Pronuncia 196/2006 — Rel. Sabino Cassese
ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 marzo 2003, n. SHD/2/2312 (recte: n. SDH/2/2312) recante : “Istruzioni in merito all'applicazione del parere del Consiglio di Stato sul riparto delle competenze in materia di concessione di beni del demanio marittimo e zone di mare ricadenti nelle aree marine protette”, promosso con ricorso della Regione Campania, notificato il 30 maggio 2003 e depositato in cancelleria il 6 giugno 2003, iscritto al numero 20 del registro conflitti del 2003.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese; uditi l'avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato Anna Lidia Caputi Jambrenghi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Regione Campania ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di svolgere le attività amministrative e, in particolare, di rilasciare le concessioni demaniali nelle aree marine protette; che la Regione Campania chiede, conseguentemente, l'annullamento della nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio-Direzione per la difesa del mare 20 marzo 2003, n. SHD/2/2312 (recte: n. SDH/2/2312), recante “Istruzioni in merito all'applicazione del parere del Consiglio di Stato sul riparto delle competenze in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricadenti nelle aree marine protette”, che avrebbe affermato l'esclusiva competenza dello Stato e, per esso, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al rilascio delle concessioni sul demanio marittimo ricadente nelle aree marine protette; che la richiesta di annullamento della nota ministeriale è fondata su quattro motivi:
La Regione osserva che già il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) aveva delegato alle Regioni, nell'ambito della materia “turismo e industria alberghiera”, tutte le funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione avesse finalità turistiche. Successivamente, «nell'ottica […] del superamento sia del limite funzionale della finalità turistica, sia di una visione solo centralista della gestione dei beni ambientali», la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) ha attribuito alla competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di categoria II, classi II e III, riconoscendo altresì alle Regioni la facoltà di intervenire con proprie risorse per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione negli stessi porti.
Quindi, il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materie di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in materia di servizi pubblici di trasporto d'interesse regionale e locale, ha ampliato ulteriormente le funzioni amministrative regionali in materia portuale e di servizi marittimi. Infine, l'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 ha conferito alle Regioni tutte le funzioni amministrative nel settore e, segnatamente, quelle relative «al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia» (con l'unica eccezione di cui all'art. 105, comma 2, lett. e, secondo periodo): formulazione così chiara, secondo la Regione, da non lasciare dubbi sulla competenza regionale in ambiti che, invece, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio pretende, con la nota impugnata, di riservare in via esclusiva allo Stato.
I «vizi di legittimità» e l'«invasione di competenza» della menzionata nota sarebbero, poi, addirittura «evidenti» dopo l'emanazione del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, data, in particolare, «l'espressa attribuzione di una potestà legislativa concorrente alla Regione in materia di porti e di governo del territorio, nonché di valorizzazione dei beni culturali e ambientali»;
Ciò, a maggior ragione, quando si tratta di ambiti che rientrano in “materie trasversali”, nelle quali ben possono esercitarsi competenze regionali e competenze dello Stato, a questo spettando «le determinazioni che rispondono a esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale». Del resto, secondo la ricorrente, la Corte costituzionale (sentenza n. 407 del 2002) ha definitivamente chiarito che, riguardo alla protezione dell'ambiente, non è venuta meno la preesistente legittimazione di interventi regionali diretti a soddisfare «ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato». Conclusivamente, sulla scorta del disegno costituzionale complessivo e della giurisprudenza costituzionale, «nella vicenda in esame spetta allo Stato individuare gli standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale», nonché di fissare i principi fondamentali disciplinando esclusivamente «il modo di esercizio della potestà legislativa regionale», mentre «spetta alla Regione porre la normativa che disciplini l'organizzazione e le funzioni relative, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative connesse».
E tale impostazione «è coerente con l'impianto costituzionale che, nella materia ambientale, distingue quanto riservato allo Stato, e cioè la tutela, e quanto riservato alla Regione, e cioè la valorizzazione». Peraltro, la riforma del Titolo V, ponendo sullo stesso livello la potestà legislativa dello Stato e quella della Regione – in virtù delle nuove formulazioni degli artt. 114 e 117 – non consente allo Stato di incidere, anche indirettamente, sulla nuova autonomia delle Regioni»;
Anzitutto, le competenze non possono non essere attribuite dai soggetti titolari della relativa potestà legislativa nel settore di riferimento. In secondo luogo, con riguardo alle materie di potestà legislativa concorrente, compete alla Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, di adottare una «normativa legislativa che determini l'assetto organizzativo più idoneo delle funzioni» ad essa spettanti. In quest'ottica, «non è ammissibile una impostazione che veda lo Stato attribuire (magari a propri organi, come nel caso di specie) competenze amministrative regolate da leggi regionali (differenti, dunque, da Regione a Regione)», laddove «la logica di sistema richiede una attribuzione di competenze fondata sulle specifiche competenze legislative, con il rispetto dei criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza».
Con riguardo, poi, all'ambito portuale, l'illegittimità dell'impugnata nota ministeriale emergerebbe anche dal suo contrasto con la legge della Regione Campania n. 16 del 2002, secondo cui (art. 8) «[c]on regolamento regionale, con parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, è operata la catalogazione dei porti di interesse regionale ed interregionale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 4, comma 1, lettera d), e comma 3, lettera e), anche al fine delle connesse e conseguenziali disposizioni delle compartecipazioni di gettito di tributi erariali riferibili al territorio della Regione». Ad avviso della ricorrente, tale disposizione esprime il legittimo intervento della Regione in un settore di propria competenza, con conseguente illegittimità dell'atto statale che pretende di disporre in contrasto con quanto ha stabilito il legislatore regionale;
Considerato che la Regione Campania ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di svolgere le attività amministrative e, in particolare, di rilasciare le concessioni demaniali nelle aree marine protette; che la Regione Campania ha chiesto, nel suo ricorso, l'annullamento della nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio-Direzione per la difesa del mare 20 marzo 2003, n. SHD/2/2312 (recte: n. SDH/2/2312), recante “Istruzioni in merito all'applicazione del parere del Consiglio di Stato sul riparto delle competenze in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricadenti nelle aree marine protette”, che avrebbe affermato l'esclusiva competenza dello Stato e, per esso, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al rilascio delle concessioni sul demanio marittimo ricadente nelle aree marine protette; che la deliberazione della Giunta regionale della Campania del 9 maggio 2003 n. 1761, in base alla quale – ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – è stato proposto il ricorso in esame, indica nella parte dispositiva, quale oggetto dell'impugnativa, “il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 marzo 2003 prot. n. DEM2A-1064/2002” e, cioè, un atto del tutto diverso da quello che forma oggetto del ricorso; che, pertanto, non vi è corrispondenza fra l'oggetto del ricorso e il contenuto della delibera di impugnazione adottata dalla Giunta regionale; che, a norma dell'art. 39, comma 3, della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione fra Stato e Regione «è proposto […] per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa»; che tale espressione – non dissimile da quella adoperata negli artt. 31, comma 3, e 32, comma 2, della stessa legge n. 87 del 1953 relativamente alla proposizione dei ricorsi con i quali si faccia questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione o dello Stato – implica la piena corrispondenza fra il contenuto della determinazione di impugnare l'atto e l'oggetto del ricorso per conflitto;
che tale corrispondenza soddisfa un'esigenza non soltanto di natura formale, ma sostanziale, poiché la legittimazione attiva (del Presidente del Consiglio dei ministri e) del Presidente della giunta regionale a proporre un conflitto dev'essere sostenuta da una determinazione impegnativa e inequivoca (del Governo o) della Giunta regionale, «e ciò per l'importanza dell'atto e per gli effetti costituzionali ed amministrativi che l'atto stesso può produrre» (sentenza n. 33 del 1962 e, con riguardo alle questioni promosse ai sensi dei menzionati artt. 31 e 32 della legge n. 87 del 1953, fra le molte, sentenze n. 300 del 2005, n. 286 del 2004, n. 238 del 2004, n. 43 del 2004 e n. 315 del 2003).
DISPOSITIVO per questi motivi la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione per l'annullamento della nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio-Direzione per la difesa del mare 20 marzo 2003, n. SDH/2/2312, recante “Istruzioni in merito all'applicazione del parere del Consiglio di Stato sul riparto delle competenze in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricadenti nelle aree marine protette”, promosso dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente Sabino CASSESE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2006.
Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA