DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto
clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 ultimo aggiornamento all'atto: 03/04/2023 --> Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.
- (20G00121) note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2023) (GU n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 1orig. 2orig. 3orig. 4orig. 5orig. 6orig. Titolo II DEFINIZIONI 7orig. Titolo III AUTORITÀ COMPETENTI E FUNZIONI DI VIGILANZA 8orig. 8 bis 9orig. Titolo IV SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI IONIZZANTICapo IEsposizione al radonSezione IDisposizioni generali 10orig. 11orig. 12orig. 13orig. 14orig. 15orig. Sezione II Esposizione al radon nei luoghi di lavoro 16orig. 17orig. 18orig. Sezione III Protezione dall'esposizione al radon nelle abitazioni 19orig. Capo II Pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale 20orig. 21orig. 22agg.2 agg.1 orig. 23orig. 24orig. 25orig. 26orig. Capo III Attività lavorative che comportano l'esposizione alla radiazione cosmica 27orig. 28orig. Capo IV Radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione 29orig. Titolo V LAVORAZIONI MINERARIE 30 31 32 33 34 35 Titolo VI REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE 36orig. 37orig. 38orig. 39orig. 40 41orig. 42orig. 43 44orig. 45orig. Titolo VII REGIME AUTORIZZATORIO E DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI 46orig. 47orig. 48agg.1 orig. 49orig. 50agg.1 orig. 51orig. 52orig. 53 54orig. 55 56 57 58 59 60 61 Titolo VIII PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LE SORGENTI SIGILLATE AD ALTA ATTIVITÀ E PER LE SORGENTI ORFANECapo IControllo delle sorgenti sigillate ad alta attività 62orig. 63orig. 64 65orig. 66 67orig. 68orig. 69orig. Capo II Controllo delle sorgenti orfane 70orig. 71orig. 72agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 73orig. 74orig. 75orig. Titolo IX IMPIANTI 76 77 78 79 80 81 82 83 84orig. 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Titolo X SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NUCLEARI E DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEL COMBUSTIBILE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI 102 103 104 105orig. Titolo XI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI 106orig. 107 108orig. 109orig. 110orig. 111orig. 112orig. 113orig. 114 115orig. 116 117 118 119orig. 120orig. 121orig. 122orig. 123orig. 124agg.1 orig. 125orig. 126orig. 127 128orig. 129orig. 130orig. 131orig. 132orig. 133agg.1 orig. 134orig. 135orig. 136orig. 137orig. 138orig. 139 140orig. 141orig. 142 143 144 145orig. 146orig. Titolo XII ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE 147orig. 148orig. 149orig. 150 151orig. 152orig. 153 154 155orig. Titolo XIII ESPOSIZIONI MEDICHE 156orig. 157orig. 158orig. 159orig. 160orig. 161orig. 162 163orig. 164 165orig. 166orig. 167orig. 168orig. 169orig. 170orig. 171 Titolo XIV PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZECapo IPiani di emergenza 172orig. 173orig. 174orig. 175orig. 176orig. 177orig. 178orig. 179orig. 180orig. 181orig. 182agg.1 orig. 183orig. 184orig. 185orig. 186orig. 187orig. 188orig. 189orig. 190 Capo II Informazione della popolazione 191 192 193orig. 194orig. 195orig. 196orig. 197orig. Titolo XV PARTICOLARI SITUAZIONI DI ESPOSIZIONE ESISTENTE 198orig. 199orig. 200orig. 201orig. 202orig. 203orig. 204orig. Titolo XVI APPARATO SANZIONATORIOCapo IIlleciti penali 205orig. 206 207 208orig. 209 210orig. 211orig. 212 213 214 Capo II Illeciti amministrativi 215 216 217 218orig. 219 220 221 222 223 224 Capo III Disposizioni ulteriori 225 226 227 228 229 230 231orig. Titolo XVII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 232 233orig. 234orig. 235orig. 236 237 238 239 240 241 242orig. 243 244 245 Allegati Allegato I Allegato Iorig. Allegato II Allegato IIorig. Allegato III Allegato IIIorig. Allegato IV Allegato IV Allegato V Allegato V Allegato VI Allegato VIorig. Allegato VII Allegato VII Allegato VIII Allegato VIIIorig. Allegato IX Allegato IXorig. Allegato X Allegato X Allegato XI Allegato XIorig. Allegato XII Allegato XII Allegato XIII Allegato XIIIagg.1 orig. Allegato XIV Allegato XIVagg.1 orig. Allegato XV Allegato XVorig. Allegato XVI Allegato XVIorig. Allegato Allegato XVII Allegato XVIIorig. Allegato XVIII Allegato XVIIIorig. Allegato XIX articolo 1agg.1 orig. articolo 2orig. articolo 3orig. articolo 4agg.1 orig. articolo 5agg.1 orig. articolo 6agg.1 orig. articolo 7agg.1 orig. articolo 8orig. articolo 9 articolo 10 Allegato 1agg.1 orig. Allegato 2agg.1 orig. Allegato 3 Allegato XX Allegato XX Allegato XXI Allegato XXIorig. Allegato XXII Allegato XXIIorig. Allegato XXIII Allegato XXIIIorig. Modelliorig. Allegato XXIV Allegato XXIVorig. Allegato XXV Allegato XXVorig. Allegato XXVI Allegato XXVIorig. Allegato XXVII Allegato XXVII Allegato XXVIII Allegato XXVIIIorig. Allegato XXIX Allegato XXIX Allegato XXX Allegato XXX Allegato XXXI Allegato XXXIorig. Allegato XXXII Allegato XXXIIorig. Allegato XXXIII Allegato XXXIII Allegato XXXIV Allegato XXXIV Allegato XXXV Allegato XXXV Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-1-2023 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 20; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare gli articoli 31 e 32; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico dell'energia nucleare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, recante regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche; Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane; Visto il decreto legislativo del 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito; Visto il decreto legislativo del 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; Visto il decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 137, recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; Vista la direttiva 2013/59/Euratom, del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2020; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 12 marzo 2020; Vista la legge 24 aprile 2020, n. 27, che, all'articolo 1, comma 3, ha prorogato i termini per l'esercizio della delega dal 2 maggio al 2 agosto; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e dei Ministri della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalità e principi del sistema di radioprotezione ( ((Direttiva 2013/59/Euratom)) , articoli 1 e 5)
- Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina: a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti; b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili; c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.
- Le disposizioni del presente decreto fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.
- Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.
- In attuazione dei principi di cui al comma 3: a) gli atti giuridici che consentono lo svolgimento di una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui o per la collettività sia prevalente rispetto al detrimento sanitario che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e le determinazioni per le situazioni di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare più benefici che svantaggi; b) la radioprotezione di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico è ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali, la probabilità dell'esposizione e il numero di individui esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L'ottimizzazione della protezione di individui soggetti a esposizione medica è riferita all'entità delle singole dosi, compatibilmente con il fine medico dell'esposizione. Questo principio si applica non solo in termini di dose efficace ma, ove appropriato, anche in termini di dose equivalente, come misura precauzionale destinata a mantenere le incertezze relative al detrimento sanitario al di sotto della soglia per le reazioni tissutali; c) nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle dosi cui è esposto un individuo non può superare i limiti fissati per l'esposizione professionale o del pubblico. Le esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi