta senza contestuale attribuzione di adeguati strumenti difensivi ai singoli automobilisti; che - sempre secondo il giudice a quo - non sarebbe, infatti, previsto alcun obbligo a carico delle case costruttrici di installare a bordo di moto e autoveicoli dispositivi che permettano una idonea e precisa misurazione tachimetrica della velocità di circolazione, con conseguente violazione:
Considerato che l'ordinanza di rimessione non indica né l'oggetto né i termini della controversia in corso e non contiene alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione sollevata, nonché sul rapporto tra la norma denunciata e la definizione del giudizio, di cui non viene neppure precisato il contenuto della domanda e le ragioni per le quali si dovrebbe fare applicazione della stessa norma denunciata; che le caratteristiche tecniche delle apparecchiature accessorie dei veicoli non sono disciplinate dalla disposizione censurata; che nell'ordinanza di rimessione non risulta neppure alcuna indicazione dei mezzi di prova che le parti intendevano alligare, né alcuna valutazione sull'asserito presupposto di valore vincolante delle risultanze delle apparecchiature omologate e delle altre "fonti di prova" indicate nel comma 6 della norma denunciata; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, e 42, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza indicata in epigrafe del giudice di pace di Feltre.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola