Pronuncia 11/2002 — Rel. Franco Bile
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e degli artt. 15, comma 1, 19, 21, 23 e 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Antonello Colosimo ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione di Aldo Mancurti ed altri nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice relatore Franco Bile;
Uditi l'avv. Mario Sanino per Aldo Mancurti ed altri e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 giugno 2000 nei giudizi riuniti promossi con i ricorsi proposti da alcuni dirigenti generali di diversi Ministeri nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri - aventi ad oggetto l'impugnativa del d.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150 (Regolamento recante la disciplina della costituzione e della tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1 luglio 1999 (Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza), della circolare del 17 gennaio 2000 e della nuova direttiva del 21 gennaio 2000, anch'esse in materia di contratti individuali dei dirigenti - il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e degli artt. 15, comma 1, 19, 21, 23 e 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.lgs.
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 80); che l'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, della legge n. 59 del 1997, è censurato nella parte in cui - apportando modifiche ed integrazioni alla precedente legge di delegazione 22 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) - estende il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali, e rende così applicabili a questi ultimi i principi e criteri direttivi dettati originariamente dall'art. 2 della citata legge n. 421 solo per i dirigenti non generali; che gli artt. 15, comma 1, 19, 21, 23 e 24, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi nn. 80 e 387 del 1998, sono invece censurati nella parte in cui, disciplinando l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali, la responsabilità dirigenziale ed il trattamento economico, pone il nuovo regime dei funzionari già inquadrati nella qualifica di dirigente generale; che, secondo il Tribunale amministrativo regionale, la posizione dei dirigenti generali è necessariamente differenziata rispetto a quella dei dirigenti di prima fascia, onde per le sue caratteristiche dovrebbe essere conservata nell'ambito dei residuali rapporti di pubblico impiego e comunque non potrebbe confluire nel ruolo unico dei dirigenti; che la privatizzazione del rapporto di impiego avrebbe comportato, secondo il Tribunale amministrativo regionale, per i dirigenti generali uno status di debolezza e precarietà che da una parte non consente loro di operare secondo i canoni di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 97 e 98 Cost.), e dall'altra si pone in contraddizione (con conseguente intrinseca irragionevolezza) con il principio di separazione tra funzione governativa di indirizzo e controllo e funzione dirigenziale di attuazione e gestione (art. 3 Cost.); che si sono costituiti in giudizio i dirigenti generali, ricorrenti nei giudizi a quibus, aderendo alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza del ricorso.
Considerato che le norme censurate dal Tribunale amministrativo regionale rimettente sono state trasfuse nelle corrispondenti disposizioni del testo unico di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), onde - come già ritenuto da questa Corte (a partire dalla sentenza n. 84 del 1996 e, successivamente, dalle sentenze n. 454 del 1998 e n. 376 del 2000) - la questione di legittimità costituzionale deve intendersi trasferita su tali disposizioni del testo unico e segnatamente sugli artt. 15, comma 1, 19, 21, 22, 23 e 24, comma 2; che la questione concernente il ruolo unico della dirigenza pubblica (artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, trasfusi nei corrispondenti artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. n. 165 del 2001) è inammissibile perché il Tribunale amministrativo regionale non ha censurato anche lo specifico criterio di delega posto dalla lettera b) del quarto comma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, che prevede l'istituzione di tale ruolo unico: la questione proposta
n. 29 del 1993, con gli artt. 3 e 9 del d.lgs. n. 80 del 1998, trasfusi ora negli artt. 4 e 14 del d.lgs. n. 165 del 2001 - ha accentuato il principio della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo degli organi di Governo e funzione di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti, escludendo, tra l'altro, che il ministro possa revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti; che peraltro questa Corte (sentenza n. 275 del 2001) ha anche ritenuto la legittimità, in materia, della giurisdizione del giudice ordinario proprio con riferimento ai dirigenti generali sul presupposto dell'intervenuta privatizzazione del loro rapporto di impiego.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara:
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto Il redattore: Bile Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola