Pronuncia 228/2019 — Rel. Giovanni Amoroso
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge della Regione autonoma della Sardegna 19 novembre 2018, n. 43 (Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21 gennaio-1° febbraio 2019, depositato in cancelleria il 29 gennaio 2019, iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2019.
Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 21 gennaio-1° febbraio 2019, depositato in cancelleria il 29 gennaio 2019 (r. r. n. 8 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso ‒ in riferimento all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 2, comma 3, 40 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. ‒ questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge della Regione autonoma della Sardegna 19 novembre 2018, n. 43 (Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS); che il ricorrente censura: ‒ l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 43 del 2018, il quale, sostituendo l'alinea del comma 2 dell'art. 48 della legge della Regione Sardegna 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), prevede che «[f]ino alla data di adozione della disciplina contrattuale di cui all'articolo 48-bis i dipendenti dell'Agenzia costituiscono un comparto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali e, fino alla stessa data, ad essi continua ad applicarsi: a) il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche; b) il contratto integrativo regionale stipulato ai sensi del presente articolo»; ‒ l'art. 2 della medesima legge reg. Sardegna n. 43 del 2018, il quale dopo l'art. 48 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2016 inserisce l'art. 48-bis, secondo cui «1. Nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 48 i dipendenti dell'Agenzia in servizio, assunti a tempo indeterminato, sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data di adozione di una compiuta disciplina contrattuale coerente con le attività e con le tipologie lavorative del personale medesimo e, dalla medesima data, ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
che la Regione autonoma Sardegna non si è costituita in giudizio; che, con atto depositato in data 9 aprile 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 20 marzo 2019, per essere venute meno ‒ a seguito dell'emanazione della legge della Regione autonoma Sardegna 11 febbraio 2019, n. 6 (Modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016 e n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS) ‒ le ragioni dell'impugnazione.
Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (tra le tante, ordinanze n. 202, n. 61 e n. 4 del 2019, n. 244 e n. 205 del 2018).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2019.
Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA