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LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108 - Normattiva

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108 ultimo aggiornamento all'atto: 29/01/2025 --> Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2025) (GU n.61 del 06-03-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI 1 2 3 TITOLO II ELETTORATO - INELEGGIBILITÀINCOMPATIBILITÀ 4agg.1 orig. 5agg.1 orig. 6orig. 7orig. TITOLO III PROCEDIMENTO ELETTORALE 8 9agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 10orig. 11agg.1 orig. 12 13orig. 14 15agg.1 orig. 16orig. 16 bis TITOLO IV CONVALIDA DEGLI ELETTI E CONTENZIOSO 17 18orig. 19agg.1 orig. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI 20orig. 21 TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE 22 23 24 25 26 Allegati Allegato A Allegato Aorig. Allegato B Allegato Borig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-3-1968 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Norme generali I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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