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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 109 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 109 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

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  1. note: Entrata in vigore del decreto: 3-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2014) (GU n.90 del 18-04-1998) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.3 agg.2 agg.1 orig. 2agg.2 agg.1 orig. 3agg.2 agg.1 orig. 4agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 5agg.2 agg.1 orig. 6agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegati Tabella 1 Tabella 1agg.3 agg.2 agg.1 orig. Tabella 2 Tabella 2agg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-2-2014 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 5 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione; Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998; Acquisito il parere delle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei deputati; Acquisito il parere della commissione Finanze del Senato della Repubblica; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Prestazioni sociali agevolate
  2. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo
  3. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'articolo
  4. Gli enti erogatori possono altresì differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma
  5. Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n.
  7. 3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza.

(4)(
(5)) ------------- AGGIORNAMENTO
(4)Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221". --------------- AGGIORNAMENTO
(5)Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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