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Pronuncia 246/2009 — Rel. Franco Gallo

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 135, comma 2, 136, 141, comma 1, da 144 a 160, 166, commi 1 e 4, 170, comma 3, lettera i), 172, comma 2 e 176, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Emilia-Romagna (mediante due ricorsi), Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata, con ricorsi notificati il 24 aprile, l'8, il 12, il 13, il 12-21 e il 12-27 giugno 2006, depositati in cancelleria il 27 aprile, il 10, il 14, il 15, il 16, il 17, il 20, il 21 ed il 23 giugno 2006, ed iscritti ai nn. 56, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 ed 80 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché gli atti di intervento dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF Italia), della s.p.a. Biomasse Italia ed altre società; udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 il Giudice relatore Franco Gallo; uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria, Lucia Bora e Guido Meloni per la Regione Toscana, Luigi Manzi per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Umbria, Giandomenico Falcon per la Regione Liguria, Fabrizio Lofoco per la Regione Puglia, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Gustavo Visentini per la Regione Marche, Alessandro Giadrossi per l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF Italia), e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.– Con ricorso notificato il 24 aprile 2006, depositato il 27 aprile successivo e iscritto al n. 56 del registro ricorsi del 2006, la Regione Emilia-Romagna ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, tra queste, degli artt. 154 e 155.

1.1. – Il censurato art. 154 disciplina la «Tariffa del servizio idrico integrato», prevedendo, al comma 1, che essa ha natura di corrispettivo «ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”». Il comma 2 stabilisce che «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua».

I successivi commi da 3 a 7 prevedono che: a) «Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresí riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.

L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale»; b) «L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio»; c) nella modulazione della tariffa, che è applicata dai soggetti gestori, «sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito»; d) per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi, «sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali»; e) «l'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato».

1.2. – L'art. 155 disciplina la «Tariffa del servizio di fognatura e depurazione», prevedendo, al comma 1, che: a) le relative quote sono «dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» e che «il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito»; b) «la tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito».

1.3. – La ricorrente censura il citato art. 154, sostenendo che esso prevede «poteri ministeriali sovraordinati a quelli delle regioni, in violazione della competenza legislativa propria spettante alle regioni a termini dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione», in quanto, nell'istituire e disciplinare la tariffa del servizio idrico quale «corrispettivo del servizio idrico integrato», attribuisce: a) al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il compito di definire con decreto «le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua»; b) al «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» il compito di stabilire con decreto «i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica».

A detta della ricorrente, la disposizione víola: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché incide sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali, esercitata nel caso di specie con la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), la quale, secondo la ricorrente, diversamente dall'impugnata norma statale, incentiva un riparto delle risorse ambientali mirato alla sostenibilità dello sviluppo e si basa sulla qualità del servizio reso; b) l'art. 119, primo e secondo comma, Cost., perché incide su un'entrata la cui disciplina ricade nell'àmbito della competenza regionale e, perciò, lede l'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni; c) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), i cui criteri stabiliscono: (c.1.) il rispetto delle attribuzioni regionali «come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» [art. 1, comma 8, alinea, della legge di delegazione]; (c.2.) lo «sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio, nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere piú efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali» [art. 1, comma 8, lettera d), della legge di delegazione]; d) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge n. 308 del 2004, per eccesso di delega, non prevedendo la fonte delegante «l'introduzione ex novo dell'imposta in questione»; e) l'art. 3 Cost. [non espressamente evocato], perché non è «coerente con l'evoluzione della stessa legislazione statale», omettendo di indicare, tra i criteri per la determinazione della tariffa, gli «obiettivi di miglioramento della produttività», criterio invece previsto dall'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

1.4. – La stessa ricorrente denuncia, inoltre, il citato art. 155 «per le stesse ragioni».

1.5. – A sostegno delle questioni prospettate, la Regione osserva che la legge regionale n. 7 del 2004 ha introdotto in Emilia-Romagna un metodo di tariffazione partecipato ed innovativo, basato su meccanismi che incentivano il risparmio delle risorse ambientali. A detta della ricorrente, tale metodo tariffario regionale ovvia al piú evidente difetto del metodo tariffario nazionale – e cioè l'impossibilità di incentivare il risparmio idrico e la qualità del servizio – perché consente di promuovere l'efficienza senza incrementare il costo per l'utenza e di favorire i comportamenti virtuosi di risparmio e conservazione, includendo nella tariffa di riferimento strumenti di promozione della qualità del servizio e allineando la regolazione tariffaria agli indirizzi e obiettivi del Piano di tutela delle acque, in termini di risparmio. Inoltre, le norme regionali prevedono elementi di «calmierazione» tariffaria per i soggetti svantaggiati economicamente.

La ricorrente chiede, infine, la sospensione dell'esecuzione dei denunciati artt. 154 e 155, sul rilievo che essi si sostituiscono alla «disciplina regionale sulla tariffa relativa al servizio integrato ed alla gestione dei rifiuti dettata dalla legge regionale n. 7/2004, interrompendo la sperimentazione avviata e ingenerando incertezza rispetto agli oneri tributari da assolvere, con grave danno per la certezza dei rapporti giuridici e per i bilanci degli enti coinvolti».

1.6. – Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure e contestando, altresí, i presupposti della richiesta sospensione. Tuttavia, successivamente, è stata depositata la delibera del Consiglio dei ministri del 9 giugno 2006, con la quale il Governo ha deciso di «rinunciare all'intervento».

1.7. – Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.

1.8. – In prossimità della camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione delle disposizioni censurate, la ricorrente ha depositato memoria, insistendo in quanto già richiesto.

1.9. – Con ordinanza n. 245 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione delle disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006.

1.10. – In prossimità dell'udienza, la ricorrente Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria, insistendo in quanto già richiesto e precisando che le ragioni di doglianza nei confronti dei censurati artt. 154 e 155 permangono anche dopo l'abolizione dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti da parte del comma 5 dell'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

1.11. – Ha depositato memoria in prossimità dell'udienza anche l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

2.– Con ricorso notificato l'8 giugno 2006, depositato il 10 giugno successivo e iscritto al n. 68 del registro ricorsi del 2006, la Regione Calabria ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 135, comma 2, 136, 141, comma 1, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 176, comma 1.

2.1. – Il censurato art. 135, comma 2, prevede che «Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresí intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero».

Ad avviso della ricorrente, la quale non evoca alcuno specifico parametro costituzionale, detta disposizione víola le competenze regionali in materia di individuazione dei soggetti preposti ai compiti di polizia amministrativa, perché il precedente comma 1 - il quale prevede che «In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità» - attribuisce alle Regioni la competenza ad accertare gli illeciti amministrativi e ad erogare le relative sanzioni.

La ricorrente lamenta, in particolare, che la norma censurata «cristallizza i compiti delle diverse forze di polizia, affidando il ruolo centrale a strutture facenti capo allo Stato e relegando ad un ruolo facoltativo e residuale il Corpo forestale, vale a dire quella che, in precedenza, era l'unica forza espressamente contemplata, sia pure come struttura “concorrente” con altre, che le regioni erano ovviamente chiamate a specificare», con la conseguenza «di avocare allo Stato una competenza già trasferita agli enti territoriali infra-statuali».

2.2. – L'art. 136 denunciato dispone che: a) «le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici»; b) le Regioni ripartiscono «le somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento».

La ricorrente censura la norma, perché, nel disciplinare i proventi delle sanzioni amministrative, che costituiscono entrate regionali, pone un vincolo di destinazione delle somme a vantaggio delle «opere di risanamento e riduzione dell'inquinamento» dei corpi idrici e víola cosí l'art. 119 Cost., perché tale vincolo è illegittimo «come dimostrato dalla costante giurisprudenza» della Corte costituzionale.

2.3. – La Regione denuncia, inoltre, [senza che la disposizione risulti fra quelle elencate nella delibera a ricorrere] in riferimento al principio di leale collaborazione, l'art. 141, comma 1, il quale dispone, in apertura del Titolo I (Principi generali e competenze) della Sezione III (Gestione delle risorse idriche) del d.lgs. n. 152 del 2006, che «Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», perché interviene in un settore in cui vi è concorrenza di competenze, senza che vi sia prevalenza di una materia sulle altre, ma non prevede un «coinvolgimento degli enti regionali che vada ben oltre il semplice parere, e che si incardini essenzialmente sul modello dell'intesa in senso forte».

Osserva la ricorrente che, nella disciplina della gestione delle risorse idriche si «realizza un complesso intreccio di interessi e competenze in cura a diversi livelli istituzionali» (Corte costituzionale, sentenza n. 412 del 1994) e che tale disciplina non è riconducibile: a) alla competenza legislativa esclusiva statale in tema di «tutela della concorrenza», perché ad essa sono ascrivibili i soli servizi pubblici locali «di rilevanza economica» (Corte costituzionale, sentenza n. 272 del 2004), tra i quali non rientrano i servizi idrici; b) alla competenza legislativa esclusiva statale in tema di «funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», perché gli «ambiti territoriali ottimali» nei quali si svolge il servizio idrico integrato hanno una dimensione territoriale variabile, «tale da escludere che la gestione dei servizi in questione possa considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale».

Ad avviso della Regione, la disciplina in questione è, invece, riconducibile alle materie, di competenza legislativa concorrente o residuale regionale: a) del «governo del territorio», per l'evidente collegamento fra gestione del servizio e àmbito territoriale; b) della «tutela della salute», per le «ricadute che la tutela delle risorse idriche non può non avere sul diritto alla salute degli individui, anche inteso come diritto all'ambiente salubre»; c) dei «servizi pubblici locali», sulla scorta delle pronunce della Corte costituzionale n. 222 del 2005 e n. 26 del 2006».

2.4. – La Regione Calabria censura anche gli artt. 144, 145 e 146.

2.4.1. – La prima di tali norme, nel disciplinare «Tutela e uso delle risorse idriche», prevede che: a) «tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato» (comma 1); b) «le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» (comma 2); c) «la disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici» (comma 3); d) «gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità» (comma 4).

Il successivo art. 145 disciplina l'«Equilibrio del bilancio idrico», attribuendo all'Autorità di bacino competente il compito di definire ed aggiornare «periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi» e di pianificare l'economia idrica, in funzione degli usi cui sono destinate le risorse. Prevede, inoltre, che, nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, «le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati».

L'art. 146, allo scopo di realizzare il risparmio idrico, prevede che le Regioni adottino «norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi» ed elenca le specifiche finalità da perseguire.

2.4.2. – La ricorrente impugna nel complesso le suddette disposizioni, affermando che esse, nel dettare «i principi generali alla luce dei quali porre in essere la gestione del demanio idrico», violano: a) l'art. 76 Cost., in combinato disposto con l'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004, perché tale legge «impone al legislatore il rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite all'interno del decreto legislativo n. 112 del 1998» e l'art. 88, comma 1, lettera h), di tale decreto legislativo stabilisce che hanno rilievo nazionale i soli cómpiti relativi «ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato», con l'ulteriore conseguenza della «impossibilità per lo Stato di dettagliare la normativa in materia, dovendosi limitare alla predisposizione di un quadro assolutamente generale nel quale le regioni (e, se del caso, gli enti locali) siano lasciati liberi di agire nel modo ritenuto piú consono alla tutela del proprio territorio ed al soddisfacimento delle esigenze della propria popolazione»; b) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché incidono sulla materia, di potestà legislativa residuale regionale, dei «servizi pubblici locali»; c) il principio di leale collaborazione, perché non prevedono «una partecipazione effettiva delle regioni alla determinazione dei loro contenuti»; d) l'art. 118 Cost., perché recano «disposizioni di minuto dettaglio, indiscutibilmente ultronee rispetto alla fissazione di standards di tutela uniformi, in contrasto, quindi, con i principi che reggono il riparto delle funzioni amministrative».

Quanto, in particolare, all'art. 146, comma 3, la stessa ricorrente afferma anche che esso – nell'attribuire al Ministro dell'ambiente la potestà regolamentare per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature – víola: a) in via principale, l'art. 117, sesto comma, Cost., perché prevede «un potere regolamentare in capo allo Stato in un settore non riconducibile ad una materia di competenza esclusiva ex art. 117, secondo comma»; b) in via subordinata, il principio della leale collaborazione, per la «mancata previsione della necessità di un coinvolgimento dei rappresentanti degli enti regionali».

2.5. – La Regione denuncia, nel loro complesso, gli artt. da 147 a 158, affermando che essi, nel disciplinare la materia della gestione delle risorse idriche, violano il principio di leale cooperazione, perché, trattandosi di una materia nella quale vi è «intreccio di competenze trasversali, concorrenti e residuali», avrebbero dovuto essere adottati con «un coinvolgimento degli enti regionali che vada ben oltre il semplice parere, e che si incardini essenzialmente sul modello dell'intesa in senso forte».

2.6. – La ricorrente censura poi l'art. 148, il quale reca una dettagliata disciplina dell'«Autorità d'ambito territoriale ottimale», prevedendo che essa «è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1» (comma 1). La disposizione prevede, inoltre, ai commi da 2 a 4, che: a) «le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato» (comma 2); b) «i bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere» (comma 3); c) i costi di funzionamento «fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale» (comma 4).

Prevede, infine, al comma 5 che: «Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima».

Ad avviso della Regione, la disposizione, che, «nel suo complesso», individua «nell'Autorità d'ambito la struttura cui è affidata la gestione delle risorse idriche», víola: a) l'art. 76 Cost., in combinato disposto con l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, perché tale legge «impone al legislatore il rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite all'interno del decreto legislativo n. 112 del 1998» e l'art. 86, comma 1, di tale decreto legge stabilisce che «alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio», con la conseguenza che, con la disposizione denunciata, «lo Stato priva gli enti territoriali di poteri amministrativi loro attribuiti»; b) l'art. 117 Cost., perché «espropria le regioni di poteri legislativi», che, in base all'art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono di spettanza regionale; c) l'art. 118 Cost., perché «ipostatizza un certo assetto di competenze amministrative, senza tener conto delle peculiarità di ciascun territorio, peculiarità che soltanto in sede di legislazione regionale possono trovare adeguata rispondenza».

Inoltre – sempre per la Regione – i commi 3 e 5 del citato art. 148, nel disciplinare, rispettivamente, la pubblicazione e trasmissione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, violano l'art. 117 Cost., «in ragione del contenuto di estremo dettaglio che essi recano», che incide sulle potestà legislative regionali, non attenendo alla tutela dell'ambiente in senso stretto, ma «a misure organizzative che le regioni devono poter calibrare in relazione alle peculiarità del proprio territorio».

2.7. – La ricorrente censura l'art. 149, il quale, al comma 1, attribuisce all'Autorità d'ambito il compito di predisporre e aggiornare il piano d'ambito, costituito dai seguenti atti, dettagliatamente definiti nei commi da 2 a 5: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario. Il comma 6 dello stesso articolo prevede che «Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati».

A detta della stessa ricorrente: a) il comma 1 della disposizione, il quale prevede la predisposizione del piano d'ambito indicandone il contenuto, víola gli artt. 117 e 118 Cost., perché attribuisce illegittimamente allo Stato la disciplina dell'«esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli enti infra-statuali»; b) i successivi commi da 2 a 5 sono illegittimi, perché attuativi del comma 1; c) il comma 6 è illegittimo, perché, specificando la disciplina relativa alle fasi successive alla delibera di approvazione del piano d'àmbito, detta una «disciplina procedurale assai dettagliata».

2.8. – Oggetto di censura è anche il successivo art. 150, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che «l'Autorità d'ambito […] delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» e «aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia».

La ricorrente lamenta che la norma, nel disciplinare la forma di gestione del servizio e le procedure di affidamento dello stesso «basandosi essenzialmente sulla disciplina dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000», víola l'art. 117 Cost., «sulla scorta delle affermazioni […] della sentenza n. 272 del 2004», perché: a) «dimostra chiaramente l'intento dilatatorio perseguito dal legislatore statale relativamente alle competenze di cui è titolare»; b) «l'esclusione di ogni rilievo della “tutela della concorrenza” nel settore che ci occupa configura, in effetti, come improponibile una recezione della normativa dal precitato art. 113».

2.9. – È censurato, poi, il l'art. 151, che prevede che i rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato «sono regolati da convenzioni predisposte dall'Autorità d'ambito» e indica il contenuto delle convenzioni tipo e dei relativi disciplinari.

Ad avviso della Regione, la disposizione è illegittima perché «prosieguo logico e specificazione» dell'art. 150.

2.10. – È censurato l'art. 153, a norma del quale: a) «le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare»; b) le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato sono trasferite al soggetto gestore, «che subentra nei relativi obblighi; di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica».

La Regione lamenta che la disposizione è illegittima per le medesime ragioni esposte in relazione all'art. 150.

2.11. – La ricorrente denuncia anche l'art. 154, affermando che esso, nel disciplinare la tariffa del servizio idrico integrato «fissando i parametri in base ai quali essa deve essere concretamente determinata», si pone in contrasto con: a) gli artt. 117 e 118 Cost., come interpretati dalla sentenza n. 335 del 2005, perché «La determinazione della tariffa di un servizio rientra, evidentemente, negli aspetti di pura gestione dello stesso, e dunque non può non tradursi in una normativa di minuto dettaglio (sul presupposto – che si è qui fatto proprio, peraltro solo per ipotesi – che si versi un ambito materiale comunque riconducibile alla competenza trasversale dello Stato)»; b) l'art. 119 Cost., «in ragione della compressione che si viene a creare dell'autonomia di entrata costituzionalmente garantita a regioni ed enti locali».

In via subordinata, quanto ai commi 2 e 3 della disposizione, la Regione lamenta che essi violano: a) l'art. 117, sesto comma, Cost., perché prevedono poteri regolamentari che incidono su materie diverse da quelle di competenza esclusiva statale; b) in via ulteriormente subordinata, il principio di leale cooperazione, perché «i poteri regolamentari ivi contemplati non prevedono, nel loro esercizio, alcun coinvolgimento delle istanze rappresentative di regioni ed enti locali».

2.12. – È denunciato anche l'art. 155 per le medesime ragioni di cui al punto 2.11.

2.13. – La Regione impugna, inoltre, l'art.156, il quale dispone che la tariffa del servizio idrico integrato è riscossa dal gestore e regola le modalità della riscossione.

Per la ricorrente, la disposizione víola gli artt. 117 e 118 Cost., perché «si occupa della disciplina della riscossione della tariffa, incidendo dunque su un aspetto di ulteriore dettaglio rispetto a quanto previsto negli artt. 154 e 155».

2.14 – Sono censurati anche gli artt. 159 e 160.

2.14.1. – La prima di tali disposizioni istituisce e disciplina sul piano strutturale l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, in particolare disponendo che: a) «il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, assume la denominazione di Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, di seguito denominata “Autorità”, con il compito di assicurare l'osservanza, da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto» (comma 1); b) sono organi dell'Autorità «il presidente, il comitato esecutivo ed il consiglio, che si articola in due sezioni denominate “Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche” e “Sezione per la vigilanza sui rifiuti”; ciascuna sezione è composta dal presidente dell'Autorità, dal coordinatore di sezione e da cinque componenti per la “Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche” e da sei componenti per la “Sezione per la vigilanza sui rifiuti”» (comma 2); c) «il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Autorità e dai coordinatori di sezione» (comma 2); d) «il consiglio dell'Autorità è composto da tredici membri e dal presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri» (comma 2); e) «il presidente dell'Autorità e quattro componenti del consiglio, dei quali due con funzioni di coordinatore di sezione, sono nominati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, due su proposta del Ministro per la funzione pubblica, uno su proposta del Ministro delle attività produttive relativamente alla “Sezione per la vigilanza sui rifiuti”, quattro su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome» (comma 2); f) il «Presidente dell'Autorità è il legale rappresentante, presiede il comitato esecutivo, il consiglio e le sezioni nelle quali esso si articola» (comma 3); g) il «comitato esecutivo è l'organo deliberante dell'Autorità» (comma 3); h) «l'organizzazione e il funzionamento, anche contabile, dell'Autorità sono disciplinati, in conformità alle disposizioni di cui alla parte terza e quarta del presente decreto, da un regolamento deliberato dal Consiglio dell'Autorità ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» (comma 4).

2.14.2. – L'art. 160 dispone, al comma 1, che, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 1 dell'articolo 159, «l'Autorità vigila sulle risorse idriche e sui rifiuti e controlla il rispetto della disciplina vigente a tutela delle risorse e della salvaguardia ambientale esercitando i relativi poteri ad essa attribuiti dalla legge». I commi 2 e 3 dello stesso articolo 160 individuano nel dettaglio le singole attività svolte dall'Autorità, nonché gli strumenti sanzionatori e di controllo dei quali essa dispone.

2.14.3. – La ricorrente sostiene che i suddetti artt. 159 e 160, nell'istituire un'autorità di vigilanza e nel disciplinare i compiti e le funzioni dell'autorità medesima, violano: a) gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto: (a.1.) «escludono qualunque intervento regionale che incida su un ambito che incide indiscutibilmente sulle attribuzioni costituzionali alle regioni» e, perciò, adottano «una prospettiva tale per cui è lo Stato ad avere un monopolio sostanzialmente assoluto»; (a.2.) determinano illegittimamente «la concentrazione in capo allo Stato della funzione di vigilanza», mentre al riguardo «non può non prospettarsi una contiguità tra le competenze normative in tema di gestione e quelle in tema di vigilanza», come evidenziato dalle sentenze n. 106 e n. 63 del 2006; b) l'art. 118 Cost., sub specie del principio di sussidiarietà, perché non si può «negare che il livello regionale di governo è ampiamente nelle condizioni di assicurare lo svolgimento di questa funzione [e cioè della funzione di vigilanza], ed anzi – per la migliore conoscenza delle peculiarità del proprio territorio – lo è in misura certo maggiore rispetto ad una autorità centrale».

Quanto, in particolare, al comma 2 dell'art. 159, la stessa ricorrente sostiene che esso contrasta con: a) l'art. 76 Cost., in combinato disposto con l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 perché tale legge «impone al legislatore il rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite all'interno del decreto legislativo n. 112 del 1998» e l'art. 88, comma 1, lettera h), di tale decreto legge prevedeva che «il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche era composto “da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente”, con conseguente “arretramento”, nella disposizione impugnata, «della posizione assegnata ai rappresentanti regionali»; b) l'art. 118 Cost., perché «lede le prerogative costituzionali delle regioni»; c) il principio di leale collaborazione, perché «lede le prerogative costituzionali delle regioni».

Quanto, poi, al comma 4 dello stesso art. 159, la Regione afferma che esso víola: a) l'art. 117, sesto comma, Cost., perché «la disposizione si traduce nella attribuzione allo Stato di un potere regolamentare in un ambito diverso da quello per cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva»; b) il principio di leale collaborazione, per «il mancato coinvolgimento delle istanze rappresentative delle regioni nella approvazione di un regolamento che avrebbe importanti ricadute sulla gestione delle risorse idriche».

2.15. – La Regione denuncia, infine, l'art. 176, comma 1, il quale prevede che «Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione», in riferimento all'art. 117, comma 3, Cost., perché «l'autoqualificazione alla stregua di norme di principio è da ritenersi illegittima, nella misura in cui non tiene conto della riscontrabilità di (molte) disposizioni che, come in precedenza si è visto, intervengono, disciplinando aspetti eminentemente di dettaglio, su materie di competenza concorrente».

2.16. – In prossimità dell'udienza, la ricorrente Regione Calabria ha depositato memoria, insistendo in quanto già richiesto.

3.– Con ricorso notificato tramite il servizio postale, consegnato all'ufficio postale il 12 giugno 2006, pervenuto al destinatario il 21 giugno 2006, depositato il 14 giugno 2006 e iscritto al n. 69 del registro ricorsi del 2006, la Regione Toscana ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 148, comma 5, 149, comma 6, 154, 155, 159, comma 2, 160, comma 2, lettere f) e g).

3.1. – La ricorrente censura l'art. 148, comma 5, in riferimento l'art. 117, quarto comma, Cost., perché, disciplinando l'adesione dei Comuni alla gestione unica del servizio idrico integrato, incide sulla materia, di potestà legislativa residuale regionale, dei «servizi pubblici locali».

Osserva la Regione che la Corte costituzionale ha operato una distinzione all'interno dei servizi pubblici locali tra quelli dotati di rilevanza economica e quelli che ne sono sprovvisti: mentre questi ultimi possono ricondursi alle materie di competenza residuale delle Regioni, per quelli a rilevanza economica lo Stato è legittimato a porre principi in virtú della sua competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. La competenza statale si riferisce, però, solo alle disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi.

Ad avviso della ricorrente, la previsione di eventuali deroghe alla gestione unica del servizio idrico integrato per particolari enti territoriali ed in particolari circostanze, non concretizza una misura volta a tutelare la concorrenza, perché è strettamente connessa a «valutazioni sulle caratteristiche e sulle tipologie degli enti che insistono sul territorio nonché a valutazioni sull'opportunità ed economicità di gestioni separate che non possono che competere alle regioni».

3.2. – È poi censurato l'art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché esso, nello stabilire che il piano d'ambito è trasmesso alla Regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e nel prevedere un potere di controllo da parte dell'Autorità di vigilanza, che «presenta una composizione fortemente sbilanciata a favore dei rappresentanti ministeriali», víola: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., incidendo, in parte, sulla materia, di potestà legislativa residuale regionale, dei «servizi pubblici locali»; b) l'art. 117, terzo comma, Cost., incidendo, in parte, sulla materia, di potestà legislativa concorrente regionale, del «governo del territorio», dettando disposizioni di dettaglio.

Sostiene la ricorrente che, poiché «il contenuto del Piano d'ambito consente di ricondurlo in parte alla materia dei servizi pubblici ed in parte alla materia del governo del territorio (basti pensare al programma delle manutenzioni e degli investimenti)», la competenza legislativa statale deve essere ritenuta limitata alla disciplina di stretta tutela della concorrenza e alla fissazione dei principi fondamentali.

3.3. – La Regione denuncia, inoltre, gli artt. 154 e 155, sul rilievo che essi, nel prevedere, nella sostanza, «poteri ministeriali sovraordinati a quelli delle regioni, in violazione delle competenze ad esse riconosciute dal titolo V della Costituzione» contrastano con: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché incidono sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali; b) l'art. 3 Cost., perché sono incoerenti «con l'evoluzione della stessa legislazione statale» ed omettono di indicare «tra i criteri per la determinazione della tariffa», gli «obiettivi di miglioramento della produttività», parametro invece previsto dall'art. 13 della legge n. 36 del 1994; c) l'art. 119, primo e secondo comma, Cost., perché ledono l'«autonomia finanziaria e tributaria delle regioni, incidendo […] su un'entrata la cui disciplina ricade nella competenza regionale».

3.4. – È impugnato anche l'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, sul rilievo che esso, nel disciplinare la composizione e le competenze dell'Autorità per la vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, prevede una composizione dell'organo «fortemente sbilanciata a favore della componente statale», pur essendo investito detto organo di funzioni che incidono su «una pletora di interessi riconducibili ora alla competenza statale (tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente), ora alla competenza concorrente delle regioni (governo del territorio) ora alla competenza esclusiva regionale (disciplina del servizio pubblico economico)». Per la Regione, esso víola, perciò: a) gli artt. 117 e 118 Cost., «in via residuale e in via concorrente», perché «non riconosce adeguata rappresentatività agli interessi regionali»; b) il principio di leale collaborazione.

3.5. – La ricorrente denuncia, infine l'art. 160, comma 2, lettere f) e g), perché esso, nello stabilire che l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti «specifica i livelli generali di qualità riferiti ai servizi da prestare» e che i gestori devono adottare e rispettare una carta del servizio pubblico con indicazione di standard dei singoli servizi, si pone in contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost., incidendo sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali, esercitata nel caso di specie con le leggi regionali n. 81 del 2005, n. 26 del 1997 e n. 25 del 1998.

3.6. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure.

La difesa erariale rileva, in particolare che, contrariamente a quanto affermato dalla Regione: a) l'art. 148, comma 5, nel consentire che i piccoli Comuni di montagna gestiscano direttamente i servizi idrici, non attiene alla materia dei servizi pubblici locali, ma solo a quelle dell'ambiente e della tutela della concorrenza; b) l'art. 149, comma 6, fissa, nell'interesse generale, «un livello minimo di servizi idrici, determinato in maniera quanto piú possibile omogenea»; c) gli artt. 154 e 155 rispondono all'esigenza di fissare gli elementi di base delle tariffe in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale e lasciano alle Regioni «ampi spazi per le politiche locali di incentivazione e di aggravamento»; d) l'art. 159, comma 2, nel disciplinare l'organismo di vigilanza del settore della gestione delle risorse idriche come un'autorità indipendente, legittimamente stabilisce «quanto e come le regioni (principali attori nella gestione) debbano partecipare» a detto organismo; e) l'art. 160, comma 2, lettere f) e g), non invade la sfera di competenza della Regione, perché si limita a disciplinare «poteri generali di controllo nell'interesse generale dell'utenza».

3.7. – Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.

3.8. – In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle richieste già formulate.

La ricorrente afferma: a) di non avere piú interesse all'impugnazione dell'art. 148, comma 5, perché la norma è stata sostituita dall'art. 2, comma 14, del decreto legislativo n. 4 del 2008, il quale, tra le condizioni che legittimano la deroga alla gestione unica, prevede che vi sia il consenso dell'autorità d'àmbito competente, istituita dalla Regione; b) di non avere piú interesse all'impugnazione dell'art. 149, comma 6, perché tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti sono stati soppressi dal comma 5 dell'art. 1, del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284; c) di avere ancora interesse all'impugnazione degli artt. 154 e 155, perché dette norme, pur essendo state modificate successivamente alla presentazione del ricorso, sono rimaste invariate nel loro nucleo essenziale, lesivo delle attribuzioni regionali; d) di non avere piú interesse all'impugnazione degli artt. 159, comma 2, e 160, comma 2, lettere f) e g), perché abrogati.

3.9. – Ha depositato memoria in prossimità dell'udienza l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

4.– Con ricorso notificato tramite il servizio postale, consegnato all'ufficio postale il 12 giugno 2006, pervenuto al destinatario il 27 giugno 2006, depositato il 15 giugno 2006 e iscritto al n. 70 del registro ricorsi del 2006, la Regione Piemonte ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 148, comma 5, 150, « in combinato disposto con l'art. 170, comma 3, lettera i)», e 176.

La Regione premette di avere dato attuazione alla disciplina della gestione delle risorse idriche contenuta nella legge n. 36 del 1994, con la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche), attraverso un complesso processo di concertazione, che ha portato all'«individuazione di sei ambiti che rispondono alle seguenti caratteristiche: rispetto sostanziale delle infrastrutture e degli impianti esistenti, indipendentemente dalle singole realtà gestionali; dimensione sufficientemente ampia per l'applicazione di una tariffa di ambito idonea a compensare tutti i costi di gestione e di investimento senza essere eccessivamente onerosa; presenza all'interno di ogni ambito di situazioni differenziate, quali piccoli centri abitati e città di notevoli dimensioni, zone di montagna, collinari e di pianura, porzioni di territorio altamente dotate di infrastrutture ed aree poco attrezzate».

In particolare, la ricorrente riferisce che, con la citata legge reg. n. 13 del 1997: a) si è esclusa la possibilità «di ricorrere alle gestioni in economia, incompatibili con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità posti dalla legge n. 36/1994 con specifico riferimento ai servizi idrici e con le norme dell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di servizi pubblici locali»; b) si è previsto che la gestione del servizio idrico integrato possa essere affidata «anche ad una pluralità di soggetti, anziché ad un unico gestore, purché ciò risponda all'interesse generale dell'intero ambito territoriale ottimale ed a condizione che ciascuno dei soggetti individuati provveda, nella porzione di territorio servito, alla gestione unitaria del c.d. ciclo completo dell'acqua (captazione, adduzione e distribuzione, fognatura e depurazione)»; c) si è disposta «l'applicazione graduale della c.d. tariffa d'ambito, intesa quale corrispettivo del servizio idrico integrato pagato dall'utenza nell'intero ambito territoriale ottimale».

4.1. – La ricorrente censura l'art. 148, comma 5, in riferimento: a) all'art. 3 Cost., sub specie del principio di uguaglianza, perché detta disposizione «è totalmente avulsa dalla considerazione della forte differenziazione delle realtà territoriali ed amministrative nelle regioni italiane»; b) allo stesso art. 3 Cost., sub specie del principio di ragionevolezza, perché detta norma è «in patente contraddizione con lo stesso principio di organizzazione del servizio idrico in base all'individuazione di ambiti territoriali ottimali»; c) all'art. 76 Cost., perché «l'introdotta deroga al principio di unicità della gestione d'ambito esula dai principi dettati dalla legge di delega»; d) agli artt. 117 e 118 Cost., perché detta deroga «contrasta con il mantenimento del complessivo quadro istituzionale e dell'assetto organizzativo delle funzioni già stabilito», condizionando e limitando «le potestà regionali di organizzazione delle funzioni amministrative nel territorio e negli ambiti di competenza regionale quali quello della regolazione dei servizi pubblici locali, senza che sia ravvisabile alcuna razionale superiore diversa esigenza di carattere unitario ed anzi in evidente contrasto con gli stessi principi della disciplina del settore».

Rileva la Regione che «la previsione generalizzata di sottrazione dei comuni indicati dall'art. 148, comma 5 alla partecipazione agli ambiti territoriali ottimali, a meno che essi non vi prestino volontaria […] adesione, è totalmente avulsa dalla considerazione» delle caratteristiche del territorio regionale, perché, mentre «i territori montani piemontesi sono caratterizzati da superfici vaste su cui insistono piccoli centri abitati, solitamente poco attrezzati sotto il profilo infrastrutturale (soprattutto depurativo) a fronte di una presenza di risorsa idrica qualitativamente e quantitativamente rilevante», le zone di pianura, invece, sono «territori ad alta densità abitativa, dotati di infrastrutture idriche ma in condizioni quali-quantitative precarie» e le zone collinari hanno «peculiarità geomorfologiche e di antropizzazione rilevanti». La deroga al principio di unicità della gestione d'ambito introdotta dal legislatore statale, senza previsione neppure di un regime transitorio o di una clausola di salvezza dell'attuale «operatività degli ambiti territoriali ottimali e delle gestioni già esistenti, spezza improvvisamente un sistema che […] è strutturato, dimensionato e finanziariamente esposto per rispondere alle esigenze di gestione e infrastrutturazione unitaria dell'ambito territoriale ottimale».

In base a tali considerazioni, la ricorrente chiede la sospensione dell'esecuzione della disposizione censurata.

4.2. – È censurato, inoltre, l'art. 150, in combinato disposto con l'art. 170, comma 3, lettera i).

Tale ultima disposizione prevede che: «fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma 2, all'affidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato nonché all'affidamento a società miste continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 22 novembre 2001, nonché le circolari del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 6 dicembre 2004».

La Regione sostiene che detto combinato disposto, nel disciplinare la scelta della forma di gestione del servizio e le procedure di affidamento dello stesso, nonché il relativo regime transitorio, víola: a) gli artt. 117 e 118 Cost., perché illegittimamente determina una «attrazione completa nell'ambito di attività amministrativa ministeriale di tutta la disciplina relativa alla gestione del servizio considerato, consolidando nelle norme del decreto delegato precedenti atti ministeriali», senza che «a fronte di ciò si possano rinvenire peculiarità del servizio idrico integrato che giustifichino un simile intervento legislativo statale in deroga alla disciplina generale dei servizi pubblici locali»; b) l'art. 117, terzo comma, Cost., perché, non limitandosi a stabilire princípi fondamentali della materia, detta «misure di dettaglio», «con conseguente invasione delle competenze regionali in materia di regolazione del servizio idrico integrato».

4.3. – La ricorrente censura, infine, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 176, comma 1, il quale prevede – come visto – che «Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione», perché «le evidenziate violazioni dei precetti costituzionali ineriscono al sistema delle competenze ed a quello della pianificazione di settore, veri e propri cardini di tutto l'impianto normativo considerato» e, perciò, «anche disposizioni in sé e per sé non censurabili non possono risultare sottratte alle questioni sollevate, cosicché per tale ragione, oltre al rilievo inerente al metodo procedurale adottato, che riflette su tutte le disposizioni la violazione del principio di leale collaborazione, come evidenziato al I motivo, l'illegittimità costituzionale si estende all'intero complesso normativo di cui alla Parte III del d.lgs. n. 152/1999».

4.4. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato «inammissibile ed infondato» e riservandosi ulteriori deduzioni nel successivo atto difensivo.

4.5. – Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.

4.6. – Nel giudizio sono intervenute anche, costituendosi con unico atto, la s.p.a. Biomasse Italia, la s.r.l. Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET, la s.r.l. Ital Green Energy, la s.p.a. E.T.A. - Energie Tecnologie Ambiente, chiedendo che la Corte costituzionale «dichiari l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'epigrafato ricorso».

4.7. – Con successiva memoria la s.p.a. Biomasse Italia, la s.r.l. Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET, la s.r.l. Ital Green Energy, la s.p.a. E.T.A. - Energie Tecnologie Ambiente hanno insistito nelle conclusioni formulate nell'atto di intervento «e, comunque per la dichiarazione di sopravvenuta improcedibilità, in parte qua, del ricorso».

4.8. – Ha depositato memoria in prossimità dell'udienza l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

5.– Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il 16 giugno 2006 e iscritto al n. 72 del registro ricorsi del 2006, la Regione Umbria ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 148, comma 5, 149, comma 6, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4.

Sostiene la ricorrente che – contrariamente a quanto si legge nell'art. 141, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006 – le disposizioni censurate, che disciplinano il servizio idrico integrato, non si limitano a regolare i «profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane». La Regione osserva che i titoli di competenza invocati dal legislatore statale non consistono in «normali materie», ma piuttosto in «materie trasversali», le quali, «se da un lato consentono un intervento statale con riferimento a qualunque materia, ivi comprese quelle riservate ex art. 117, comma 4, alla competenza esclusiva regionale, dall'altro, proprio per tale ragione, impongono che l'intervento statale sia limitato tassativamente alla disciplina di quanto è strettamente necessario al conseguimento della finalità culla clausola trasversale medesima è preordinata: pena, in caso contrario, il fin troppo evidente sostanziale svuotamento di qualunque prerogativa costituzionale delle regioni».

Quanto alla materia della «tutela dell'ambiente» – prosegue la Regione –, deve ritenersi che la competenza legislativa dello Stato sia limitata alle «determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale». Del pari, la tutela della concorrenza, in quanto «materia-funzione», caratterizzata da un'estensione non rigorosamente circoscritta e determinata, può giustificare interventi del legislatore statale che siano basati «sul criterio di proporzionalita-adeguatezza». La «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» è poi del tutto estranea rispetto all'oggetto delle disposizioni statali relative al servizio idrico, perché esse riguardano servizi di rilevanza economica. La materia relativa alle «funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», infine, è anch'essa estranea all'àmbito delle norme censurate, perché «la gestione dei servizi pubblici locali non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale».

Osserva, in conclusione, la ricorrente che la disciplina del servizio idrico integrato deve essere ricondotta alla materia dei servizi pubblici locali, che – come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2006 – appartiene alla competenza residuale delle regioni.

5.1. – L'art. 148, comma 5, è censurato in quanto stabilisce – come visto – che l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, «a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune». La ricorrente sostiene che la disposizione si pone in contrasto con: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché, non trovando «fondamento nelle clausole trasversali pure evocate dal legislatore statale all'art. 141, primo comma», del medesimo decreto legislativo, incide sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali, cui è riconducibile «la decisione sugli ambiti concreti e sulle modalità gestionali ed organizzative del servizio»; b) l'art. 3 Cost., sub specie del principio di ragionevolezza, perché comporta «necessariamente una riorganizzazione dell'intero servizio idrico incredibilmente irrazionale, complessa e difficoltosa, con conseguenti disservizi per tutti gli utenti e gravi diseconomie di gestione»; c) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, l'art. 1, comma 1, della legge delega n. 308 del 2004, la quale, stabilendo che «Il Governo è delegato ad adottare […] uno o piú decreti legislativi di [mero] riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» previgenti, non permette l'introduzione nel decreto delegato di «una previsione del tutto nuova, che innova radicalmente rispetto al sistema della legge Galli (legge n. 16/1994)», quale è quella in esame.

5.2. – La ricorrente censura anche l'art. 149, comma 6, per violazione: a) dell'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, della legge delega n. 308 del 2004, la quale: (a.1.) stabilendo che «Il Governo è delegato ad adottare […] uno o piú decreti legislativi di [mero] riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» previgenti (art. 1, comma 1), non permette l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione di «carattere innovativo»; (a.2.) stabilendo che la fonte delegata debba rispettare, tra l'altro, le attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite all'interno del decreto legislativo n. 112 del 1998 (art. 1, comma 8), preclude l'attribuzione di funzioni amministrative all'Autorità di vigilanza «in contrasto con i disposti di cui al d.lgs. n. 112/1998», dal cui art. 88 «non si ricavano elementi in grado di includere le funzioni affidate all'Autorità di vigilanza fra i “compiti di rilievo nazionale” di cui l'articolo si occupa»; b) degli artt. 117, secondo e quarto comma, Cost., perché incide su «ambiti certamente estranei alle materie di cui all'art. 141, comma 1, d.lgs. n. 52/2006 (oltre che ovviamente alle altre materie di cui all'art. 117, secondo comma Cost.)» e, dunque, non corrisponde all'esercizio di potestà legislativa riferibile ad alcun titolo d'intervento statale; c) dell'art. 118, primo comma, Cost., in quanto: (c.1.) attribuisce all'Autorità di vigilanza «funzioni amministrative di controllo e prescrittive in assenza di reali motivi che ne giustifichino un'attrazione a livello statale»; (c.2.) lede le «potestà di controllo regionali, che nel caso della Regione Umbria sono già state disciplinate dall'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43»; d) in subordine, degli artt. 117 e 118 Cost., perché «un'attrazione di tali potestà [e cioè dei poteri amministrativi di controllo] ad opera dello Stato potrebbe essere consentita – ricorrendone i presupposti sostanziali (cosa che non è nel presente caso) – previo reale coinvolgimento delle regioni nell'esercizio del potere».

5.3. – È poi oggetto di censura l'art. 153, comma 1, il quale stabilisce – come visto – che «Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita […] al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri […]».

La Regione lamenta che la disposizione víola: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, senza «alcun collegamento con i titoli di competenza invocati dal legislatore statale all'art. 141, comma 1 del decreto […] impugnato» incide sulla «competenza esclusiva residuale delle regioni»; b) l'art. 3 Cost., sub specie del principio di ragionevolezza, in quanto: (b.1.), «sancendo inderogabilmente la gratuità della concessione delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali determina un fin troppo evidente danno a carico delle finanze dei medesimi enti locali, privandoli di un introito certo che solo in misura parziale ed insufficiente è compensato dalla assunzione degli oneri connessi da parte dei gestori»; (b.2.) può essere interpretata nel senso che «abbia effetto anche in relazione agli affidamenti già in essere che prevedono la onerosità della concessione»; c) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale: (c.1.) stabilendo che «Il Governo è delegato ad adottare […] uno o piú decreti legislativi di [mero] riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» previgenti (art. 1, comma 1), non permette l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione «innovativa»; (c.2.) stabilendo che la fonte delegata non debba introdurre «nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» (art. 1, comma 1), non permette un siffatto affidamento a titolo gratuito, che priva «gli enti locali di una fonte d'entrata già ampiamente acquisita» e, perciò, determina un maggior onere per la finanza pubblica.

5.4. – La Regione denuncia anche gli artt. 154 e 155, affermando che essi violano: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché incidono sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali; b) l'art. 119, primo e secondo comma, Cost., perché incidono «su un'entrata la cui disciplina ricade nella competenza regionale»; c) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge delega n. 308 del 2004, la quale: (c.1.) vincola il legislatore delegato al «rispetto dei princípi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (art.1, comma 8, alinea); (c.2.) stabilisce che il legislatore delegato debba conformarsi al criterio direttivo dello «sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio, nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere piú efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali» (art.1, comma 8, lettera d); (c.3.) non prevede «l'introduzione ex novo dell'imposta in questione».

5.5. – È denunciato autonomamente il comma 6 dell'art. 154, il quale stabilisce che «Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa […] per le aziende artigianali, commerciali e industriali», per contrasto con: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, senza trovare «fondamento legislativo nelle “materie” indicate nell'art. 141, comma 1» del medesimo decreto legislativo, incide sulla «potestà legislativa esclusiva regionale»; b) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge delega n. 308 del 2004, la quale, stabilendo che «Il Governo è delegato ad adottare […] uno o piú decreti legislativi di [mero] riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» previgenti (art. 1, comma 1), non permette l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione «del tutto innovativa», quale è quella denunciata, dato che l'art. 13, comma 7, della legge n. 36 del 1994 «non prevede affatto maggiorazioni della tariffa a carico delle categorie testé indicate».

5.6. – La Regione censura, inoltre, l'art. 160, perché esso, nell'indicare «analiticamente i molti e penetranti poteri attribuiti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche, organismo i cui componenti […] sono in massima parte espressione del livello di governo statale», víola: a) gli artt. 117, 118 e 76 Cost., quest'ultima disposizione costituzionale in combinato con l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, per le stesse ragioni di censura esposte in relazione all'art. 148, comma 5; b) gli artt. 76, 117 e 118 Cost., perché omette «qualunque riferimento ai poteri di pianificazione regionali che trovano concretizzazione nel “piano regolatore generale degli acquedotti” già previsto dall'art. 8, comma 4, della legge Galli (n. 36/1994) ed in seguito disciplinato a livello regionale dall'art. 12, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43».

5.7. – È, infine, impugnato l'art. 166, comma 4, perché esso, nello stabilire che «Il contributo di cui al comma 3 [e cioè il contributo che deve essere versato al consorzio da “chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura”] è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento», si riferisce anche agli enti locali, le cui attribuzioni costituzionali ben possono essere tutelate dalla Regione. Quest'ultima sostiene, in particolare, che il comma denunciato víola: a) l'art. 119 Cost., perché, cosí interpretato, incide sull'autonomia finanziaria degli enti locali; b) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché, cosí interpretato, incide sulla competenza legislativa residuale regionale, nel caso di specie già esercitata dalla Regione con l'approvazione dell'art. 12 della legge n. 430 del 2004; c) degli artt. 3 e 41 Cost., perché determina «una illegittima compressione dell'autonomia negoziale (non importa qui se privata o pubblicistica) degli enti locali, che si vedono costretti a subire unilateralmente le decisioni di un soggetto quale il Consorzio di bonifica, non ad essi sovraordinato»; d) dell'art. 76 Cost., perché è una norma innovativa e «sprovvista di copertura nella legge n. 308/2004».

Riferisce, inoltre, la Regione di avere «già disciplinato la materia prevedendo l'intesa per la determinazione del contributo tra Consorzio di bonifica e AATO ex art. 12, l.r. n. 430/2004».

5.8. – Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.

5.9. – In prossimità dell'udienza, la Regione Umbria ha depositato memoria, in generale insistendo in quanto già richiesto. Precisa la ricorrente che la materia del contendere deve intendersi cessata quanto alle questioni relative agli artt. 149, comma 6, e 160 perché esse sono riferite ai poteri dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, abolita dal comma 5 dell'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 e mai entrata in funzione.

5.10. – Ha depositato memoria in prossimità dell'udienza anche l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

6.– Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il 16 giugno 2006 e iscritto al n. 73 del registro ricorsi del 2006, la Regione Emilia-Romagna ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 147, comma 2, lettera b), 150, commi 1 e 2, 159, 160, 166, comma 1, 172, comma 2, e 176, comma 1.

La ricorrente si riporta, in premessa, ai rilievi generali contenuti nel ricorso n. 56 del 2006 e, quanto al riparto delle competenze legislative nella disciplina del servizio idrico integrato, svolge argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla Regione Umbria con il ricorso n. 72 del 2006.

6.1. – È censurato l'art. 147, comma 2, lettera b), il quale prevede che le Regioni debbano rispettare, tra gli altri, il principio di «unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni», nel caso in cui decidano di modificare «le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità».

La ricorrente lamenta che la disposizione víola: a) l'art. 76 Cost., per eccesso di delega, perché «introduce in un decreto delegato di mero «riordino, coordinamento e integrazione della materia (cfr. art. 1, comma 1, legge n. 308/2004) una previsione del tutto nuova, che innova radicalmente rispetto al sistema della legge Galli (legge n. 36/1994)», la quale al riguardo «aveva previsto il diverso criterio della unitarietà attraverso il superamento della frammentazione delle gestioni esistenti: ma non la rigida necessaria unicità della gestione»; b) l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, senza trovare «fondamento in alcuna delle materie richiamate all'art. 141, comma 1» del medesimo decreto legislativo né in un diverso titolo di competenza costituzionale, incide sulla potestà legislativa residuale della Regione nella materia dei «servizi pubblici locali»; c) l'art. 3 Cost., sub specie del principio di ragionevolezza, perché è «adottata senza tenere conto dei potenziali effetti negativi che essa è in grado di produrre», e cioè senza considerare «le particolari esigenze e le peculiarità delle singole realtà territoriali, le quali ben potrebbero invece consigliare – in casi particolari – una soluzione differente».

6.2. – La Regione denuncia anche l'art. 150, comma 1, per gli stessi motivi prospettati in relazione all'art. 147, comma 2, lettera b).

6.3. – È censurato, poi, il comma 2 dello stesso art. 150, il quale stabilisce – come visto – che l'aggiudicazione della gestione del servizio idrico integrato è effettuata dall'Autorità d'ambito – nel rispetto dei criteri di cui all'art. 113, comma 7, del d.lgs. n. 67 del 2000, – «secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia».

Per la ricorrente, la disposizione víola: a) l'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., perché, riservando al livello statale la determinazione delle modalità e dei termini di aggiudicazione, lede i princípi di proporzionalità e di adeguatezza che connotano l'esercizio della potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, Cost.) e, pertanto, opera un'illegittima compressione della competenza legislativa regionale; b) l'art. 117, sesto comma, Cost., perché demanda la disciplina delle modalità e dei termini dell'aggiudicazione ad un atto ministeriale che, al di là del nomen juris utilizzato, ha natura regolamentare ed interviene nella materia di potestà legislativa regionale dei «servizi pubblici locali»; c) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge delega n. 308 del 2004, la quale: (c.1.) stabilendo che «Il Governo è delegato ad adottare […] uno o piú decreti legislativi di [mero] riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» previgenti (art. 1, comma 1), non permette l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione «innovativa»; (c.2.) disponendo che la fonte delegata debba rispettare, tra l'altro, le attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite all'interno del decreto legislativo n. 112 del 1998 (art. 1, comma 8), preclude l'attribuzione di funzioni amministrative all'Autorità d'ambito «in contrasto con i disposti di cui al d.lgs. n. 112/1998», «il cui art. 88 non riserva certo al livello di governo statale il compito di disciplinare le modalità ed i termini per l'aggiudicazione della gestione del servizio idrico integrato».

Rileva la ricorrente che la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2004, richiamando i principi di proporzionalità ed adeguatezza in tema di tutela della concorrenza, ha dichiarato l'incostituzionalità del secondo e del terzo periodo del comma 7 dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, perché tali disposizioni, indicando nell'estremo dettaglio i criteri di aggiudicazione, vanno «al di là della pur doverosa tutela degli aspetti concorrenziali inerenti alla gara», realizzando una «illegittima compressione dell'autonomia regionale, poiché risulta ingiustificato e non proporzionato rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza l'intervento legislativo statale». Tale orientamento – prosegue la ricorrente – si attaglia anche al caso di specie, con la conseguenza che trova applicazione il principio secondo cui «aspetti concorrenziali inerenti alla gara [...] appaiono sufficientemente garantiti dalla puntuale indicazione […] di una serie di standard – coerenti con quelli contenuti nella direttiva 2004/18/CE – nel cui rispetto la gara appunto deve essere indetta ed aggiudicata» e ogni previsione ulteriore costituisce una «palese compressione delle legittime facoltà delle Regioni».

6.4. – Gli artt. 159 e 160, che istituiscono e disciplinano l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, sono impugnati in riferimento: a) all'art. 117, quarto comma, Cost., perché incidono sulla materia, di potestà legislativa residuale delle Regioni, dei «pubblici servizi locali», stante altresí l'istituzione di una Autorità regionale di vigilanza in forza degli artt. 20 e 21 della legge reg. n. 25 del 1999; b) all'art. 118 Cost., perché stabiliscono «l'attribuzione di funzioni amministrative ad un organo statale in assenza di reali motivi che ne giustifichino un'attrazione a livello statale»; c) all'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, alla legge delega n. 308 del 2004, la quale: (c.1.) non individua, quale oggetto della delega medesima, l'istituzione della predetta autorità; (c.2.) stabilendo che la fonte delegata debba rispettare, tra l'altro, le attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite all'interno del decreto legislativo n. 112 del 1998 (art. 1, comma 8), preclude l'attribuzione a livello statale di funzioni amministrative in contrasto con l'art. 88 del d.lgs. n. 112 del 1998; d) agli artt. 117 e 118 Cost., perché «un'attrazione di tali potestà [e cioè dei poteri amministrativi di vigilanza] ad opera dello Stato potrebbe essere consentita – ricorrendone i presupposti sostanziali (cosa che non è nel presente caso) – previo reale coinvolgimento delle regioni nell'esercizio del potere, in ossequio ai princípi indicati con la nota sentenza n. 303/2003 della Corte cost.»; e) all'art. 3 Cost., sub specie del principio di ragionevolezza, perché «costituiscono un organismo denominato “Autorità” pur in assenza dei caratteri di indipendenza, capacità tecnica e terzietà che dovrebbero caratterizzare le “Autorità”».

6.5. – La ricorrente censura anche l'art. 166, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale cosí dispone: «I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati ai pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.».

Per la Regione, la norma víola: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché: (a.1.) incide sulle materie, di potestà legislativa residuale delle Regioni, dell'«agricoltura» e dei «lavori pubblici d'interesse regionale»; (a.2.) prevedendo «una forma di silenzio-assenso da parte dell'Autorità di bacino per l'utilizzo delle acque», illegittimamente disciplina «il procedimento [amministrativo] nelle materie regionali, come è reso evidente dallo stesso art. 29, commi 1 e 2, della legge statale n. 241 del 1990, legge generale sul procedimento amministrativo»; b) l'art. 118, primo comma, Cost., perché, prevedendo «l'affidamento della competenza decisionale ad un organo non appartenente alla regione», lede le competenze amministrative di detto ente territoriale, mancando: (b.1.) «una fondata ragione di attrazione a livello statale»; (b.2.) pur nel caso di attrazione in sussidiarietà, l'«imprescindibile concorso regionale come da sentenza 303/2003 Corte cost.»; c) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge delega n. 308 del 2004, la quale: (c.1.) stabilendo che «Il Governo è delegato ad adottare […] uno o piú decreti legislativi di [mero] riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» previgenti (art. 1, comma 1), non permette l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione «innovativa»; (c.2.) disponendo che la fonte delegata debba rispettare, tra l'altro, le attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite all'interno del decreto legislativo n. 112 del 1998 (art. 1, comma 8), preclude l'attribuzione a livello statale di funzioni amministrative in contrasto con gli artt. 88 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998.

6.6. – La ricorrente censura, inoltre, l'art. 172, comma 2, il quale, in combinato con l'art. 147, comma 2, nel prevedere che «In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti tale scadenza», si pone – a suo avviso – in contrasto con l'art. 3 Cost., sub specie del principio di ragionevolezza, perché, «venendo […] ad insistere in una realtà che – normata dalla legge Galli e dalle leggi regionali di settore – ammetteva invece anche la possibilità di piú gestioni all'interno del medesimo ambito», «nell'ipotesi di scadenze differenziate a seguito del termine di cui all'art. 113, comma 15-bis, d.lgs. n. 267/2000», realizza «la situazione paradossale della inapplicabilità della gestione unica, ovvero della lesione dei diritti dei gestori con scadenze differenziate».

6.7. – È censurato, infine, l'art. 176, comma 1, sul rilievo che esso violerebbe l'art. 117, comma 3, Cost., perché è «giurisprudenza costituzionale costante quella che nega la legittimità di un'autoqualificazione di disposizioni come “di principio” a prescindere dai loro concreti contenuti e dal rigoroso rispetto dei criteri di riparto di cui all'art. 117 Cost.» e, perciò, «la qualificazione “in blocco” di tutte le disposizioni di cui alla Parte Terza […] come “di principio”, appare in realtà del tutto arbitraria ed illegittima».

6.8. – Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.

6.9. – In prossimità dell'udienza, la Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria, precisando che la materia del contendere deve intendersi cessata quanto alle questioni relative agli artt. 159 e 160, norme che disciplinano l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, abolita dal comma 5 dell'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 e mai entrata in funzione.

La ricorrente rileva, inoltre, di non avere piú interesse alle questioni relative agli artt. 147, comma 2, lettera b), 150, comma 1, 172, comma 2, perché tali norme richiedevano il requisito dell'unicità della gestione, sostituito, per effetto dell'art. 2, comma 13, da quello dell'unitarietà della gestione, già previsto – a suo avviso – dalla legge n. 36 del 1994 e fatto proprio dalla legislazione regionale.

6.10. – Ha depositato memoria in prossimità dell'udienza anche l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

7.– Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il 16 giugno 2006 e iscritto al n. 74 del registro ricorsi del 2006, la Regione Liguria ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 148, comma 5, 149, comma 6, e 154.

7.1. – Le questioni proposte dalla ricorrente sono analoghe a quelle proposte con il ricorso della Regione Umbria n. 72 del 2006 e sopra riportate ai punti 5.1., 5.2. e 5.4.

7.2. – Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate.

7.3. – In prossimità dell'udienza, la Regione Liguria ha depositato memoria, precisando che la materia del contendere deve intendersi cessata quanto alle questioni relative all'art. 149, comma 6, perché esse sono riferite ai poteri dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, abolita dal comma 5 dell'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 e mai entrata in funzione.

7.4. – L'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), ha depositato memoria in prossimità dell'udienza, insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

8.– Con ricorso notificato il 12 giugno 2006, depositato il 17 giugno 2006 e iscritto al n. 75 del registro ricorsi del 2006, la Regione Abruzzo ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 154 e 155.

8.1. – Le questioni proposte dalla ricorrente sono analoghe a quelle proposte con il ricorso della Regione Emilia Romagna n. 56 del 2006 e sopra riportate ai punti 1.3. e 1.4.

La ricorrente chiede anche la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni censurate.

8.2. – Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate.

8.3. – L'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), ha depositato memoria in prossimità dell'udienza, insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

9.– Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il 20 giugno 2006 e iscritto al n. 76 del registro ricorsi del 2006, la Regione Puglia ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 154 e 155.

9.1. – Ad avviso della ricorrente, le disposizioni censurate violano: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché – concernendo una materia che non può farsi rientrare tra quelle riservate alla potestà legislativa esclusiva statale, «dato che non attiene alla tutela dell'ambiente di cui alla lettera s) del comma 1, dell'art. 117 Cost., né al sistema tributario e contabile dello Stato, di cui alla lettera e) dello stesso comma» – incidono sulla competenza legislativa residuale regionale; b) l'art. 119, primo e secondo comma, Cost., perché incidono su un «tributo di carattere locale», «la cui determinazione spetta alle autonomie territoriali»; c) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge di delegazione n. 308 del 2004, «per contrasto […] con i principi direttivi» di quest'ultima.

La ricorrente chiede anche la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni censurate, «in considerazione del rischio di un pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale».

In particolare, tale pregiudizio deriva – a detta della Regione – dalla «previsione della soppressione delle Autorità di Bacino di cui alla legge n. 183/1989, prima ancora di provvedere all'istituzione delle nuove Autorità; dalla sovrapposizione di nuove funzioni statali a quelle già svolte dalle regioni, con conseguenze negative in termini di certezza del diritto e di efficienza dell'azione amministrativa».

9.2. – Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate.

9.3. – In prossimità dell'udienza, la Regione Puglia ha depositato memoria, ribadendo le argomentazioni già svolte.

9.4. – Anche l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), ha depositato memoria in prossimità dell'udienza, insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

10.– Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il 21 giugno 2006 e iscritto al n. 78 del registro ricorsi del 2006, la Regione Campania ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 154 e 155.

10.1. – Le questioni proposte dalla ricorrente e aventi ad oggetto tali disposizioni sono analoghe a quelle proposte con il ricorso della Regione Emilia Romagna n. 56 del 2006 e sopra riportate ai punti 1.3 e 1.4.

10.2. – Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate.

10.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la ricorrente ha ribadito quanto già richiesto nel ricorso.

10.4. – L'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), ha depositato memoria in prossimità dell'udienza, insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

11.– Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il 21 giugno 2006 e iscritto al n. 79 del registro ricorsi del 2006, la Regione Marche ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 148, comma 5, 149, comma 6, 154, 155, 159, comma 2, 160, comma 2, lettere f) e g).

11.1. – L'art. 148, comma 5, è censurato in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., perché, non concretizzando «una misura volta a tutelare la concorrenza», incide sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali.

11.2. – L'art. 149, comma 6, è censurato in rifermento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., perché «le finalità del controllo consentono di ricondurre l'attività in parte alla materia dei servizi pubblici, in parte alla materia del governo del territorio (programma degli investimenti)», entrambe di competenza regionale.

11.3. – La ricorrente impugna anche gli artt. 154 e 155, in riferimento: a) all'art. 117, quarto comma, Cost., perché incidono sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali; b) all'art. 119, primo e secondo comma, Cost., perché incidono «su un'entrata la cui disciplina ricade nella competenza regionale».

11.4. – È censurato, inoltre, l'art. 159, comma 2, perché esso – nel prevedere nella composizione dell'organo «una presenza minoritaria dei rappresentanti delle regioni (quattro membri nominati su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome) rispetto a quella riconosciuta ai vari Ministeri (nove membri piú il Presidente)», pur essendo detto organo investito, in forza dell'art. 160 del medesimo decreto legislativo, di «numerosi compiti, fortemente incisivi in materie di competenza regionale» – si pone in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., dando luogo ad «un'illegittima attribuzione in capo allo Stato di funzioni costituzionalmente garantite alle regioni in materia di servizi pubblici locali».

11.5. – La Regione denuncia, infine, le lettere f) e g) del comma 2 dell'art. 160, per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., perché dette previsioni incidono sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali.

11.6. – Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate.

11.7. – In prossimità dell'udienza, la Regione Marche ha depositato memoria, modificando in parte le richieste già formulate, in conseguenza delle modifiche della normativa censurata successive alla presentazione del ricorso.

Quanto al censurato art. 148, comma 5, la ricorrente rileva che esso – che non ha subito significative modifiche ad opera del d.lgs. n. 116 del 2008, il quale ha dato attuazione alla direttiva 2006/7/CE sulla gestione delle acque di balneazione – è stato interamente sostituito dall'art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 4 del 2008, il quale ha introdotto una disposizione del seguente tenore: «Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente».

La ricorrente ritiene che tale modifica sostanziale della norma censurata soddisfi le sue pretese, perché il nuovo testo dell'art. 148, comma 5, non lede la competenza regionale in tema di servizi pubblici locali, limitandosi a stabilire solo un principio generale in tema di gestione e affidamento del servizio (la menzionata “facoltatività” dell'adesione all'ATO dei piccoli Comuni inclusi nel territorio delle Comunità montane, condizionata alla gestione dell'intero servizio idrico integrato), rimettendone oltretutto la concreta operatività al consenso dell'Autorità d'ambito. La Regione prosegue rilevando che, «per poter accedere ad una eventuale pronuncia di cessazione della materia del contendere, occorre considerare che la modifica innovativa sopravvenuta, pur non risultando formalmente efficace per il passato, presenta carattere sostanzialmente retroattivo, dal momento che qualunque Comune che avesse optato per la non adesione all'ATO in applicazione della norma qui censurata si troverebbe oggi sottoposto al nuovo regime e alle nuove condizioni previste dall'art. 148, comma 5, nel testo vigente».

Per l'ipotesi in cui la Corte costituzionale non ritenesse realizzati i presupposti per la cessazione della materia del contendere, la stessa Regione insiste per l'accoglimento della questione, come già prospettata.

Quanto al censurato art. 149, comma 6, la ricorrente rileva che esso è stato «direttamente inciso» dal d.lgs. n. 284 del 2006, il cui art. 1, comma 5, ha espressamente disposto che «gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi». Ad avviso della Regione, «la “ricostituzione” e il rinvio alle “relative funzioni” del precedente Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, già disciplinato dagli artt. 21 e seguenti della legge n. 36 del 1994, impone di considerare questa disciplina come lo ius superveniens da valutare al fine di accertare l'eventuale soddisfazione delle doglianze».

In conseguenza di tale nuova disciplina, la ricorrente ritiene che la materia del contendere sia cessata, anche in considerazione del fatto che l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti prevista dall'art. 159 del d.lgs. n. 152 non è mai stata costituita. Tuttavia – rileva la ricorrente – successivamente al citato d.lgs. n. 284 del 2006, è intervenuto il d.lgs. n. 4 del 2008, il cui art. 2, comma 15, ha interamente sostituito l'art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, ridisciplinando il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e attribuendo nuovamente ad esso il potere di controllo sul piano d'ambito, addirittura in termini piú generici e, dunque, piú pervasivi di quanto non facesse la norma originaria.

In base al testo vigente, il Comitato «verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti» (cosí il nuovo art. 161, comma 4, lettera b). La Regione si duole del fatto che la nuova norma sopravvenuta si configura come modifica «sostanzialmente coincidente» con il contenuto normativo di quella impugnata, non solo nella parte in cui reintroduce il potere di controllo sul piano d'ambito, ma anche laddove prevede il piú generale potere di dettare «prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici del piano».

Ricorrerebbero, pertanto, i presupposti che impongono alla Corte costituzionale di procedere al trasferimento della questione sulla nuova norma sopravvenuta, «in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione».

Quanto alle censure relative agli artt. 154 e 155, la Regione ribadisce le argomentazioni già svolte nel ricorso, precisando, con riferimento all'impugnato comma 2 dell'art. 154, che esso è stato direttamente inciso dal d.lgs. n. 4 del 2008, il cui art. 2, comma 15, ha interamente sostituito l'art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, confermando il potere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di “adottare” il metodo tariffario con proprio decreto «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (art. 161, comma 4, lettera a, del d.lgs. n. 152 del 2006 nel testo attualmente vigente). In particolare, il fatto che il testo attualmente in vigore non faccia piú riferimento alla definizione diretta delle «componenti di costo della tariffa» da parte del Ministro, bensí alla sola definizione del «metodo tariffario», oltretutto con il parere della Conferenza Stato-Regioni, sarebbe, ad avviso della Regione, sufficiente a far ritenere cessata la materia del contendere, perché configura un intervento del legislatore statale limitato a quelle «disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di “rilevanza economica”», che sole possono considerarsi legittime in forza della potestà legislativa dello Stato in materia di «tutela della concorrenza».

Quanto al denunciato art. 159, comma 2, la ricorrente rileva preliminarmente che detto articolo è stato abrogato dal comma 5 dell'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 e che l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, da esso disciplinata, non è mai entrata in funzione. Successivamente al citato d.lgs. n. 284 del 2006, è intervenuto il d.lgs. n. 4 del 2008, il cui art. 2, comma 15, ha interamente sostituito l'art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006 regolando ex novo il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Il nuovo comma 2 dell'art. 161 dispone che «il Comitato è composto, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, da sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», dei quali tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.

Per la ricorrente, dunque, la materia del contendere non è cessata, perché, dal punto di vista della composizione del Comitato, la normativa attualmente vigente si limita a riproporre quanto era già reperibile nel testo richiamato in vigore dalla modifica operata dal d.lgs. n. 284 del 2006, con il mantenimento di quella “predominanza” dei membri di origine statale che costituiva l'oggetto specifico della censura formulata dalla ricorrente medesima in relazione al testo originario dell'impugnato art. 159, comma 2. La Regione chiede, pertanto, che la questione avente ad oggetto tale ultima disposizione sia trasferita sulla disposizione attualmente vigente, e cioè sull'art. 161, comma 2, sul rilievo che l'ultima modifica si configura come «sostanzialmente coincidente» rispetto al contenuto normativo censurato in riferimento al testo originario, in quanto «un organismo composto in prevalenza da membri di origine statale può svolgere compiti molto incisivi sulle materie di competenza regionale senza adeguate forme di collaborazione con le Regioni».

In relazione al censurato art. 160, comma 2, lettere f) e g), che disciplinava i poteri dell'abolita Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, la ricorrente sostiene, invece, che la materia del contendere dovrebbe essere ritenuta cessata. Verrebbe in rilievo, anche in questo caso, il nuovo testo dell'art. 161, introdotto dall'art. 2, comma 15, del d.lgs. n. 4 del 2008, il quale - al comma 4 - prevede i compiti del vigente Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Tra tali compiti, non figura piú in alcun modo uno specifico controllo sull'adozione da parte dei gestori di una carta di servizio pubblico con indicazione di standard dei singoli servizi quale quello a suo tempo previsto dalla lettera g) dell'impugnato art. 160, comma 2.

Si tratterebbe dunque di una modifica satisfattiva della doglianza formulata nel ricorso in relazione a tale lettera. Quanto all'altra norma censurata, contenuta nella lettera f) del comma 2 dell'art. 160, la ricorrente osserva che il nuovo art. 161, comma 4, lettera e), si limita ad attribuire al Comitato il compito di “definire” «i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori» e, cosí facendo, si limita ad individuare standard che - in questi termini - dovrebbero potersi ricondurre alla competenza statale in materia di “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, lasciando cosí alle Regioni il potere di determinare e specificare livelli di qualità ulteriori.

11.8. – L'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), ha depositato memoria in prossimità dell'udienza, insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

12.– Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il 23 giugno 2006 e iscritto al n. 80 del registro ricorsi del 2006, la Regione Basilicata ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 154 e 155.

12.1. – Quanto alla prima delle due disposizioni denunciate, la Regione sostiene che essa, nel prevedere, nella sostanza, poteri normativi dei Ministri «con rapporto di sovraordinazione rispetto agli enti regionali», víola a) l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, «non avendo lo Stato la competenza a provvedere» in materia, incide sulla «competenza legislativa attribuita alle regioni» in materia di servizi pubblici locali, che è «residuale e perciò esclusiva»; b) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge delega n. 308 del 2004, i cui criteri stabiliscono il rispetto delle attribuzioni regionali «come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (art. 1, comma 8, alinea della legge delega); c) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge n. 308 del 2004, per eccesso di delega, non prevedendo la fonte delegante «il potere di istituire nuove imposte».

12.2. – Quanto al censurato art. 155, la ricorrente afferma che esso si pone in contrasto con: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, «non avendo lo Stato la competenza a provvedere» in materia, incide sulla «competenza legislativa attribuita alle regioni» in materia di servizi pubblici locali, che è «residuale e perciò esclusiva»; b) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge n. 308 del 2004, per eccesso di delega, non prevedendo la fonte delegante «il potere di istituire nuove imposte».

12.3. – Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate.

12.4. – L'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), ha depositato memoria in prossimità dell'udienza, insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

1.– I giudizi di legittimità costituzionale di cui in epigrafe sono stati promossi dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorsi n. 56 e n. 73 del 2006), Calabria (ricorso n. 68 del 2006), Toscana (ricorso n. 69 del 2006), Piemonte (ricorso n. 70 del 2006), Umbria (ricorso n. 72 del 2006), Liguria (ricorso n. 74 del 2006), Abruzzo (ricorso n. 75 del 2006), Puglia (ricorso n. 76 del 2006), Campania (ricorso n. 78 del 2006), Marche (ricorso n. 79 del 2006), Basilicata (ricorso n. 80 del 2006).

Le ricorrenti censurano gli artt. 135, 136, 141, da 144 a 160, 166, 170, 172, 176, ricompresi nella parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), avente ad oggetto la difesa del suolo, la tutela delle acque dall'inquinamento, la gestione delle risorse idriche: gli artt. 135 e 136 sono contenuti nel capo I del titolo V della sezione II e riguardano le sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico; gli artt. 141, da 144 a 160, 166, 170, rientrano nella sezione III ed hanno per oggetto la gestione delle risorse idriche; gli artt. 172 e 176, infine, appartengono alla sezione IV e recano norme transitorie e finali.

1.1. – Le questioni relative agli art. 135 e 136 sono promosse solo dalla Regione Calabria (ricorso n. 68 del 2006).

1.1.1. – L'art. 135 – che, al comma 2, attribuisce al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) le funzioni della «sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento» – è censurato per la lesione che arrecherebbe alle competenze regionali in materia di individuazione dei soggetti preposti ai compiti di polizia amministrativa.

1.1.2. – L'art. 136 stabilisce che «Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici» ed è denunciato in riferimento all'art. 119 Cost., perché porrebbe alla Regione un illegittimo vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative.

1.2. – Le questioni relative agli artt. 141, da 144 a 160, 166 e 170 - i quali hanno per oggetto la gestione delle risorse idriche e rientrano, come visto, nella sezione III della parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006 – sono proposte da diverse ricorrenti.

1.2.1. – Un primo gruppo di tali questioni è sollevato in riferimento all'art. 76 Cost., per eccesso di delega, sotto il profilo che le suddette disposizioni, nell'attuare la legge di delegazione 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), introdurrebbero norme innovative, in violazione dei princípi e criteri posti da detta legge di delegazione, la quale – al comma 1 dell'art. 1 – stabilisce, invece, che il decreto delegato deve limitarsi a «riordino, coordinamento e integrazione» della materia.

In particolare, le ricorrenti denunciano la violazione dei princípi sulla gestione delle risorse idriche fissati dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche). Sono censurati, sotto questo profilo: a) l'art. 147, comma 2, lettera b) – anche in combinato con l'art. 172, comma 2, del medesimo decreto legislativo –, secondo cui «Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare» del principio di unicità della gestione e, comunque, del superamento della frammentazione verticale delle gestioni (ricorso n. 73 del 2006); b) l'art. 148, comma 5, il quale stabilisce, in particolare che, «Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali […], l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune» (ricorsi n. 70, n. 72 e n. 74 del 2006); c) l'art. 149, comma 6, che dispone che il piano d'àmbito è trasmesso alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed attribuisce all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti il potere di svolgere rilievi e osservazioni su elementi essenziali del piano stesso (ricorsi n. 72 e n. 74 del 2006); d) l'art. 150, commi 1 e 2, il quale prevede che l'autorità d'àmbito, nel rispetto del piano d'àmbito e del principio di unicità della gestione, delibera la forma di gestione e aggiudica la gestione stessa (ricorso n. 73 del 2006); e) l'art. 153, comma 1, secondo cui le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri (ricorso n. 72 del 2006); f) gli artt. 154 e 155, che istituiscono e disciplinano la tariffa del servizio idrico integrato (ricorsi n. 72 e n. 76 del 2006); g) gli artt. 159 e 160, i quali istituiscono l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e ne disciplinano i compiti e le funzioni (ricorsi n. 68 e n. 73 del 2006); h) l'art. 166, commi 1 e 4, i quali prevedono, rispettivamente, che i consorzi di bonifica ed irrigazione, previa domanda all'Autorità di bacino competente, «hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni» e che il contributo che, ai sensi del comma 3, deve essere versato al consorzio da «chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi» è «determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento» (ricorsi n. 72 e n. 73 del 2006).

1.2.2. – Un secondo gruppo di questioni è posto anch'esso in riferimento all'art. 76 Cost., per eccesso di delega, sotto il diverso profilo che le disposizioni censurate violerebbero il riparto di competenze amministrative fissato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, pertanto, si porrebbero in contrasto con la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale – al comma 8 dell'art. 1 – impone al legislatore delegato il rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite dal medesimo d.lgs. n. 112 del 1998.

Sono censurati, sotto questo profilo: a) gli articoli da 144 a 146, i quali contengono i princípi generali della gestione del demanio idrico (ricorso n. 68 del 2006); b) l'art. 148, che individua nell'autorità d'àmbito la struttura alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale «è trasferito l'esercizio delle competenze» spettanti agli enti locali «in materia di gestione delle risorse idriche» (ricorso n. 68 del 2006); c) l'art. 149, comma 6 (ricorsi n. 72 e n. 74 del 2006); d) l'art. 150, commi 1 e 2 (ricorso n. 73 del 2006); e) l'art. 153, che disciplina le «Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato» (ricorso n. 72 del 2006); f) gli artt. 154 e 155, che sono censurati – sempre in riferimento all'art. 76 Cost. – anche perché introdurrebbero un nuovo tributo e violerebbero il diritto comunitario e il criterio direttivo dell'invarianza del gettito, posto dall'art. 1, comma 8, lettera d), della legge di delegazione (ricorsi n. 56, n. 72, n. 74, n. 75, n. 78 e n. 80 del 2006); g) gli artt. 159 e 160 (ricorsi n. 68, n. 72 e n. 73 del 2006); h) l'art. 166, comma 1 (ricorso n. 73 del 2006).

1.2.3. – Un terzo gruppo di questioni è promosso in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza.

Tali questioni hanno ad oggetto: a) l'art. 147, comma 2, lettera b), anche in combinato con l'art. 172, comma 2 (ricorso n. 73 del 2006); b) l'art. 148, comma 5, che è impugnato, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., anche sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza (ricorsi n. 70 e n. 72 del 2006); c) l'art. 150, comma 1 (ricorso n. 73 del 2006); d) l'art. 153, comma 1, il quale, in particolare, è censurato sia perché «sancendo inderogabilmente la gratuità della concessione delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali determina un […] danno a carico delle finanze dei medesimi enti locali, privandoli di un introito», sia perché può essere interpretato nel senso che «abbia effetto anche in relazione agli affidamenti già in essere che prevedono la onerosità della concessione» (ricorso n. 72 del 2006); e) gli artt. 154 e 155 (ricorsi n. 56, n. 69, n. 75 e n. 78 del 2006); f) gli artt. 159 e 160 (ricorso n. 73 del 2006).

1.2.4. – L'art. 166, comma 4, è censurato – con l'implicita evocazione a parametro degli artt. 3 e 41 Cost. – perché determina «una illegittima compressione dell'autonomia negoziale […] degli enti locali, che si vedono costretti a subire unilateralmente le decisioni di un soggetto quale il Consorzio di bonifica, non ad essi sovraordinato» (ricorso n. 72 del 2006).

1.2.5. – Un quinto gruppo di questioni è posto in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost., sotto il profilo della lesione delle competenze legislative regionali e, in particolare, di quella residuale in materia di servizi pubblici locali. Al riguardo, le ricorrenti sostengono – per lo piú – che le disposizioni censurate non sono ascrivibili a materie di competenza legislativa statale, quali la tutela della concorrenza o la tutela dell'ambiente.

Rientrano in tale gruppo le questioni aventi ad oggetto: a) gli articoli da 144 a 146 (ricorso n. 68 del 2006); b) l'art. 147, comma 2, lettera b), anche in combinato con l'art. 172, comma 2 (ricorso n. 73 del 2006); c) l'art. 148, anche con specifico riferimento ai commi 3 e 5 (ricorsi n. 68, n. 69, n. 72, n. 74 e n. 79 del 2006); d) l'art. 149, comma 6 (ricorsi n. 69, n. 72, n. 74 e n. 79 del 2006); e) l'art. 150 (ricorsi n. 68, n. 70 e n. 73 del 2006); f) l'art. 151, recante «Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato» (ricorso n. 68 del 2006); g) l'art. 153 (ricorsi n. 68 e n. 72 del 2006); h) gli artt. 154 e 155 (ricorsi n. 56, n. 72 e n. 76 del 2006); i) gli artt. 159 e 160 (ricorsi n. 68, n. 69, n. 72, n. 73 e n. 79 del 2006); l) l'art. 166, anche in relazione alla sua incidenza su materie che le ricorrenti ritengono di potestà legislativa residuale regionale, quali l'«agricoltura» e i «lavori pubblici d'interesse regionale» (ricorso n. 73 del 2006).

1.2.6. – Con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., la Regione Toscana censura l'art. 149, comma 6, sostenendo che esso incide sulla materia, di potestà legislativa concorrente regionale, del «governo del territorio», dettando disposizioni di dettaglio (ricorso n. 69 del 2006).

1.2.7. – In alcuni ricorsi è evocato a parametro l'art. 117, sesto comma, Cost., sul rilievo che la normativa censurata attribuirebbe illegittimamente allo Stato la competenza ad emanare regolamenti in materie non riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale.

Le disposizioni impugnate in relazione a tale parametro sono: a) l'art. 146, comma 3, il quale prevede, in particolare, che «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio […] adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature» (ricorso n. 68 del 2006); b) l'art. 150, comma 2, il quale prevede, in particolare che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia, sono fissati le modalità e i termini per l'aggiudicazione del servizio idrico integrato da parte dell'autorità d'àmbito (ricorso n. 73 del 2006); c) l'art. 154, commi 2 e 3 (ricorso n. 68 del 2006); d) l'art. 159, comma 4 (ricorso n. 68 del 2006).

1.2.8. – Un ottavo gruppo di questioni è quello riferito all'art. 118 Cost. (in alcuni casi evocato in combinato con l'art. 117 Cost.), per violazione delle competenze amministrative regionali, a séguito dell'allocazione di funzioni amministrative a livello statale senza che vi siano esigenze unitarie.

Sono censurati sotto tale profilo: a) gli artt. da 144 a 146 (ricorso n. 68 del 2006); b) l'art. 148 (ricorsi n. 68 e n. 70 del 2006); c) l'art. 149 (ricorsi n. 68, n. 72 e n. 74 del 2006); d) l'art. 150 (ricorso n. 70 del 2006); e) gli artt. 154, 155 e 156 (ricorso n. 68 del 2006); f) gli artt. 159 e 160 (ricorsi n. 68, n. 72 e n. 73 del 2006).

1.2.9. – In un nono gruppo di questioni è evocato a parametro il principio di leale collaborazione. Le ricorrenti lamentano il mancato coinvolgimento regionale nel procedimento legislativo o nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite al livello statale.

Le disposizioni censurate in riferimento a tale parametro sono: a) gli articoli da 144 a 146 (ricorso n. 68 del 2006); b) l'insieme degli articoli da 147 a 158 (ricorso n. 68 del 2006); c) l'art. 149, comma 6 (ricorsi n. 72 e n. 74 del 2006); d) gli artt. 154 e 155 (ricorso n. 68 del 2006); e) gli artt. 159 e 160 (ricorsi n. 68, n. 69 e n. 73 del 2006); f) l'art. 166, comma 1 (ricorsi n. 72 e n. 73 del 2006).

1.2.10. – Con un decimo e ultimo gruppo di questioni relative alle disposizioni della sezione III, proposte in riferimento all'art. 119 Cost., si denuncia la lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

Rientrano in tale gruppo le questioni aventi ad oggetto: a) gli artt. 154 e 155 (ricorsi n. 56, n. 68, n. 69, n. 72, n. 74, n. 75, n. 76, n. 78 e n. 79 del 2006); b) l'art. 166, comma 4 (ricorso n. 72 del 2006).

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