Pronuncia 494/2002 — Rel. Gustavo Zagrebelsky
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 278, primo comma, e 251, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 2002 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra L. C. e E. F. e altre, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
La Cassazione rileva preliminarmente che: 1) il Tribunale di Roma, con il citato decreto del 12-14 marzo 1998, aveva respinto, in applicazione dell'art. 251 cod. civ., la domanda di L. C. volta ad ottenere la dichiarazione di ammissibilità dell'azione per l'accertamento giudiziale di paternità di B. C., deceduto (in data 3 settembre 1995), in quanto, essendo stato accertato che il presunto padre e la madre del ricorrente erano fratelli uterini e che avevano vissuto, durante l'infanzia, nella stessa abitazione, non risultavano elementi probatori che potessero accreditare l'ipotesi dell'ignoranza del rapporto di parentela intercorrente tra loro; 2) L. C. aveva proposto reclamo contro il citato decreto, sostenendo che: (a) non vi sarebbe prova della conoscenza, da parte di sua madre e di B.
C., del vincolo parentale che li legava; (b) sarebbero, invece, sufficienti le prove della paternità di B. C., in particolare in considerazione del comportamento tenuto nei confronti dello stesso reclamante; 3) la Corte d'appello di Roma, con il citato decreto del 25 marzo - 25 maggio 1999, aveva respinto il reclamo osservando che era stato documentalmente provato che B. C. e la madre del ricorrente erano fratelli uterini e che avevano convissuto, con la loro madre, dal 1936 al 1947, cosicché non poteva esservi dubbio che, al momento dell'eventuale concepimento del reclamante, essi fossero a conoscenza del rapporto di parentela che intercorreva tra di loro, concludendo pertanto nel senso che risultava preclusa, secondo quanto dispone l'art. 278 cod. civ., qualsiasi indagine sulla paternità di L.
C. nei confronti di B. C.; 4) L. C. aveva proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello, lamentando (con il primo e il terzo motivo di impugnazione) la violazione e falsa applicazione del citato art. 278 cod. civ., il difetto di motivazione e l'errata valutazione della buona fede del genitore e prospettando (con il secondo motivo di impugnazione) questione di legittimità costituzionale degli artt. 251, primo comma, e 278, primo comma, cod. civ., in relazione agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione.
(h) l'art. 3 della Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori del matrimonio, stipulata a Strasburgo il 15 ottobre 1975 (firmata ma non ratificata dall'Italia), prevede che la paternità di qualsiasi figlio nato fuori del matrimonio possa essere accertata o stabilita in via giudiziaria o mediante riconoscimento volontario.
Precisa infine la rimettente che le disposizioni censurate, per la chiarezza della loro formulazione, non consentono una diversa interpretazione, tale da superare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati.
L'art. 252 del codice civile del 1942 ha introdotto il riconoscimento dei figli allora denominati «adulterini», ma solo da parte del genitore che, all'epoca del concepimento, fosse libero da vincoli matrimoniali. La riforma del diritto di famiglia, operata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, poi, ha fatto cadere questa limitazione. I figli generati in violazione del dovere di fedeltà coniugale sono stati così resi riconoscibili in ogni caso da parte dei loro genitori naturali e nei confronti di questi ultimi, in forza dell'art. 269 del codice civile, è esperibile l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.
Quanto ai «figli incestuosi», la riforma del 1975 ha mantenuto invece la scelta tradizionale che li esclude dal riconoscimento e dalla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali. L'attuale art. 251, conformemente al corrispondente articolo del codice civile del 1942, stabilisce che «i figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori». La stessa cosa, in forza dell'art. 269, vale per la dichiarazione giudiziale. In conseguenza, le indagini sulla paternità o sulla maternità dei figli nati dalle persone anzidette non sono ammesse (art. 278, primo comma, del codice civile). Questi divieti non operano soltanto in due casi, relativi a situazioni ed eventi che riguardano i rapporti tra genitori, sui quali comunque il figlio nulla può: l'ignoranza in cui quelli, al momento del concepimento, versassero circa il vincolo esistente tra loro (nel caso in cui uno solo dei genitori fosse in buona fede, solo questi può effettuare il riconoscimento; ipotesi cui è assimilato il caso di chi ha subìto violenza sessuale) e, ovviamente, la dichiarata nullità del matrimonio da cui il rapporto di affinità sarebbe derivato.
I figli nati fuori del matrimonio indicati nell'art. 251, primo comma, del codice civile, salvi i limitati casi ora menzionati, sono perciò privati della possibilità di assumere uno status filiationis.
Essi non mancano totalmente di una tutela, essendo loro riconosciuta l'azione nei confronti dei genitori naturali per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione o, se maggiorenni in stato di bisogno, per ottenere gli alimenti (art. 279, primo comma, del codice civile). In conseguenza del divieto di riconoscimento e di dichiarazione, però, nei loro confronti non può operare l'art. 261 del codice civile, secondo il quale il riconoscimento e (per effetto del primo comma dell'art. 277) la dichiarazione comportano da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, compresa la potestà prevista dall'art. 317-bis; non può operare l'art. 262, secondo il quale il figlio naturale riconosciuto o dichiarato assume il cognome del genitore; non possono operare infine le disposizioni relative alla successione dei figli naturali, che si applicano loro solo quando la filiazione sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (art. 573 del codice civile), essendo previsto invece che ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma del ricordato art. 279 del codice civile, spetti un assegno vitalizio (artt. 580 e 594 cod. civ.).
Si può aggiungere la seguente annotazione, circa le conseguenze irragionevoli della normativa vigente. Il figlio che intenda richiedere l'adempimento nei propri confronti dei doveri «naturali» che gravano sui suoi genitori - il mantenimento, l'istruzione e l'educazione - dovrebbe esercitare un'azione, quella prevista dall'art. 279 ricordato, che oggi (dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha reso riconoscibili e dichiarabili giudizialmente tutti gli altri figli nati fuori del matrimonio) è riferibile solo ai «figli incestuosi», in quanto solo rispetto ad essi «non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità» (ancorché la giurisprudenza, talora, con interpretazione antiletterale, abbia riconosciuto l'azione in quella norma prevista anche ai figli naturali riconoscibili ma non riconosciuti o dichiarati).
Di conseguenza, il figlio nato da un rapporto tra le persone indicate nell'art. 251, per ottenere l'adempimento dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione nei suoi confronti, si trova nella necessità di proclamare egli stesso la propria condizione di discriminato; a meno che, comprensibilmente, non preferisca invece rinunciare a ciò che a lui, come a ogni figlio, è dovuto, con la conseguenza paradossale, oltretutto, che i genitori - essi sì «incestuosi» - andrebbero totalmente indenni da quella responsabilità alla quale, con la procreazione, sono soggetti, secondo ciò che è sancito come principio, valido rispetto a ogni genere di prole, dall'art. 30, primo comma, della Costituzione (v. sentenza n. 166 del 1998).
6.1. - Come misura di ordine pubblico familiare, la discriminazione dei figli di genitori incestuosi varrebbe a tutela della concezione costituzionale stessa della famiglia, esigente che fatti tanto gravi come quelli di endogamia, dalla «coscienza sociale» considerati alla stregua di attentati all'ordine naturale dei rapporti interpersonali e, a certe condizioni, puniti come reato, restino fuori dell'ordine giuridico e non possano determinare l'attribuzione di status filiationis.
La Costituzione contiene bensì una clausola generale di riconoscimento dei diritti della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29, primo comma), e ciò consente di esigere comportamenti conformi e di prevedere conseguenze e misure, anche penali, nei confronti degli autori di condotte che della famiglia compromettano l'identità, ciò che avviene, per l'appunto, nel caso dell'incesto. Ma l'adozione di misure sanzionatorie al di là di questa cerchia, che coinvolga soggetti totalmente privi di responsabilità - come sono i figli di genitori incestuosi, meri portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori e designati dalla sorte a essere involontariamente, con la loro stessa esistenza, segni di contraddizione dell'ordine familiare - non sarebbe giustificabile se non in base a una concezione «totalitaria» della famiglia.
Lo stesso codice civile prende in considerazione ipotesi di involontarietà, riferite ai genitori, di fronte alle quali la difesa della famiglia come istituzione si arresta per fare posto alle posizioni individuali: il primo comma dell'art. 251 attribuisce rilievo, ai fini del riconoscimento, alla buona fede dei genitori incestuosi e il secondo comma dell'art. 278 deroga al divieto di indagini sulla paternità e sulla maternità nel caso di forza maggiore (ratto e violenza carnale). La Costituzione non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti: nella specie, il diritto del figlio, ove non ricorrano costringenti ragioni contrarie nel suo stesso interesse, al riconoscimento formale di un proprio status filiationis, un diritto che, come affermato da questa Corte (sentenza n. 120 del 2001), è elemento costitutivo dell'identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dall'art. 2 della Costituzione.
E proprio da tale ultima disposizione, conformemente a quello che è stato definito il principio personalistico che essa proclama, risulta che il valore delle «formazioni sociali», tra le quali eminentemente la famiglia, è nel fine a esse assegnato, di permettere e anzi promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani.
6.2. - Come misura di protezione della famiglia legittima, il divieto di agire per la dichiarazione della filiazione, con le connesse limitazioni delle indagini sulla paternità e maternità naturali, varrebbe a escludere un evento perturbatore della tranquillità della vita familiare tanto grave, quale è l'ingresso in essa, per atto formale, di figli nati da genitori incestuosi. Il fondamento costituzionale di tale protezione sarebbe il terzo comma dell'art. 30 e la riserva ivi prevista a favore dei diritti dei membri della famiglia legittima.
Sennonché tale riserva mal si presta a essere interpretata in modo tanto generico e atecnico, fino a ricomprendervi la protezione di condizioni di serenità psicologica, ciò che potrebbe condurre a negare del tutto il riconoscimento giuridico della filiazione naturale, premessa della tutela che la Costituzione vuole assicurare nel modo più pieno possibile a tutti i figli nati al di fuori del matrimonio. I diritti dei membri della famiglia legittima, di cui all'art. 30, terzo comma, della Costituzione, sono diritti in senso proprio e il problema della loro compatibilità con la tutela da assicurare ai figli nati fuori del matrimonio nasce logicamente solo in quanto vi sia stata una constatazione formale del rapporto di filiazione. In ogni caso, l'ingresso di figli naturali in un rapporto coniugale e in una vita familiare legittima di per sé non è una violazione di diritti ma un incerto del mestiere di vivere.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA