Pronuncia 347/2006 — Rel. Alfonso Quaranta
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19; 11, commi 1, 2 e 4; 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 13; 14, commi 1 e 3; 15; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 19, commi 1 e 2, della delibera legislativa adottata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 – stralcio XIII), recante «Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 27 gennaio 2006, depositato in cancelleria il successivo 4 febbraio ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2006.
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 27 gennaio 2006 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 4 febbraio, ha proposto questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa adottata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 – stralcio XIII), recante «Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti», con riguardo, in particolare, agli articoli 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19; 11, commi 1, 2 e 4; 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 13; 14, commi 1 e 3; 15, nella parte in cui consente la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato dei lavoratori appartenenti all'area artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 19, commi 1 e 2; che un primo gruppo di disposizioni (articoli 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19; 11, commi 1, 2 e 4; 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 13; 14, commi 1 e 3; 16, commi 1, 2 e 3) erano già contenute nella delibera legislativa adottata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1084), recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»; che in ordine alla delibera legislativa da ultimo richiamata il Commissario dello Stato aveva proposto questione di legittimità costituzionale; che nel corso del relativo giudizio, in prossimità della camera di consiglio, il ricorrente depositava memoria con la quale chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché la delibera legislativa in questione era stata promulgata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie), con omissione delle disposizioni censurate; che questa Corte, con ordinanza n. 204 del 2006, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere; che il Commissario dello Stato, nell'impugnare le disposizioni della delibera legislativa de qua, corrispondenti alle norme già contenute nel disegno di legge n. 1084 ed espunte, in sede di promulgazione, dalla legge della Regione Siciliana n. 19 del 2005, ha indicato i parametri costituzionali che assume lesi, ma ha formulato le censure richiamando, per relationem, le argomentazioni svolte nel precedente ricorso;
che, in particolare, il Commissario dello Stato impugna:
Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli articoli 3; 9; 51; 97; 81, quarto comma; 97; 114; 117, secondo comma, lettera o); 119 Cost., distintamente evocati, nonché in relazione ad «interferenza» nelle materie «diritto civile» e «penale» – della delibera legislativa adottata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 – stralcio XIII), recante «Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti», ed in particolare degli articoli 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19; 11, commi 1, 2 e 4; 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 13; 14, commi 1 e 3; 15, nella parte in cui consente la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato dei lavoratori appartenenti all'area artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 19, commi 1 e 2; che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 9 (Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censure; che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 351 del 2003; cfr. altresì, ex multis, ordinanze numeri 204 e 147 del 2006, numeri 403, 293 e 169 del 2005); che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente Alfonso QUARANTA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2006.
Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA