qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1971, n. 1 ultimo aggiornamento all'atto: 24/03/1971 --> Variazione delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. note: Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1971, n. 68 (in G.U. 24/03/1971, n.73). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1971) (GU n.18 del 23-01-1971) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Tabelle Tabelle Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-1-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato; Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697; Visto il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477; Ritenuta la necessità e l'urgenza di variare l'imposta di consumo sui generi di monopolio nonché le corrispondenti quote spettanti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per spese di distribuzione e di modificare la struttura di alcune tabelle per quanto riguarda anche le scale dei prezzi richiesti dai fornitori; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico Le tabelle allegato "A, B, C, D, E, F", annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto-legge. Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quelle marche di prodotti che, in applicazione delle tabelle di cui al precedente comma, subiscono variazioni. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 gennaio 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 109. - CARUSO articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.