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DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 102 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 102 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 102 ultimo aggiornamento all'atto: 06/05/2015 --> Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38. note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/6/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015) (GU n.137 del 15-06-2005) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Soggetti economici 1 2 3 4 5 6 7 8 Capo II Intese per l'integrazione di filiera 9orig. Capo III Regolazione di mercato 10 11 12 13 14 15 16 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-6-2005 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 18 febbraio 2005; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 3 marzo 2005; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

  1. a)«prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario;
  2. b)«produttori»: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinchè venga da essa commercializzata;
  3. c)«organizzazioni di produttori»: i soggetti di cui all'articolo 2;
  4. d)«organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di contratti quadro;
  5. e)«intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
  6. f)«contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere
  7. c)e
  8. d)relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
  9. g)«contratti-tipo»: i modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro, nonché la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalità. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura): «Art. 1 (Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse): «11. All'art. 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole, rispettivamente: "entro un anno" ed "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni" ed "entro tre anni".». Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli allegati I e II del regolamento (CEE) 14 luglio 1992, n. 2081, regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, così come modificato dal regolamento CE n. 692/2003: «Allegato I Prodotti alimentari di cui all'art. 1, paragrafo 1: birre; bevande a base di estratti di piante; prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria; gomme e resine naturali; pasta di mostarda; paste alimentari.». «Allegato II Prodotti agricoli di cui all'art. 1, paragrafo 1: fieno; oli essenziali; sughero; cocciniglia (prodotto greggio di origine animale); fiori e piante ornamentali; lana; vimine.». - Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile: «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.». articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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