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DECRETO 22 giugno 2009, n. 109 - Normattiva

DECRETO 22 giugno 2009, n. 109 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 giugno 2009, n. 109 Regolamento recante modifiche alle dotazioni organiche del Ruolo tecnico logistico amministrativo degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in applicazione dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.

  1. (09G0114) note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/8/2009 (GU n.182 del 07-08-2009) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 22-8-2009 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, l'articolo 59, comma 1, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal medesimo decreto legislativo possono essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico-logistico; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, recante ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 2 e 23; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; Considerata la necessita' di incrementare le unita' organiche del grado di colonnello previste dalla tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001 per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo, al fine di adeguare l'assetto del predetto ruolo alle esigenze funzionali e organizzative del Corpo della Guardia di finanza, scaturenti dalla necessita' di fronteggiare a un livello ottimale gli impegni di direzione e di funzionamento di talune strutture amministrative, logistiche e di supporto tecnico che per specificita' e tipologia non possono essere affidate a ufficiali di altri gradi; Ritenuto di compensare i maggiori oneri connessi all'incremento delle suddette dotazioni organiche riducendo le unita' organiche dei gradi inferiori a quelli di colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo previste dalla predetta tabella 4 e rinunciando al reclutamento di unita' di personale del medesimo ruolo autorizzato ai sensi della normativa vigente; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 2009; Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; E m a n a il seguente regolamento: Art.
  2. Alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche: a) nella colonna 2, «specialita' sanita'», la parola «1» e' sostituita dalla seguente: «5»; b) nella colonna 5, «specialita' amministrazione», la parola «2» e' sostituita dalla seguente: «6»; c) nella colonna 6, «specialita' commissariato», la parola «1» e' sostituita dalla seguente: «2»; d) nella colonna «Organico», la parola «222» e' sostituita dalla seguente: «209».
  3. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, la nota (c) della tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' sostituita dalla seguente: «(c) Dall'anno 2009, per ciascuna specialita', eccetto quella di psicologia, ciclo di sei anni: 0 promozioni, nel 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno; 1 promozione nel 6° anno». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 giugno 2009 Il Ministro : Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 205 nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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