zazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 (Raccolta 2018)
(1)ultimo aggiornamento all'atto: 19/07/2025 --> Codice della protezione civile. (18G00011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2018 La presente legge è stata erroneamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "224". (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/2025) (GU n.17 del 22-01-2018) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile 1 2orig. 3orig. 4 5 6orig. Capo II Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civileSezione IEventi di protezione civile 7 Sezione II Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile 8orig. 9orig. 10 11orig. 12orig. 13agg.1 orig. Sezione III Strumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile 14orig. 15 Capo III Attività per la previsione e prevenzione dei rischi 16agg.3 agg.2 agg.1 orig. 17orig. 18orig. 19 20 21 22orig. Capo IV Gestione delle emergenze di rilievo nazionale 23orig. 24agg.3 agg.2 agg.1 orig. 25agg.1 orig. 26orig. 27agg.1 orig. 28orig. 29agg.2 agg.1 orig. 30 Capo V Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civileSezione ICittadinanza attiva e partecipazione 31 32 Sezione II Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile 33 34 35 36 37 38 39agg.1 orig. 40orig. 41 42orig. Capo VI Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile 43 44 45 46 46 bisorig. Capo VII Norme transitorie, di coordinamento e finali 47orig. 48 49 50 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-2-2018 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 14 dicembre 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2017 e, in considerazione dell'osservazione formulata sull'articolo 9, comma 1, lettera b), ritenuto di sostituire le parole «d'intesa» con le parole «in raccordo», restando, comunque, inalterato il contenuto della disposizione medesima; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992)
- Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
- Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.
- Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.
- Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: « Art.
- L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.» La legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2017, n.
- Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 116, comma 3 della Costituzione: «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art.
- La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi