Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEL TESORO DECRETO 26 gennaio 1994, n. 101 Regolamento recante semplificazioni delle procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria. note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1994 (GU n.36 del 14-02-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-3-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 5, comma 1, della legge 28 marzo 1991, n. 104; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, e successive modificazioni; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Banca d'Italia; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 14 settembre 1993; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del presente provvedimento inviata con nota del 4 agosto 1993, protocollo n. 167465. Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti espresso nell'adunanza generale del 7 gennaio 1994; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. L'art. 244 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente: "Le quietanze di tesoreria debbono essere sottoscritte dal tesoriere centrale e dal controllore capo se rilasciate dalla tesoreria centrale e dal capo della sezione se rilasciate dalla tesoreria provinciale. Le quietanze sono consegnate o trasmesse alle parti interessate a cura, rispettivamente, del controllore capo e del capo della sezione". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 104/1991 (Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato): Art. 5. - 1. Con decreti del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure rel- ative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonché alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici". - Il R.D. n. 2440/1923 reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato". - Il R.D. n. 827/1924 approva il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato". - Il D.P.R. n. 21/1984 reca: "Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo dell'art. 370 del già citato R.D. n. 827/1924, così come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 370. - Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità o di aspettativa, pensioni ed assegni congeneri si pagano a mensilità maturate. Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio e l'assegno agli impiegati in disponibilità, che prestano la loro opera presso uffici governativi, può incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce il pagamento od il precedente giorno feriale qualora il 27 del mese cada in giorno festivo. Coloro i quali sono incaricati, ai sensi del successivo art. 383, della riscossione per conto di altri, possono riscuotere presso gli uffici pagatori gli stipendi e gli assegni di disponibilità, per i quali sono stati incaricati, il giorno feriale che precede quello stabilito col secondo comma del presente articolo ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto. Il pagamento delle pensioni è eseguito alle speciali scadenze per esse stabilite o nel giorno precedente qualora quello di scadenza sia festivo. Il Ministro per il tesoro può disporre che i termini previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo siano anticipati di due giorni feriali e che il pagamento delle pensioni abbia inizio non oltre cinque giorni feriali prima delle scadenze per esse stabilite con l'osservanza delle modalità che saranno determinate con suoi decreti. In caso di particolari esigenze connesse con il funzionamento del servizio di tesoreria, il Ministro del tesoro può consentire con proprio decreto che il pagamento diretto dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi al personale statale, nonché le relative operazioni di accreditamento conseguenti alla richiesta da parte del personale stesso delle modalità agevolative di riscossione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, abbiano inizio in data anteriore di non oltre sette giorni a quella di cui al comma 2. In nessun caso, ove l'impiegato od il pensionato venisse a morire prima del giorno di maturazione della rata di assegni, si promuove azione contro gli eredi per la restituzione all'Erario dell'importo riscosso per i giorni che intercorrono tra la morte dell'assegnatario e la fine del mese, o la data di scadenza della pensione". - Il testo degli articoli 478, 549, 604 e 645 del già citato R.D. 827/1924 è il seguente: "Art. 478. - Il pagamento delle rendite nominative dei vari consolidati, prestiti nazionali, debiti perpetui e debiti redimibili, amministrati dalla direzione generale del debito pubblico, viene effettuato a mezzo del ruolo mo- bile o a mezzo di ordini di pagamento. Il ruolo mobile è composto di tanti fogli quante sono le iscrizioni di rendita. Questi vengono trasmessi dalla predetta direzione generale alle tesorerie per il tramite del controllore centrale o delle delegazioni del tesoro, descritti in elenco per ordine di numero progressivo d'iscrizione. Le formule di ricevuta per le singole rate sono trasmesse prima delle relative scadenze. Per il pagamento degli interessi sulle rendite nominative non vincolate di usufrutto o di pagamento personale, la direzione generale del debito pubblico può rilasciare certificati muniti, in corrispondenza delle rate a scadenze, di un foglio di ricevute da staccarsi all'atto del pagamento. Il controllore capo e le delegazioni, del tesoro, dopo le necessarie verifiche e dopo l'apposizione del bollo d'ufficio, passano le formule, previa annotazione nei propri registri, alle tesorerie le quali le assumono in carico e ne accusano ricevuta che viene rimessa alla direzione generale del debito pubblico col visto e pel tramite del controllore centrale o del capo della delegazione del tesoro. I buoni e gli altri ordinativi di pagamento riguardanti il debito pubblico sono trasmessi al controllore centrale od alle delegazioni del tesoro che, dopo averne preso nota nei propri registri, li passano alle tesorerie per il pagamento. Il pagamento delle rate d'interessi sui buoni del tesoro poliennali nominativi è effettuato sulla base delle contromatrici trasmesse alle tesorerie della direzione generale del debito pubblico e mediante distacco dei tagliandi dai relativi titoli". "Art. 549. - I moduli per i buoni all'ordine sono forniti dalla direzione generale del tesoro, consegnati ad un suo funzionario che ne è responsabile e che, per seguire il movimento dei moduli stessi, tiene apposito registro di carico e scarico distintamente per ogni serie. I buoni al portatore sono forniti ad ogni singola tesoreria che li assume in carico e tiene, in concorso col controllore capo o col capo della delegazione del tesoro, un registro analogo a quello di cui al comma precedente". "Art. 604. - Le sezioni di tesoreria rendono conto delle operazioni di entrata e di uscita, per tutte le contabilità loro affidate, presentando i seguenti documenti:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.