Pronuncia 178/2003 — Rel. Giovanni Maria Flick
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 590 del codice penale e dell'art. 345, comma 1, del codice di procedura penale promosso con ordinanza del 6 giugno 2002 dal Giudice di pace di Locri nel procedimento penale a carico di S.G. ed altra, iscritta al n. 376 del registro ordinanze del 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 2003 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il Giudice di pace di Locri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:
Considerato che l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza non può essere accolta, in quanto dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione si desume in modo inequivoco che il giudice a quo è chiamato a pronunciarsi su una richiesta di archiviazione per difetto di querela, relativa ad un reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale: donde l'incidenza dei quesiti di costituzionalità sollevati sulla decisione che il rimettente deve adottare; che, quanto al merito dei quesiti, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante nell'affermare che la scelta del regime di procedibilità coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legittimità solo per vizio di manifesta irrazionalità (cfr., ex plurimis, sentenza n. 274 del 1997; ordinanze n. 91 del 2001 e n. 354 del 1999; nonché, con specifico riferimento alla perseguibilità a querela delle lesioni colpose gravi, ordinanza n. 204 del 1988); che, in questa prospettiva, la scelta censurata — di prevedere la perseguibilità d'ufficio del delitto di lesioni colpose solo quando si tratti di fatti commessi con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (limitatamente, peraltro, ai casi di lesioni gravi e gravissime), e non anche in rapporto ai fatti commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale — si risolve in un'opzione di politica legislativa che sfugge ad ogni contestazione di legittimità costituzionale: e ciò tanto più a fronte della circostanza che, nel primo caso, viene in rilievo un interesse, quale quello alla tutela del lavoro, che è oggetto di particolare considerazione da parte della stessa Costituzione; che per quanto attiene, poi, al supposto contrasto delle norme denunciate con l'art. 112 Cost., questa Corte ha, del pari, ripetutamente chiarito che la citata norma costituzionale — stabilendo che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale — non esclude che l'ordinamento possa prescrivere determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione di essa (cfr., tra le altre, sentenze n. 114 del 1982; n. 104 del 1974; n. 105 del 1967);
che tale principio, enunciato in rapporto a condizioni di procedibilità rimesse a valutazioni o iniziative di pubblici poteri, non può non valere, ed a fortiori, per le condizioni di procedibilità legate, come la querela, a manifestazioni di volontà della persona offesa: questi ultimi istituti, infatti — subordinando l'insorgenza dell'obbligo di esercitare l'azione penale ad un preventivo apprezzamento del titolare dall'interesse leso dal reato, circa l'esigenza che esso fruisca, nel caso concreto, della tutela offerta in sede penale — non trasformano detto esercizio in facoltativo, né escludono la posizione di assoggettamento del pubblico ministero al principio di legalità processuale; che le questioni vanno dichiarate, pertanto, manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590 del codice penale, e dell'art. 345, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice di pace di Locri con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente Giovanni Maria FLICK, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA